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Protocollo d'intesa - tra Procura Repubblica di Cagliari, Regione, Agenzia regionale lavoro e Provveditore della Sardegna su dematerializzazione dei fascicoli da parte di detenuti - 21 dicembre 2012

9 gennaio 2013

 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Procura della Repubblica di Cagliari, nella persona del Procuratore dr. Mauro Mura
Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente on.le Dott. Ugo Cappellacci
Agenzia regionale per il Lavoro,nella persona del Direttore Stefano Tunis
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Cagliari in persona del Provveditore dr. Gianfranco De Gesu

Visti

  • L'art. 20,20bis e 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni;
  • L'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230;
  • La legge 22 giugno 2000 n.193;
  • il D.M. 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale del 23.05.2002;
  • il D.M. 25 febbraio. 2002 n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 09/05/2002.

Premesso che

  • la Procura della Repubblica di Cagliari ha avviato una sperimentazione di lavoro che coinvolge soggetti in stato di detenzione, da realizzarsi presso la sua struttura, basota sulla considerazione che il lavoro dei detenuti, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale di recupero e reinserimento, risulta particolarmente significativo se prestato all'interno del Palazzo di Giustizia e nell'interesse degli Uffici Giudiziari;
  • la Regione Autonoma della Sardegna promuove a tutti i livelli politiche di inclusione sociale anche con l'attivazione di progetti di tipo sperimentale;
  • l'Agenzia regionale per il lavoro ha fra le sue finalità la promozione dell'inclusione sociale attraverso azioni legate all'occupazione e partecipa attivamente in Progetti per la creazione ed il sostegno delle Politiche del Lavoro, attraverso la realizzazione di azioni pilota di sperimentazione, mediante il supporto finanziario finalizzato a sostenere un progetto di sperimentazione sociale;
  • l'Agenzia regionaLe per il lavoro sta realizzando il Progetto Social-Lab che dà la possibilità di intervenire in via sperimentale a favore di soggetti a maggior rischio di emarginazione, con azioni mirate alla efficace ed effettiva inclusione dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro partendo, metodologicamente, dalle informazioni sugli effettivi bisogni sociali espressi dal contesto regionale, per procedere alla identificazione del target dei beneficiari di riferimento, dei soggetti attuatori dell'azione stessa, dei risultati attesi e delle tempistiche di attuazione;
  • i detenuti sono da ritenersi a tutti gli effetti un gruppo socialmente emarginato escluso dal mercato del lavoro; essi per la propria situazione, non hanno la possibilità di migliorare la loro occupabilità se non vengono fornite occasioni di sperimentare la loro capacità lavorativa anche al di fuori delle mura del carcere;
  • la dematerializzazione degli atti giudiziari rappresenta una fondamentale risorsa di modernizzazione e semplificazione del processo con un autentico salto di qualità per l'utenza, e per l'attività defensionale;
  • viene fatto proprio dall'intervento sperimentale oggetto del presente Protocollo il principio ispiratore della Legge del 26 luglio 1975, n.354. recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà', per la quale l'impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e· reinserimento (artt 1 e 2);

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA
Regione Autonorna della Sardegna, - Presidenza della Regione
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
E
Agenzia regionale per il lavoro
Provveditorato Regione Amministrazione Penitenziaria di Cagliari

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse al presente Protocollo fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente Protocollo è la disciplina dei compiti dei soggetti firmatari in ordine alle procedure di organizzazione, gestione e monitoraggio del progetto "TITOLO", che riguarda la dematerializzazione dei fascicoli in fase di indagine preliminare, custoditi nei locali del Palazzo di Giustizia di Cagliari, da parte di soggetti in regime di detenzione in "lavoro esterno". Tale attività sarà svolta da un soggetto terzo (di solito Gestore) rispetto ai firmatari del presente Protocollo, individuato dalla Procura.

Tale soggetto, scelto in base a criteri di collaudata, esperienza maturata nell'ambito del lavoro esterno di detenuti e tenuto conto della specificità dell'attività da svolgere, avrà il compito di gestire sotto il profilo tecnico amministrativo l'attuazione del progetto.

Art. 3 - Finalità e obiettivi

La finalità del presente Protocollo è lo realizzazione del progetto "TITOLO", progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione, come disciplinato dagli artt. 20 e 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, attuato come azione sperimentale nell'ambito del progetto Social-lab, finanziato dall'Agenzia regionale per il lavoro.

