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Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE e il Comune di Cividale del Friuli - 8 giugno 2018 - 10 giugno 2020 - 13 luglio 2022

13 luglio 2022

TRIBUNALE DI UDINE

 

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274,  degli artt. 186 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso:

  • che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, a norma dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Cividale del Friuli con deliberazione n. 174 del 04.07.2022 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Cividale del Friuli, C.F. 00512830308, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig.ra Daniela Bernardi, domiciliato per la carica in Corso Paolino d’Aquileia, n.2.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente se residenti nel comune che un numero non superiore a 2 (due) unità contemporanee di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 285/1992 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività svolgendo mansioni di tipo tecnico/manutentivo e se utili alla collettività, purché coerenti con le funzioni istituzionali del Comune di Cividale del Friuli, anche mansioni pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Cividale del Friuli dispone che l’attività di coordinamento dell’attività lavorativa dei condannati sia svolta dai Titolari di Posizione Organizzativa delle Unità Operative coinvolte o, in caso di assenza o impedimento degli stessi, dai loro sostituti.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Sono a carico del Comune gli oneri per l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

I Titolari di Posizione Organizzativa delle Unità Operative coinvolte, o in caso di assenza o impedimento degli stessi i loro sostituti, comunicheranno, all’organo incaricato di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnalato nella sentenza dal Giudice, eventuali violazioni degli obblighi dei condannati.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Art. 10

Il presente atto, redatto in carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

 Cividale del Friuli, il 13.07.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco dott.ssa Daniela Bernardi

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n 274, dell’art. 186 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso:

  • che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, a norma dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Cividale del Friuli con deliberazione n. 106 del 27 maggio 2020 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Cividale del Friuli, C.F. 00512830308, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig Stefano Balloch, domiciliato per la carica in Corso Paolino d’Aquileia, n.2.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Cividale del Friuli consente, se residenti nel Comune, che un numero non superiore a 2 (due) unità contemporanee di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, dell’art. 186 del decreto legislativo n. 285/1992 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività svolgendo mansioni di tipo tecnico/manutentivo e se utili alla collettività, purché coerenti con le funzioni istituzionali del Comune di Cividale del Friuli, anche mansioni pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Cividale del Friuli dispone che l’attività di coordinamento dell’attività lavorativa dei condannati sia svolta dai Titolari di Posizione Organizzativa delle Unità Operative coinvolte o, in caso di assenza o impedimento degli stessi, dai loro sostituti

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Sono a carico del Comune gli oneri per l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

I Titolari di Posizione Organizzativa delle Unità Operative coinvolte, o in caso di assenza o impedimento degli stessi i loro sostituti, comunicheranno, all’organo incaricato di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnalato nella sentenza dal Giudice, eventuali violazioni degli obblighi dei condannati.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Art.10

Il presente atto, redatto in carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Udine, Cividale del Friuli - 10/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Udine – IL PRESIDENTE
dott. Paolo CORDER

Per il Comune di Cividale del Friuli - IL SINDACO
rag. Stefano Balloch

 

 

TRIBUNALE DI UDINE


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) E IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell’art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190, dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso

  • che a norma dell’art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n°274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che a norma dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale di Udine può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.54 del D.Lgs n.274/2000;
  • che a norma dell’articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Cividale del Friuli (UD) con deliberazione della Giunta Municipale n. 139 di data 28.05.2018 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine che interviene nella persona del Presidente dott. Paolo CORDER del Tribunale di Udine domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n.1 Udine - C.F. e Part.IVA 80016640304

E

Il Comune di Cividale del Friuli (UD) nella persona del Sindaco rag. Stefano Balloch con sede legale a Cividale del Friuli Corso Paolino d’Aquileia n.2 C.F. e Part.IVA 00512830308

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Cividale del Friuli consente, se residenti nel Comune, che un numero non superiore a 2 (due) unità contemporanee di condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo n.274/2000, dell’articolo 186 del decreto legislativo n.285/1992 e dell’art.165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività svolgendo mansioni di tipo tecnico/manutentivo e se utili alla collettività, purché coerenti con le funzioni istituzionali del Comune di Cividale del Friuli, anche mansioni pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna nella quale il Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Cividale del Friuli dispone che l’attività di coordinamento dell’attività lavorativa dei condannati sia svolta dai Titolari di Posizione Organizzativa delle Unità Operative coinvolte o, in caso di assenza o impedimento degli stessi, dai loro sostituti.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Cividale del Friuli si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune di Cividale del Friuli si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto al Comune di Cividale del Friuli di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Sono a carico del Comune gli oneri per l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

I Titolari di Posizione Organizzativa delle Unità Operative coinvolte, o in caso di assenza o impedimento degli stessi i loro sostituti, comunicheranno, all’organo incaricato di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnalato nella sentenza dal Giudice, eventuali violazioni degli obblighi dei condannati.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Cividale del Friuli.

Art. 9

La convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Art. 10

Il presente atto, redatto in carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Cividale del Friuli, 8/6/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Udine – IL PRESIDENTE
dott. Paolo CORDER

Per il Comune di Cividale del Friuli - IL SINDACO
rag. Stefano Balloch