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Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato regionale Toscana, Amministrazione penitenziaria, Centro giustizia minorile - 27 gennaio 2010

27 gennaio 2010

Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno duemiladieci, alle ore 12,00, presso la Presidenza della Regione Toscana sono presenti:
per la Regione Toscana Gianni Salvadori, Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport,
per il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, la dott.ssa Maria Pia Giuffrida
per il Centro Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria, il dott. Giuseppe Centomani, direttore del Centro di Giustizia Minorile Toscana e Umbria.

Premesso

che in data 27 gennaio 2010 è stato siglato il Protocollo d’intesa fra Ministero della Giustizia e la Regione Toscana che ribadisce la comune volontà di collaborazione istituzionale;

Tenuto conto

che all’art. 2 dello stesso Protocollo si fa espressamente richiamo alla stesura di un protocollo operativo regionale da definire entro trenta giorni, contenente un dettagliato programma di azioni da realizzare in ordine alle diverse materie oggetto del Protocollo citato in premessa;
 
Si conviene quanto segue

Art. 1
Finalita’ e soggetti attuatori

Il presente protocollo operativo regionale prevede la realizzazione di una serie di iniziative e progetti concordati che traducano in operatività gli impegni sanciti nel Protocollo di intesa in ordine: 

  •  all’edilizia penitenziaria ed alla territorializzazione della pena e a strutture di accoglienza per misure penali non detentive;
  •  alla sanità penitenziaria;
  • alle attività trattamentali e agli interventi di supporto relative ai soggetti in esecuzione di pena, agli ex detenuti e alle loro famiglie;
  • all’esecuzione penale esterna;
  • al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali; a progetti specifici;
  • al benessere del personale

I progetti, come convenuto nel Protocollo di intesa, possono essere gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie o dagli Uffici periferici dell’Amministrazione penitenziaria regionale (Istituti penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna), coinvolgendo anche gli Enti locali, eventualmente associati, negli ambiti territoriali di cui al Piano regionale dei servizi sociali, e possono prevedere accordi con altri soggetti quali terzo settore, volontariato e privato sociale.

Art. 2
Enti territoriali della Toscana

Gli Enti territoriali della Toscana per lo svolgimento delle loro competenze a favore delle persone detenute ed ex-detenute potranno avvalersi del presente Protocollo operativo come riferimento per l’esecuzione delle attività concordate con gli uffici periferici e gli Istituti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile presenti sul territorio regionale toscano.


Art. 3
Attività

Il presente Protocollo prevede la realizzazione di una serie di attività e progetti concordati, gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie, nel rispetto dei principi generali stabiliti con il Protocollo d'intesa di cui in premessa, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute ed ex detenute, e volti all'esecuzione della pena in condizione di rispetto della dignità umana nonché di miglioramento personale alfine di un pieno e totale reintegro nella società.
Le attività previste si enunciano come di seguito descritte:

1. Edilizia penitenziaria e territorializzazione della pena

Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di lavoro decorose anche agli operatori penitenziari, le parti si impegnano - nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Toscana - a confrontarsi e trovare un accordo per quanto di competenza - sul programma di razionalizzazione dei circuiti penitenziari e il parallelo investimento progettuale congiunto sugli stessi da parte dell’Amministrazione penitenziaria regionale che della Regione Toscana.
Il Ministero della Giustizia assicurerà inoltre, in base alle disponibilità finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti della Regione Toscana anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione, al Protocollo di Collaborazione Interistituzionale (ex art. 7 del DPCM del 1 Aprile 2008) approvato in Conferenza Stato-Regioni il 20 Novembre 2008 ed allo Schema di Convenzione per i Locali Sanitari approvato in Conferenza Unificata il 29 Aprile 2009.
La Regione Toscana si impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ospitate le strutture carcerarie affinché attuino le opere utili per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare anche lo svolgimento dell’attività lavorativa degli operatori.

1.a Strutture per semilibertà

Le parti firmatarie si impegnano a svolgere azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano alla individuazione, in ambito cittadino, di strutture idonee da destinare a sezioni di semilibertà, come previsto dal comma 8 dell’art. 101 DPR230/2000.

