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Accordo di programma tra Regione autonoma Trentino Alto Adige e ministero della Giustizia sul funzionamento degli uffici giudiziari - 16 giugno 2007

16 giugno 2007

ACCORDO DI PROGRAMMA

Preso atto

che lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 attribuiva alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige particolari competenze in materia di giudici conciliatori;

che la normativa di attuazione dello Statuto speciale di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 267 attribuisce alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige peculiari compiti e funzioni in materia di giudici di pace;

che con legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 e legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha provveduto a disciplinare l'organizzazione amministrativa degli Uffici del giudice di pace;

che con legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige è intervenuta a sostegno e riconoscimento dei magistrati onorari investiti, nella regione, delle funzioni di giudice di pace;

che l'art. 1 comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che le Regioni a Statuto speciale concorrano al riequilibrio della finanza pubblica con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali;

che l'art. 6 comma 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevedono che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che in data 30 aprile 2003 e stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e la Corte d'Appello di Trento un primo protocollo di intesa che prevedeva forme di collaborazione in particolare nell'ambito della formazione dei giudici di pace, della formazione del personale amministrativo di tutti gli Uffici giudiziari del distretto, nonché un impegno dell'amministrazione regionale per quanto riguarda la messa a disposizione di personale amministrativo presso gli Uffici giudiziari;

che l'art. 10 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 prevede che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige contribuisca al miglioramento dell'organizzazione amministrativa degli Uffici giudiziari del distretto prevedendo iniziative ed attuando interventi con oneri a carico del bilancio regionale secondo i principi e le finalità previsti in protocolli di collaborazione e di intesa sottoscritti con le Autorità giudiziarie;

che in data 22 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e la Corte d'Appello di Trento un protocollo di collaborazione e di intesa che aggiornando il precedente documento prevede sia forme di cooperazione negli ambiti della formazione del personale amministrativo di tutti gli Uffici giudiziari e della formazione della magistratura di pace sia un impegno dell'amministrazione regionale per quanto riguarda la fornitura di attrezzature tecniche ed informatiche, software, servizi di manutenzione, materiale di cancelleria e di consumo informatico nonché il distacco di personale regionale presso gli Uffici giudiziari;

Considerato

che presso i 22 Uffici del giudice di pace aventi sede in regione prestano servizio n. 120 unità di personale amministrativo inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha fornito ai suddetti 22 Uffici del giudice di pace le attrezzature tecniche, informatiche, il software e i servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici medesimi;

che in particolare i 22 Uffici del giudice di pace del distretto risultano collegati tra loro e la sede della Regione a Trento da una rete informatica geografica che costituisce l'infrastruttura per l'utilizzo dei programmi ministeriali e in relazione alla quale è in corso di realizzazione il collegamento alla Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.) e attraverso questa al sottodominio R.U.G. (Rete Unitaria della Giustizia);

che inoltre per quanto riguarda il software per la gestione delle cancellerie dei giudici di pace, sia nell'area civile che, soprattutto nell'area penale, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha provveduto in collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia all'automazione degli uffici;

che l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali rappresenta una condizione necessaria per la realizzazione di progetti di E-Government;

che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha già provveduto, d'intesa con il Consiglio giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Trento e in particolare con la Commissione decentrata per la formazione della magistratura onoraria, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura, ad organizzare la parte teorica del tirocinio semestrale di cui all'art. 4 bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 per aspiranti giudici di pace ammessi al tirocinio dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione del 28 luglio 2005 che ha trovato completamento nel tirocinio pratico svolto dai medesimi aspiranti giudici di pace sotto la guida dei magistrati affidatari;

che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha già provveduto in coordinamento con la Commissione decentrata per la formazione della magistratura onoraria ad organizzare, nell'ambito della formazione permanente dei giudici di pace, incontri di studio e dibattiti in relazione alle problematiche interpretative derivanti da nuove normative e alle questioni applicative più ricorrenti presso gli Uffici del giudice di pace;

che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha provveduto alla formazione professionale del personale amministrativo assegnato agli Uffici del giudice di pace con la collaborazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", di personale dirigente della Corte d'Appello di Trento e dell'lspettorato generale del Ministero della Giustizia;

