Hai cercato:
  • data di firmaAnno 2019 > dicembre 2019  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Convenzione tra Procura Generale della Repubblica, Corte d’appello e Comune de L’AQUILA per assegnazione di alloggi del progetto Case e Map in favore del personale del Ministero della giustizia in servizio presso gli uffici giudiziari dell’Aquila - 5 dicembre 2019

5 dicembre 2019

Convenzione tra Procura Generale della Repubblica dell’Aquila, Corte d’appello dell’Aquila e Comune dell’Aquila
per assegnazione di alloggi del progetto Case e Map
in favore del personale del Ministero della giustizia in servizio presso gli uffici giudiziari dell’Aquila

 

L’anno 2019, il giorno cinque, del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso la sede comunale di palazzo Fibbioni, via San Bernardino in L’Aquila;

TRA

Il Comune dell’Aquila, rappresentato dal Sindaco Pierluigi Biondi, con sede in L’Aquila, Via San Bernardino n. 2;

E

La Procura Generale della Repubblica dell’Aquila, rappresentata dal Procuratore Generale Dott. Pietro Mennini, con sede in L’Aquila, Via XX Settembre n. 66;

E

La Corte d’Appello dell’Aquila, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Fabrizia Francabandera, con sede in L’Aquila, Via XX Settembre n. 66;

PREMESSO CHE

  • A seguito del sisma del 6 aprile 2009, in applicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 39/2009, convertito con Legge 77/2009 smi, è stata disposta la realizzazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di n. 4.449 alloggi del Progetto CASE e di n. 1.204 Moduli Abitativi Provvisori, inizialmente gestiti dalla stessa Protezione Civile ed assegnati al Comune dell’Aquila con passaggio avvenuto in data 31 marzo 2010;
  • Con OPCM n. 3806/2009, e successive Ordinanze Governative e Decreti Commissariali, sono stati definiti i criteri di assegnazione dei suddetti alloggi, destinati ad assicurare un’immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio della popolazione residente ovvero avente stabile dimora nel territorio del Comune dell’Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate, con esito di agibilità di tipo E o F o ubicate in “zona rossa”;
  • Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 29 dicembre 2011 è stato stabilito che, al termine dell’emergenza abitativa, gli alloggi del compendio immobiliare CASE e MAP resisi disponibili avrebbero potuto essere assegnati ad altre categorie di beneficiari, con particolare riferimento a studenti universitari, fragilità sociali, anziani, giovani coppie, giovani ricercatori, atleti agonistici, artisti, lavoratori impegnati nella ricostruzione, o destinati al libero mercato o a eventuali convenzioni;
  • Al fine di adeguare le norme in materia di assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a distanza di quattro anni dal sisma, contenendo nel contempo la spesa pubblica, il Decreto Legge n. 43 del 26 febbraio 2013 (convertito, con modificazioni, con Legge n. 71/2013), all’art. 7, comma 6-bis, ha individuato specifiche categorie di beneficiari in favore dei quali il Sindaco del Comune dell’Aquila può procedere all’assegnazione di alloggi CASE/MAP;
  • Con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del successivo 26 luglio 2013, si è provveduto al recepimento del succitato Decreto Legge 43/2013 stabilendo che, per le assegnazioni di cui alle casistiche ivi previste, gli aventi diritto avrebbero dovuto corrispondere un canone mensile di locazione calcolato sulla base dell’Accordo Territoriale di cui alla Legge 431/1998;
  • Il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in Legge n. 164/2014, all’art. 4, comma 8-quinquies, prevede che “Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni; […] per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l’edilizia residenziale pubblica, progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi”;
  • L’art. 11, comma 11-ter, della Legge n. 125/2015, nel modificare il richiamato articolo del D.L. n. 133/2014, ha inserito, dopo il secondo, i seguenti periodi: “Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1 aprile 2016 i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio anche per il riscaldamento, l’energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto CASE e nei MAP”;
  • Con deliberazione n. 29 del 19 marzo 2015, il Consiglio Comunale, in ottemperanza alle intervenute disposizioni di legge in materia, ha provveduto a ridefinire i canoni a carico degli assegnatari degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP, prevedendo in particolare l’applicazione per tutti gli assegnatari di un canone “concessorio”, costituito da due distinte voci, applicabili in relazione alla tipologia di assegnatario:
  1. “canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni (assimilabili alle spese “condominiali”) che dovrà essere corrisposto da tutti gli assegnatari. Tale canone, in ragione delle spese storiche sostenute, è stabilito in ragione di € 0,60/mq di superficie utile dell’alloggio assegnato, a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni e degli impianti comuni (caldaie, ascensori, etc.), dei consumi di energia elettrica di illuminazione delle parti comuni e degli impianti nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili;
  2. canone di locazione, che deve essere corrisposto, in aggiunta al canone di compartecipazione, da tutti gli assegnatari che alla data del sisma occupavano l’abitazione danneggiata a titolo personale di godimento, escludendo quindi oltre ai proprietari anche i comodatari che derivano il proprio diritto da parenti o affini entro il primo grado e i titolari di altri diritti reali”;
  • Secondo quanto specificamente stabilito dalla citata deliberazione consiliare n. 29/2015, il canone di locazione mensile è così stabilito, in funzione della fascia di reddito ISEE del nucleo familiare assegnatario:

 

Valore ISEE

  • sino a € 7.000,00 - Importo canone mensile € 15,00
  • da € 7.000,01 e sino a € 10.000,00 - Importo canone mensile € 25,00
  • da € 10.000,01 e sino a € 12.000,00 - Importo canone mensile € 50,00
  • da € 12.000,01 - Accordi Territoriali

Per ciò che invece riguarda gli Accordi Territoriali, la delibera de qua stabilisce che si prenda a riferimento non più il valore minimo ma il valore medio della prima fascia di oscillazione, come di seguito riportato:

 
Zona Valore di Locazione al mq/annuo
MIN MAX MEDIO
S.Antonio 44,89 64,2 54,54
S.Elia-Gignano-Bazzano-Coppito 42,8 57,41 50,1
Assergi-Paganica-Tempera 37,58 50,11 43,84
Sassa-Preturo-Arischia-Pagliare-Cese 34,44 49,06 41,75
Collebrincioni-Camarda-Pescomaggiore 24 32,35 28,17
Bagno-Roio-Pianola 22,96 31,31 27,13

 

  • Con deliberazione n. 99 del 28 marzo 2018, la Giunta Comunale ha adottato apposito Atto di indirizzo in ordine alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare costituito dagli alloggi del Progetto CASE e dai MAP, al fine di assicurarne un utilizzo sempre più efficiente, efficace e finanziariamente sostenibile;
  • Con deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 14 novembre 2018, sono state dettagliate le competenze dei Settori comunali coinvolti, a vario titolo, nella gestione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP;
  • Nell’ambito delle suddette deliberazioni giuntali, è prevista la individuazione di una quota parte del complesso delle disponibilità alloggiative, pari all’80%, che sarà oggetto di valorizzazione, nonché di una quota, pari al 20% di tali disponibilità, da destinare invece alla prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione in vigore e alle politiche abitative dell’Ente;
  • Con nota prot. n. 7970/19 del 30 ottobre 2019, acquisita al protocollo comunale n. 115317/2019, il Procuratore Generale della Repubblica dell’Aquila e il Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila hanno rivolto al Sindaco una specifica istanza, volta alla stipula di un’apposita Convenzione con l’Ente, finalizzata all’assegnazione di n. 30 alloggi del Progetto CASE e MAP in favore del personale del Ministero della Giustizia in servizio presso gli Uffici giudiziari della città dell’Aquila;
  • In tal senso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 20.11.2019, si è tra l’altro disposto:
  1. Di accogliere la richiesta di assegnazione di alloggi del Progetto CASE e di MAP in favore del personale del Ministero della Giustizia in servizio presso gli Uffici giudiziari della città dell’Aquila, formulata dal Procuratore Generale della Repubblica dell’Aquila e dal Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila giusta missiva prot. n. 115317/2019;
  2. Di soddisfare tale richiesta, alla luce delle esigenze manifestate dalle Autorità istanti e delle disponibilità di alloggi, che si provvederà a riscontrare di volta in volta nel rispetto dei criteri di gestione e di ripartizione stabiliti con la ridetta DGC n. 99/2018, mediante l’assegnazione di un numero massimo di 30 alloggi, salva successiva integrazione in relazione ad eventuali ulteriori esigenze;
