Linee guida del Tribunale di MODENA per l’attuazione della messa alla prova per adulti ex lege 67/14 - 10 giugno 2015

10 giugno 2015

Le linee guida che sono qui definite costituiscono il frutto di alcuni incontri tra i giudici penali della sezione dibattimentale e dell’ufficio GIP, avvocati del C.O.A. e della locale Camera Penale, nonchè la dott.ssa Tarozzi, direttore reggente dell'ufficio esecuzione penale esterna di Modena.
Anche la Procura della Repubblica di Modena è stata tenuta costantemente aggiornata del risultato degli incontri dal 26 gennaio 2015 ed aderisce alla proposta finale di seguito riportata.

Condividendosi le premesse elaborate nella definizione delle analoghe linee guida del Tribunale di Milano, va sottolineato che l’obiettivo degli incontri è stato quello di offrire ai magistrati e agli avvocati modenesi alcune indicazioni operative sull'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova introdotta con la legge n. 67 del 28 aprile 2014 (entrata in vigore il 17 maggio 2014) per agevolare chi è chiamato ad applicare la nuova normativa, offrendo indicazioni pratiche che consentano di orientare l'interpretazione di alcune previsioni di legge non univoche e di favorire il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto della messa alla prova.

Sono state così elaborate le linee guida di seguito riportate che non condizionano in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei giudici, né tantomeno quello di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, ma sono dirette a rendere più snello il procedimento di ammissione e a garantire l’effettività dell'esecuzione delle messe alla prova che ciascun magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

La collaborazione tra avvocati, magistrati e personale addetto all'esecuzione costituisce, a parere degli estensori del documento, l’unica possibilità per consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto con l'ampliamento dell'applicazione della messa alla prova agli imputati maggiorenni.
Le indicazioni offerte potranno agevolare l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti di messa alla prova nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti indicati dalla legge.

In tal senso si è prevista una preliminare delibazione di ammissibilità al fine di evitare all’UEPE la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano inammissibili. Si è, infatti, tenuto conto della mancanza di unità di personale aggiuntivo per svolgere i nuovi compiti, prevedendo che le istanze di programma di trattamento presentate dai difensori siano corredate dalla dichiarazione di disponibilità generica dell’ente presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità nonché da documentazione attestante le effettive condizioni dei richiedenti per favorire la redazione del programma di trattamento.
Sono stati predisposti – previa adeguata discussione e rielaborazione – gli allegati prototipi di:

  1. istanza da presentare al Giudice;
  2. istanza da presentare all’UEPE competente, ossia quello del domicilio dell’imputato ammesso alla prova, con l’indicazione della documentazione necessaria individuata in modo da facilitare “le indagini e considerazioni” di cui all’art. 141 ter disp. att. c.p.p.;
  3. ordinanza di ammissibilità del Giudice;
  4. schema generale di programma di trattamento, suscettibile di essere “riempito” a seconda del titolo di reato e della personalità dell’imputato e la cui presa in carico è a cura dell’UEPE ex art. 464 quinquies c.p.p..

Al fine di favorire l’avvio dell’istituto, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili, le prescrizioni di seguito indicate potranno essere inserite dal Giudice, in relazione al singolo caso – compatibilmente con la tipologia di reato in esame – all’esito della valutazione complessiva di competenza, svolta anche sulla base delle specifiche informazioni ex art. 141 ter comma e disp. att. c.p.p. e delle risultanze complessive dell’indagine inserite dall’UEPE nella proposta di programma di trattamento:

  1. prescrizione relativa alla mediazione penale;
  2. prescrizione per il risarcimento del danno;
  3. prescrizione per le condotte riparatorie e/o per l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose.