1.b Strutture per attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti

Le parti firmatarie si impegnano allo svolgimento di azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano alla individuazione di eventuali strutture idonee per le attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti nella comunità.
Si adopereranno inoltre, ove possibile, nel reperimento di strutture di accoglienza esterna da destinare ad alloggio per i detenuti in misura di pena alternativa e/o dei familiari in visita.

1.c Promozione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista

Le parti firmatarie si impegnano promuoveranno attività di studio per l’eventuale realizzazione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista come previsto dal DLgs. n. 272/89. Tali comunità per minorenni dovrebbero avvalersi di un’organizzazione di tipo familiare, prevedendo la presenza anche di giovani non sottoposti all’Autorità Giudiziaria, tali da garantire la predisposizione di progetti personalizzati e mirati dal punto di vista educativo.

1.d Strutture di accoglienza esterna

Le parti firmatarie si impegnano in considerazione della scarsità di strutture adatte all’accoglienza delle persone detenute che possono usufruire di misure di pena alternative, e/o ex-detenute, a sostenere progetti volti alla creazione e/o gestione di strutture destinate a tale scopo, nonché a sensibilizzare gli Enti territoriali alla progettazione e gestione di tale azione, anche prevedendo sostegni finanziari. Queste strutture, per la loro gestione, potranno anche prevedere la compartecipazione economica e/o lavorativa delle persone sottoposte a misure alternative. All’interno di tali strutture potranno essere predisposti anche degli spazi alloggiativi per ospitare a regime agevolato le famiglie in visita ai propri familiari detenuti.

1.e ICAM

In via sperimentale si prevede l’apertura di un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) ubicato nel territorio fiorentino, in una struttura adeguata, come identificata nrl protocollo specifico sull’ICAM sottoscritto il 27 gennaio 2010. Sul progetto sta lavorando un gruppo interistituzionale per definire la strutturazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi che saranno poi definiti e meglio specificati in un apposito Protocollo.
Tale progetto si potrebbe raccordare con un eventuale progetto di recupero complessivo dell’isola di Pianosa, previo accordo ancora da stipulare con atto specifico tra la Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia, estendendo eventualmente a quella sede anche la progettazione trattamentale delle detenute madri nel periodo estivo.

1.f Risparmio energetico

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Centro Giustizia Minorile si impegnano, negli Istituti del distretto, a:
• sostenere l’utilizzo di fonti di energia alternativa (pannelli solari, energia eolica od altro) per diminuire nel complesso l’inquinamento ambientale e realizzare un risparmio del consumo energetico degli Istituti;
• introdurre il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nei singoli Istituti che consenta non solo una razionalizzazione della gestione dei rifiuti ma possa costituire anche un intervento di educazione in materia di riciclo dei rifiuti in un’ottica rafforzamento dei processi rieducativi offerti ai detenuti;

1.g Recupero isole arcipelago toscano

• Pianosa
La Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e l’ ARSIA sono impegnati in un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione delle isole. In considerazione di ciò le parti firmatarie si impegnano, per il perseguimento degli obiettivi comuni della risocializzazione dei detenuti, a definire una progettazione congiunta per il recupero e la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle risorse naturalistiche dell’isola di Pianosa. Tra questi principalmente si richiama quanto previsto al precedente punto 1.e

• Gorgona
Si rinvia al punto relativo alle iniziative trattamentali da sviluppare e/o consolidare congiuntamente. Si conviene sulla necessità di un impegno congiunto per il benessere del personale e dei detenuti assegnati a tale istituto, con particolare riferimento ai trasporti

2. Tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale e con misure non detentive

Nel ribadire l’importanza della Legge Regionale n. 64 del 2005 per la tutela della salute delle persone detenute e dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’A.G., e del successivo Protocollo d’Intesa del 2 maggio 2007, recante disposizioni su “Assistenza sanitaria in carcere”, le parti concordano di rimandare allo specifico Protocollo che definisce le forme di collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento penitenziario sottoscritto il 27 gennaio 2010. Le modalità di collaborazione specifica nell’ambito della tutela della salute, che andranno a definire i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento Sanitario e l’ordinamento Penitenziario, tenendo conto del Protocollo nazionale (ex Art. 7 del DPCM del 1 Aprile 2008) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 Novembre 2008.
 