  3. Di approvare a tal uopo lo schema di Convenzione condiviso nei contenuti salienti con la Procura Generale della Repubblica dell’Aquila e la Corte d’Appello dell’Aquila ed allegato sub lettera A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, diretto a regolare i rapporti inter partes e a dettagliare le procedure, nonché gli oneri a carico degli Enti interessati e degli assegnatari degli alloggi, autorizzando il Sindaco, o suo delegato, alla relativa sottoscrizione;
  4. Di approvare lo schema di Decreto di assegnazione, parimenti allegato alla presente deliberazione sub lettera B), sempre per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni descritte in narrativa;
  5. Di dare atto che gli assegnatari degli alloggi sono tenuti al pagamento mensile del canone di locazione, determinato secondo gli Accordi territoriali ex Legge 431/1998, al valore MEDIO, in aggiunta al canone di compartecipazione e agli oneri per le utenze centralizzate e condominiali, secondo le vigenti prescrizioni ordinamentali;
  6. Di dare atto inoltre che l’assegnazione ha durata triennale, eventualmente prorogabile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del decreto di assegnazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
FINALITÀ

La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti tra Procura Generale della Repubblica dell’Aquila (d’ora in avanti Procura Generale), Corte d’Appello dell’Aquila (d’ora in avanti Corte d’Appello) e Comune dell’Aquila (d’ora in avanti Comune), per l’assegnazione di alloggi del Progetto CASE e di MAP, fino a un numero massimo di 30 alloggi, salvo maggiori esigenze, in favore del personale del Ministero della Giustizia in servizio presso gli Uffici giudiziari della città dell’Aquila.

ART. 2
REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Ha diritto all’assegnazione il personale del Ministero della Giustizia che presta servizio presso gli Uffici Giudiziari della città dell’Aquila.

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari in via esclusiva del diritto di proprietà o di altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, su alloggi siti nel Comune dell’Aquila e/o nei Comuni dell’ambito di mobilità, di cui all’art. 1, della OPCM n. 3806/2009.

ART. 3
PROCEDURA

Le richieste di assegnazione di alloggi del Progetto CASE e MAP, predisposte dagli interessati utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente convenzione, devono pervenire presso lo Sportello Unificato, sito nella sede comunale di Viale Aldo Moro, 30. Il competente Settore Politiche per il Benessere della Persona provvederà a trasmettere gli elenchi dei richiedenti alla Procura Generale e alla Corte d’Appello, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di ammissione, inerente la prestazione di servizio presso gli Uffici Giudiziari della città dell’Aquila. All’esito di tale verifica, trasmetterà le istanze al Settore Opere Pubbliche e Sport, ai fini della individuazione e dell’assegnazione degli alloggi, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenendo conto della composizione del nucleo familiare nonché, compatibilmente con gli immobili disponibili alla luce delle disposizioni vigenti, delle preferenze e delle esigenze espresse dai richiedenti.

I Decreti sindacali di assegnazione vengono intestati ai singoli richiedenti e riportano la composizione del nucleo familiare indicato nell’istanza, nonché la individuazione dell’immobile.