I programmi di trattamento sono stilati calibrando le prescrizioni in considerazione della tipologia dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti (ad esempio escludendo prescrizioni orarie o contenendo le limitazioni alla circolazione nel territorio), e con l’inserimento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio e che, ai sensi dell’art. 168 bis comma 3 c.p., può consistere in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Stato, Regioni, comuni e/o presso enti o organizzazione di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (non necessariamente convenzionati).
Sono state quindi individuate le seguenti modalità operative:

  1. la richiesta di programma di trattamento corredata dai documenti necessari va presentata in originale all’UEPE competente in base al domicilio dell’indagato/imputato (per l’UEPE di Modena con inoltro via mail all’indirizzo uepe.modena@giustiziacert.it ) che rilascerà attestazione dell’avvenuta presentazione della richiesta da depositare all’autorità giudiziaria procedente; ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizio direttissimo, laddove non venga richiesto termine a difesa) la parte interessata deve inviare all’UEPE comunicazione urgente in forma idonea contenente la manifestazione di volontà di accedere al procedimento di messa alla prova;
  2. all’udienza viene presentata la richiesta di messa alla prova con il deposito dell’istanza (secondo il modello predisposto) e della attestazione della avvenuta presentazione della domanda di programma di trattamento rilasciata dall’UEPE (ovvero nei casi urgenti, della comunicazione di cui al punto 1): il Giudice ne valuterà l’ammissibilità anche previa verifica della corretta qualificazione del fatto; tale valutazione di ammissibilità sarà svolta sia con riferimento alla tempestività della richiesta e alla verifica del titolo di reato e ai requisiti soggettivi ostativi all’ammissione, sia con riguardo all’applicazione di misure limitative della libertà personale di tipo custodiale, nonché all’esistenza di precedenti penali particolarmente significativi e reiterati, che rendano evidente che l’interessato non si asterrà dalla commissione di ulteriori reati;
  3. in caso di positiva delibazione, il Giudice – informata la persona offesa, ove presente, delle caratteristiche del nuovo istituto - emetterà ordinanza come da modello suindicato e rinvierà il processo a distanza di 3-4 mesi per dare tempo alle parti di predisporre il programma – riconvocando per tale data la persona offesa presente oppure disponendone la citazione ove assente -; tale termine potrà essere ridotto in caso di applicazione di misure coercitive non custodiali; sarà, infine, disposta la sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3 c.p.;
  4. qualora l’istanza venga proposta nella fase delle indagini preliminari, essa, corredata dei requisiti di cui al punto 1, viene presentata al P.M. per il consenso; se il P.M. esprime il consenso, l’istanza viene trasmessa alla cancelleria dell’Ufficio G.I.P.: il Giudice, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, opera il vaglio di ammissibilità di cui al punto 2; tale decreto è comunicato anche all’UEPE. In caso di mancato consenso l’istanza con il dissenso rimarrà al fascicolo del P.M. senza che di essa venga investito l’ufficio GIP.
  5. nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova venga presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, l’istanza secondo le modalità di cui al punto 1 è depositata presso la cancelleria del G.I.P.; il Giudice, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, opera il vaglio di ammissibilità di cui al punto 2; il decreto è comunicato anche all’UEPE.
  6. il provvedimento del Giudice contenente l’esito della delibazione sia di ammissibilità che di inammissibilità - dovrà essere comunicato – a cura del difensore - all’UEPE (sempre all’indirizzo di posta elettronica certificata uepe.modena@giustiziacert.it ) entro 10 giorni dalla data dell’udienza – insieme alla documentazione nell’ipotesi in cui non sia stata trasmessa all’UEPE per l’urgenza di cui al punto1;
  7. esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l’UEPE svolgerà i propri accertamenti ed effettuerà gli approfondimenti ritenuti opportuni secondo quanto stabilito dall’art. 141-ter disp. att. c.p.p. e redigerà il programma di trattamento con le prescrizioni previste;
  8. il difensore dell’imputato, dopo avere allegato alla iniziale istanza all’UEPE la dichiarazione generica di disponibilità allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prenderà contatti con l’ente per stabilire le modalità concrete ed effettive di svolgimento della prestazione lavorativa del lavoro di pubblica utilità – rispettando le fasce temporali individuate - e trasmetterà senza indugio all’UEPE l’articolazione della prestazione di P.U. da inserire nel programma di trattamento; l’UEPE invierà l’esito della indagine socio familiare e la proposta di programma di trattamento debitamente firmata dal richiedente all’Autorità Giudiziaria utilizzando il sistema SNT con indirizzo di posta certificata notifichepenali.tribunale.modena@penale.ptel.giustiziacert.it e selezionando l’ufficio interessato (Sezione dibattimentale oppur Ufficio GIP) e, via mail, invierà il programma di trattamento al difensore che si occuperà di depositare l’originale nella cancelleria del Giudice procedente non appena possibile e comunque in tempo utile (preferibilmente entro 7 giorni dall’udienza) per consentirne l’inserimento nel fascicolo processuale e per restare a disposizione anche delle altre parti processuali;
  9. il Giudice, ricevuta la proposta finale di programma di trattamento, potrà integrarla e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, valutando, inoltre, la opportunità di percorsi di mediazione;
  10. il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all’esito delle suddette eventuali integrazioni, disporrà, sentite le parti e la persona offesa ove presente, la sospensione del processo con messa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della prestazione di lavoro di pubblica utilità e rinviando ad udienza fissa successiva di almeno 3 mesi alla fine della messa alla prova;
  11. l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464 quater c.p.p. è trasmessa tempestivamente – sia in caso di ammissione sia in caso di rigetto - all’UEPE a cura della cancelleria del Giudice; la cancelleria provvede, altresì, agli adempimenti relativi all’iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza suddetta a norma dell’art. 3, co. 1, lett. i bis) Testo Unico nella specifica materia (art. 6, l. n. 67/2014);
  12. entro 10 giorni dall’udienza, l’imputato dovrà sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni presso l’UEPE, che controllerà il rispetto del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio;
    l’UEPE trasmetterà il verbale sottoscritto, con le modalità di cui al punto 6), alla cancelleria del giudice procedente ai fini dell’inserimento nel fascicolo processuale; informerà tempestivamente l’Ufficio procedente in caso di mancata sottoscrizione del verbale;
  13. all’esito del lavoro di pubblica utilità svolto presso l’ente, il legale rappresentante o la persona da questi individuata redige relazione conclusiva che invia tempestivamente all’UEPE all’indirizzo di posta elettronica certificata uepe.modena@giustiziacert.it ;
  14. l’UEPE invierà alla cancelleria del Giudice di cui al punto 9 relazione conclusiva entro la data di rinvio indicata in precedenza dal Giudice, utilizzando il sistema di notifiche di cui al punto 9.