Gli obiettivi sono:

  • dare attuazione al principio contenuto nell'ultimo comma dell'art.1 della L. 354/75 per il quale il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei detenuti, nonché a quello contenuto nell'art 20 che vede il lavoro come strumento per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata finalizzata ad agevolare il reinserimento sociale;
  • migliarare l'occupabilità dei detenuti coinvolti nella sperimentazione;
  • incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell'attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno;
  • agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo con un miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza e all'attività defensionale da parte degli Uffici della Procura della Repubblica

Art. 4 - Modalità di attuazione

  • Le attività di dematerializzazione di cui si parla avranno per aggetto primariamente gli atti depositati ai sensi dell'art.415 bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) e dell'art. 457 c.p.p. (giudizio immediato) e saranno eseguite presso i locali ubicati nel Palazzo di Giustizia dì Cagliari.
  • Secondo le modalità meglio definite dal contratto di lavoro stipulato, i detenuti coinvolti nelle sperimentazione (indicati dalla Procura in numero di quattro) e si recheranno nel luogo indicato per svolgere le attività di dematerializzazione, sotto la direzione ed il controllo del personale del soggetto incaricato della gestione del servizio e del personale dell'Amministrazione giudiziaria.
  • I fascicoli processuali da scannerizzare saranno portati presso ì locali adibiti alla dematerializzazione da personale in servizio presso la Procura della Repubblica di Cagliari e saranno quindi affidati ai soggetti preposti dalla cooperativa i quali, terminato il lavoro, provvederanno a restituire i fascicoli ricevuti al personale amministrativo ovvero, nel caso in cui non sia stato possibile terminare la dematerializzazione del singolo fascicolo processuaLe, lo depositeranno presso idonea struttura predisposta all'interno dei locali lavorativi.
  • Le persone in esecuzione penale non potranno incontrare persone estranee a quelle che coordineranno il lavoro di dematerializzazione e potranno allontanarsi dai locali de quibus, opportunamente accompagnate, solo per poter usufruire del ristoro (caffè, bevande e altri generi di conforto) servito da apposite "macchinette" collocate nei pressi del locale ovvero per poter accedere alla toilette ubicata a breve distanza dai menzionati locali secondo le prescrizioni dei singoli programmi di trattamento alle stesse sarà consentito consumare i pasti, in orario stabilito, in spazi appositi nei locali del laboratorio o in locali esterni.
  • Alta fine dell'orario di lavoro i detenutI faranno rientro alla Casa Circondariale di Cagliari.
  • Sarà assicurata la assoluta tutela della dignità, della riservatezza e del decoro delle persone detenute.

Art. 5 - Obblighi della Procura

La Procura individua il soggetto Gestore delle attività progettuali in base a criteri di competenza ed affidabilità, comunicando all'Agenzia con atto scritto il soggetto individuato.

La Procura s'impegna, altresi, a designare un funzionario responsabile dei rapporti con l'Agenzia e con il Gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare la sperimentazione e di fornire un'attestazione periodica di regolare esecuzione della prestazione all'Agenzia necessaria per lo rendicontazione delle spese, come più sotto specificato. Inoltre, la Procura s'impegna a mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l'attrezzatura hardware e software necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al responsabile del Gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati.

Indica in numero di quattro le persone detenute che dovranno partecipare al servizio della dematerializzazione del fascicolo.

Art. 6 - Obblighi del Provveditorato

Il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna si impegna perché la Direzione della Casa Circondariale di Cagliari individui nel numero richiesto dalla Procura i detenuti con le migliori attitudini all'espletamento del servizio di dematerializzazione del fascicolo processuale. Al fine di consentire ai detenuti prescelti lo svolgimento dell'attività, la Direzione della Casa Circondariale di Cagliari predisporrà, nei modi previsti dalla legge penitenziaria, un programma dt trattamento che dovrà essere approvato dal magistrato di Sorveglianza.

Art. 7 - Obblighi della Regione Sardegna

La Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza della Regione, promuove il Progetto "Titolo" rimarcandone l'importanza ai fini di un'azione positiva di inclusione di soggetti dì fatto esclusi dal mercato del lavoro e favorisce l'impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione, inteso come uno strumento fondamentale di recupero e reinserimento. La Presidenza della Regione s'impegna, inoltre, a partecipare alle attività del Comitato tecnico di cui all'art. 12 monitorando il corretto svolgimento del Progetto.

Art. 8 - Obblighi dell' Agenzia per il Lavoro

L' Agenzia partecipa alla realizzazione del Progetto con proprie risorse finanziarie e si occupa della gestione amministrativa, per quanto di sua competenza, e della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto sperimentale, secondo le modalità meglio' eSplicate nel successivo articolo 10.

A tal fine, l'Agenzia s'impegna ad individuare un funzionario responsabile dei rapporti con la Procura e con il Gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare la sperimentazione e di supervisionare le attività di rendicontazione delle spese.

Art. 9 - Rapporti con il soggetto Gestore

La convenzione stipulata con il soggetto gestore individuato dalla Procura dovrà prevedere l'lmpegno a:

  1. utilizzare diligentemente i locali, le nuove pertinenze e le attrezzature in modo da evitare danni di qualsiasi genere e a restituirli, allo scadere della convenzione, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, avendo naturalmente riguardo ai tempi e alle modalità di uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, senza diritto ad alcun rimborso a proprio favore per le eventuali migliorie apportate nelle attivita di adeguamento agli stessi.
    Allo scopo, al momento della consegna, sorà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti interessate;
  2. comunicare preventivamente alla Procura della Repubblica di Cagliari ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta da parte delle predette AA.GG.;
  3. assicurare, a mezzo di proprio personale, idonea formazione ai detenuti da ammettere all'attività nel rispetto della normativa vigente;
  4. avviare formalmente all'attività i detenuti che al termine del periodo di formazione siano ritenuti idonei all'espletamento dell'attività produttiva;
  5. individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole imposte dall'organizzazione e dalle esigenze di sicurezza;
  6. realizzare le attività lavorative nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e la sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;
  7. consegnare alla sede INPS, competente per territorio, copia della presente convenzione con allegata la dichiarazione della Direzione della Casa di Reclusione di Cagliari, ove sono ristretti i detenuti coinvolti nel progetto in argomento, da cui risulti l'inizio dell'attività lavorativa, alfine di poter fruire dei benefici previsti dal D.M. 25 febbraio 2002 n.87;
  8. consegnare alla Direzione della Casa di Reclusione di Cagliari i "Modelli DM10", da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti peri detenuti lavoratori.

Art. 10 - Contratto di lavoro con i detenuti dipendenti

La Procura s'impegna a richiedere al soggetto gestore dalla medesima individuato la stipulazione con i detenuti, al termine dell'eventuale periodo di formazione iniziale, di regolari contratti di lavoro subordinato secondo le previsioni di cui al CCNL Cooperative sociali. Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla direzione della Casa di Reclusione di Cagliari. In particolare, la retribuzione spettante ai detenuti lavoratori, sia soci che dipendenti, dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:

 

  • mediante versamento mensile del compenso economico a favore della Casa di Reclusione di Cagliari.
  • per ciascun detenuto sarà disposta a cura del soggetto gestore datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
  • gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, saranno a totale carico del soggetto gestore, mentre la Direzione della Casa di Reclusione di Cagliari avrà l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione, pena il coinvolgimento nella responsabilità derivante da atti omissivi;
  • gli assegni familiari eventualmente spettanti ai detenuti lavoratori saranno versati, a cura del soggetto gestore, direttamente ai familiari aventi diritto, dandone dimostrazione alla Direzione e sottraendone l'importo da quello netto spettante al lavoratore in busta paga;
  • le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritti (detenuti lavoranti),
  • Il versamento dovrà essere.effettuato con assegno postale, ovvero postagiro a favore del Conto Corrente postale intestato alla Direzione della Casa Circondariale di Cagliari.

Art. 11 - Risorse finanziarie e Rendicontazione spese

Per la realizzazine del presente Protocollo, l'Agenzia, stante la finalità di interesse pubblico generale nonché sociale, partecipa con un contributo a fondo perduto a favore del sogetto Gestore, opportunamente individuato dalla Procura, per un ammontare complessivo di Euro 120.000,00 (diconsi centoventimila/OO).

Su detto contributo l'Agenzia opererà, in qualità di sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 600/73.

Qualora si formino delle economie di spesa, derivanti dall'ottenimento di agevolazioni contributive e fiscali, le stesse saranno rimodulate per il proseguo del progetto in aggiunta al periodo di durata del presente Protocollo.

Le risorse saranno erogate dall'Agenzia con periodicità mensile, previa la trasmissione di idonea attestazione rilasciata dalla Procura di regolare esecuzione della prestazione. Il soggetto Gestore dovrà rendicontare all'Agenzia le spese sostenute mediante trasmissione di un prospetto riepilogativo nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del D.P.R. 445/2000). Saranno ritenute ammissibili le spese per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto.

I documenti amministrativi e contabili in originale dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto Gestore. Tale documentazione potrà essere visionata dall'Agenzia, dietro apposita richiesta. 

Art. 12 - Comitato tecnico

Per garantire una maggiore collaborazione e comunicazione tra le parti contraenti è istituito il Comitato Tecnico per l'attuazione del presente Protocollo, composto dal Presidente della Regione pro-tempore o suo delegato, dal Procuratore della RepUbblica pro-tempore o suo delegato, dal Provveditore regionale per la Sardegna dell'Amministrazione penitenziaria pro tempore o suo delegato, dal Direttore dell'Agenzia pro-tempore o suo delegato, con il compito di monitorare le attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Con periodicità trimestrale il soggetto gestore dovrà presentare una relazione al Comitato Tecnico sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Il Comitato Tecnico viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti. La partecipazione al predetto orgonismo si intende a titolo non oneroso. 

Art. 13 - Durata del Protocollo

La durata del presente Protocollo è fissata in 12 mesi dalla data di stipula del presente atto, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Il rinnovo può essere disposto mediante atto scritto controfirmato dalle parti, su proposta del Comitato Tecnico o su iniziativa delle parti contraenti, qualora si ritenga necessario per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Ulteriori risorse aggiuntive, potranno essere reperite con ulteriori Atti Integrativi al presente Protocollo.

Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione del presente accordo, le parli si impegnano ad effettuare un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiiungere un accordo, valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della l. 241/90. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Registrazione

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n.131 (T.U. in materia di imposta di registro).

Art. 15 - Efficacia

Il presente protocollo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti firmatari.

Cagliari, lì 21 dicembre 2012

lL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Mauro MURA

LA REGIONE AUTOMONA DELLA SARDEGNA
On .Ugo CAPPELLACCI

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Dr. Stefano Tunis

PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Dr.Gianfranco DE GESU