Art. 4
ONERI A CARICO DELLA PROCURA GENERALE E DELLA CORTE D’APPELLO

La Procura Generale e la Corte d’Appello si impegnano a provvedere alla verifica degli elenchi trasmessi dal competente Ufficio comunale, al fine di confermare la sussistenza del diritto in capo ai richiedenti, relativamente alla prestazione di servizio presso gli Uffici Giudiziari della città dell’Aquila.

Si impegnano altresì a comunicare al competente Ufficio comunale l’eventuale perdita del requisito o il mutamento delle condizioni che hanno comportato l’assegnazione.

ART. 5
ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

A decorrere dalla data di assegnazione dell’alloggio, l’assegnatario si impegna a sostenere i costi per le utenze centralizzate e condominiali intestate all’amministrazione comunale, nonché a versare un importo a titolo di canone concessorio, calcolato in relazione ai giorni di effettiva occupazione secondo la disciplina normativa e regolamentare vigente, composto da un canone di compartecipazione e da un canone di locazione mensili, quest’ultimo determinato tra le parti in base agli Accordi Territoriali in vigore (valore MEDIO).

Tale metodo di calcolo è ritenuto congruo tra le parti, in quanto conforme a una normativa che, pur non direttamente applicabile al caso di specie, è finalizzata a un contenimento dei costi a beneficio del conduttore, dando luogo a dei canoni calmierati rispetto ai prezzi di mercato.

In particolare, l’assegnatario è dunque tenuto al pagamento:

del canone mensile di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni (assimilabili alle spese “condominiali”), stabilito in ragione di euro 0,60/mq di superficie utile dell’alloggio assegnato, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19 marzo 2015;

del canone mensile di locazione, secondo gli Accordi Territoriali, avendo a riferimento il valore di locazione al mq/annuo MEDIO, come indicato nella citata deliberazione consiliare n. 29/2015;

delle utenze centralizzate e condominiali, secondo i criteri individuati dall’amministrazione, in conformità alle citate previsioni di legge.

Esulano dalla presente convenzione eventuali consumi attivati, direttamente in favore dell’assegnatario, da parte dei gestori dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

L’assegnatario dovrà altresì rispettare il regolamento condominiale e ogni altra prescrizione regolamentare e contrattuale inerente l’assegnazione degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP.

Lo stesso ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune ogni variazione eventualmente sopravvenuta rispetto alle dichiarazioni rese in ordine all'assegnazione dell'alloggio.

La perdita o il mutamento delle condizioni che hanno comportato l’assegnazione, la scadenza dell’assegnazione stessa, la violazione del regolamento condominiale e delle prescrizioni regolamentari e contrattuali in materia, l’uso illecito dell’alloggio, comportano la revoca dall’assegnazione.

ART. 6
DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

L’assegnazione ha durata triennale, eventualmente prorogabile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del decreto di assegnazione, ovvero la minore durata imposta da eventuali mutamenti delle esigenze alloggiative degli istanti.

ART. 7
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA

La presente convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogata in funzione del permanere delle esigenze degli Enti coinvolti.

È fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione con preavviso minimo di 60 giorni, da trasmettersi mediante raccomandata A.R., a cura della parte che vi ha interesse.

È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti.

ART. 8
RINVIO A SUCCESSIVI ATTI

Per quanto non espressamente ricompreso nella presente convenzione, la Procura Generale, la Corte d’Appello ed il Comune si impegnano a definire con successivi atti ogni eventuale, ulteriore esigenza.

ART. 9
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle relative alla interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sono definite in via amministrativa o conciliativa.

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro dell’Aquila.

ART. 10
SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d’uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 smi, a cura e spese della parte che vi ha interesse.


L'Aquila 5 dicembre 2019

Letto, confermato e sottoscritto

Procura Generale della Repubblica dell’Aquila
Pietro Mennini

Corte d’Appello dell’Aquila
Fabrizia Francabandera

Comune dell’Aquila
Pierluigi Biondi