DURATA DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI PRESTAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della sospensione del procedimento con messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto, nonché per la possibilità di ammissione al beneficio in caso di pluralità di reati contestati, considerando al riguardo la fascia relativa al reato più grave ed eventuali aumenti per gli altri.
Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.
Saranno, altresì considerate, rispetto alle fasce individuate, eventuali particolari esigenze (studio e/o lavoro) che incidano sulla concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità dilatandone la durata nel tempo.
Per tale motivo, si prevede una durata del lavoro di pubblica utilità rapportata alla singola fascia che consenta di soddisfare le esigenze di cui sopra, modulando opportunamente l’elaborazione dei singoli programmi da parte dell’UEPE rispetto a tutte le caratteristiche del caso, e sia coerente al criterio di ragguaglio per determinare la durata oraria complessiva del lavoro di pubblica utilità, all’interno del più esteso periodo di sospensione e del più articolato programma di trattamento.
FASCIA A)
Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda si prevede un periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese all’interno del quale sarà eseguito il lavoro di pubblica utilità per almeno gg 15, pari a n. 30 ore;
FASCIA B)
Per le contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa si prevede un periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi all’interno del quale sarà eseguito il lavoro di pubblica utilità per almeno gg 30, pari a 60 ore;
FASCIA C)
Per i delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni si prevede un periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi all’interno del quale sarà eseguito il lavoro di pubblica utilità per almeno gg 60, pari a n. 120 ore;
FASCIA D)
Per i delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni si prevede un periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi all’interno del quale sarà eseguito il lavoro di pubblica utilità per almeno gg 90, pari a n. 180 ore;
FASCIA E)
Per i delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni si prevede un periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi all’interno del quale sarà eseguito il lavoro di pubblica utilità per almeno gg 120, pari a n. 240 ore;
FASCIA F)
Per i delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni si prevede un periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi all’interno del quale sarà eseguito il lavoro di pubblica utilità per almeno gg 180, pari a n. 360 ore.