che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha provveduto, sulla base del protocollo di collaborazione e d'intesa con la Corte d'Appello di Trento sottoscritto in data 22 dicembre 2004, a distaccare personale regionale con onere a carico del bilancio regionale presso Uffici giudiziari del distretto e che attualmente risultano distaccate presso la Procura della Repubblica di Trento 2 unità di personale, presso la Procura della Repubblica di Bolzano 1 unità di personale, presso la Sezione distaccata di Tribunale di Cavalese 1 unità di personale, presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte d'Appello 1 unità di personale, presso la Sezione distaccata di Tribunale di Cles 1 unità di personale;

che sulla base dell'anzidetto protocollo di collaborazione e d'intesa con la Corte d'Appello di Trento sono stati forniti negli anni 2005 e 2006 agli Uffici giudiziari del distretto apparecchiature tecniche ed informatiche, programmi informatici, materiale di cancelleria e di consumo informatico e servizi di stamperia;

Ritenuto

che una gestione efficace ed efficiente degli Uffici giudiziari non possa che esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti gli organi e poteri a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture;

che la permanenza dei vari Uffici giudiziari sul territorio costituisca un profilo che comporta un doveroso coinvolgimento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

che l'autonomia speciale di cui gode la Regione Trentino-Alto Adige, che si fonda anche su principi peculiari in materia di uso delle lingue, in particolare nei procedimenti giudiziari, e vanta una consolidata tradizione nel campo della magistratura onoraria, debba contribuire a garantire uguali opportunità di giustizia ai cittadini;

che competa anche alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, dunque, quale ente esponenziale degli interessi della collettività, provvedere a difendere l'interesse della medesima a che l'attività giudiziaria possa svolgersi in modi efficienti;

Tutto ciò premesso

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e il Ministero della Giustizia

Convenendo

sull'esigenza che agli Uffici giudiziari del distretto siano assicurati mezzi e risorse che consentano una efficiente funzionalità all'attività giudiziaria;

e Recependo

i principi e le finalità del protocollo di collaborazione e di intesa sottoscritto tra la Regione Trentino-Alto Adige e la Corte d'Appello di Trento in data 22 dicembre 2004 che si intende interamente confermato;

Concordano in particolare quanto segue
  1. la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige al fine di contribuire ad assicurare agli Uffici giudiziari del distretto di Trento le risorse materiali occorrenti per il funzionamento provvederà a fornire, sulla base di quanto concordato in sede di Segreteria tecnica, materiale di cancelleria, stampati speciali, carta, materiale di consumo informatico, attrezzature tecniche ed informatiche e relativi servizi di manutenzione, software e strumenti di studio e documentazione;
  2. la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige al fine di garantire la funzionalità degli Uffici giudiziari del distretto di Trento provvederà, sulla base di quanto concordato in sede di Segreteria tecnica, a distaccare fino a 20 unità di personale regionale presso gli uffici medesimi. Coerentemente il Ministero della Giustizia agevolerà l'inquadramento nel ruolo regionale di due unità di personale dell'amministrazione della giustizia collocato in posizione di comando presso Uffici del giudice di pace del distretto di Trento;
  3. la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige assicura ai comuni nei quali hanno sede gli Uffici del giudice di pace del distretto di Trento un contributo annuo per le spese da essi sostenute nell'apprestamento dei relativi locali in misura non inferiore al contributo a carico dello Stato ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;
  4. rimangono a carico del bilancio regionale senza alcun rimborso da parte dello Stato le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 relativamente al funzionamento degli Uffici del giudice di pace del distretto;
  5. i punti 1, 2 e 3 del presente accordo triennale di programma vengono attuati con successivi appositi provvedimenti e/o misure organizzative a seguito di valutazioni condivise nell'ambito di una Segreteria tecnica pariteticamente composta da, rappresentanti dell'amministrazione regionale e dell'amministrazione della giustizia che, tenuto conto di quanto stanziato dal Ministero della Giustizia per gli Uffici giudiziari del distretto, e sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle esigenze segnalate dalle Autorità giudiziarie pianificherà semestralmente le iniziative e gli interventi da attuare.

Le parti convengono che con le misure di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente accordo di programma, finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 1 comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige concorre al riequilibrio della finanza pubblica.

Trento, 16 giugno 2007

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA                                  IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
TRENTINO ALTO ADIGE
               Lorenzo Dellai                                                                                         Clemente Mastella