In relazione alla definizione della durata di una giornata di lavoro di pubblica utilità che la l. n. 67/2014 non prevede in modo espresso (limitandosi a disciplinare il rapporto di conversione tra giornate di lavoro di utilità e pena detentiva in caso di esito negativo della MAV ex art. 657 bis c.p.p. novellato) ci si riporta alla disciplina generale dell’istituto contenuta nell’art. 54 del D. Lv. 274/00 che costituisce l’unico riferimento normativo certo rinvenibile nel sistema e che, oltre a dei limiti orari massimi (derogabili) settimanali e giornalieri (rispettivamente di sei e otto ore), prevede che “ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di p.u. consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro” (art. 54 comma 5 cit.). Tale regolamentazione, con il consenso dell’interessato e la positiva valutazione dell’UEPE e, infine, del Giudice, permette di modulare diversamente lo svolgimento del lavoro di p.u., concentrando un maggior numero di ore giornaliere, ma sempre nel rispetto del tetto massimo di otto ore al giorno (art. 54 comma 4, cit. e 168bis comma 3 c.p.).

Così, ad esempio, se per un reato di fascia B sarà disposto lavoro di pubblica utilità per mesi uno, l’imputato – dovendo svolgere le 30 giornate di lavoro di p.u. (1 mese=30 giorni di LPU) e pertanto 60 ore, potrà alternativamente, lavorare per 6 ore al giorno (pari a tre giorni di lavoro di p.u.) e finire il periodo prescritto in 10 giorni effettivi; o – lavorando 8 ore al giorno (pari a 4 giorni di lavoro di p.u.) - terminare il periodo prescritto in 7,5 giorni. Laddove invece le esigenze di lavoro, studio e altre gli lascino disponibili solo sei ore alla settimana e siano compatibili con il lavoro di pubblica utilità reperito, esaurirà questa componente del programma di trattamento in cinque settimane.

Nel modo complessivamente sopra descritto sarà possibile assicurare che l’effettiva esecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilità avvenga entro il più ampio termine di sospensione del procedimento per messa alla prova determinato dal Giudice con l’ordinanza emessa ex art. 464 quater c.p.p..

Va, infine, ricordato il disposto di cui all’art. 464 quinquies c.p.p. secondo cui nell’ordinanza di sospensione con messa alla prova il Giudice è tenuto a fissare uno specifico termine per l’osservanza delle prescrizioni e degli obblighi in ordine ad eventuali condotte riparatorie e/o risarcitorie.

Viene convenuta l’utilità della costituzione, nel periodo di prima applicazione della nuova normativa, di un osservatorio, con le stesse componenti che hanno partecipato all’elaborazione delle presenti linee guida e con i responsabili delle cancellerie/segreterie degli Uffici Giudiziari o loro delegati. L’osservatorio avrà il compito di analizzare eventuali criticità che si manifestino nell’applicazione del nuovo istituto e di valutare le modifiche alle presenti linee guida che si rendano necessarie. Saranno al riguardo svolte riunioni periodiche, con cadenza trimestrale nel primo anno di applicazione.

Sottoscritto in Modena, nella stanza del Presidente del Tribunale, il giorno 10 giugno 2015 alle ore 12,30

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA
dr. Vittorio Zanichelli
IL PROCURATORE F.F. DELLA REPUBBLICA DI MODENA
dott.ssa Lucia Musti
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
dr. Pier Luigi di Bari
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO GIP-GUP
dr.ssa Paola Losavio
IL DIRETTORE REGGENTE DELL’U.E.P.E. DI MODENA
dr.ssa Patrizia Tarozzi
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI MODENA
avv. Daniela Dondi
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MODENA
Avv. Enrico Fontana

Si allegano gli schemi delle istanze al Giudice e all’UEPE nonché del programma di trattamento.


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