2.a Reintegrare

Vista la positiva esperienza del progetto Reintegrare attivata su finanziamento della Regione Toscana per interventi sul disagio psichico dei detenuti ed in relazione allo specifico Protocollo per la Salute in Carcere, le parti concordano di continuare e sviluppare tale percorso con la conferma del finanziamento necessario per l’assistenza psicologica prevista dal progetto stesso.

2.b Istituti destinati a custodie attenuate per tossico e alcool dipendenti

In riferimento agli attuali ICATT ed alla luce di una oggettiva valutazione dell’attuale ridottissima utilizzazione degli stessi e di quanto espressamente riportato in proposito nel documento “Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano” approvato in Conferenza Unificata il 26 novembre 2009 si conviene di valutare l’eventuale cambiamento dell’attuale destinazione d’uso anche per altre tipologie di detenuti ridefinendo parallelamente un progetto per i soggetti tossico e alcooldipendenti ristretti nella Regione Toscana, con particolare riguardo ai residenti. Per questa tipologia di detenuti si conviene parallelamente di individuare una sezione appositamente destinata presso altra struttura penitenziaria del distretto, definendo un apposito progetto teso alla reintegrazione di detti soggetti nel territorio. In particolare la Regione Toscana si impegna a individuare/finanziarie comunità terapeutiche sul territorio onde facilitare la scarcerazione dei detenuti con dipendenza patologica da sostanze psicotrope, ove ricorrano i requisiti giuridici.
In un quadro più complessivo e necessario di redistribuzione equilibrata e concordata dei circuiti penitenziari regionali, di cui al punto 1 dell’art.3 del presente Protocollo, si conviene che la struttura di Empoli venga destinata ai soggetti “protetti” transessuali, come da DM 20.10.2008 predisponendo un progetto appropriato sotto il profilo trattamentale e sanitario. Per quanto riguarda l’attuale ICATT “Gozzini” si conviene di sviluppare un percorso teso a destinarlo alla tipologia di cui al punto successivo, previe le necessarie autorizzazioni del Dipartimento e la variazione con apposito decreto ministeriale.

2.c OPG

In riferimento agli internati in OPG, le parti si impegnano a individuare, sul territorio regionale, una struttura penitenziaria a custodia attenuata da destinare al trattamento sanitario degli internati toscani nella prospettiva indicata dal DPCM del 1° aprile 2008, come definita nell’Allegato C, di superamento degli OPG. Tale struttura – previa decisione di competenza del DAP – può essere individuata nella CC di Firenze Solliccianino (Gozzini) che avrebbe una funzione prettamente sanitaria, gestita dal Servizio Sanitario Regionale, con una protezione penitenziaria esclusivamente perimetrale come indicato dal citato DPCM.

2.d Comunità terapeutiche e socio-riabilitative per minori

Per i minori e giovani adulti sottoposti a misure penali e con problematiche di tossicodipendenza, tossicofilia o portatori di patologie psichiche o psichiatriche, promuovere la realizzazione di comunità terapeutiche e socio-riabilitative specifiche rispetto all’età e all’esigenza terapeutica.

3. Interventi trattamentali (azioni sociali, culturali, sportive, formative, dell’istruzione e del lavoro)

3.a  Interventi Trattamentali

Come testualmente previsto nell’art. 4 punto 3. Interventi trattamentali del protocollo d’intesa sottoscritto il 27 gennaio 2010, il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale negli Istituti penitenziari, negli U.E.P.E. e nei Servizi Minorili della Giustizia della Toscana rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati ed integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali.
Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sia in stato di detenzione che nella comunità, nonché gli interventi a favore dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, rivestono per le parti firmatarie, carattere di particolare importanza.
Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del pieno reinserimento delle persone detenute ed ex detenute, adulti e minori, le parti firmatarie si impegnano ad una concreta traduzione operativa di quanto previsto nella normativa vigente ed in particolare ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore.
Tale collaborazione potrà anche assumere la connotazione di progetti specifici e/o locali, attuati anche a mezzo di convenzioni tra le Direzioni degli Istituti penitenziari e degli Uffici di Esecuzione penale Esterna, le Direzioni dei Servizi minorili, gli Enti locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano Regionale dei servizi sociali, e gli organismi del Terzo settore.
In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà aver valenza pluriennale, dovrà prevedere:
a) la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo settore;
b) l’individuazione degli idonei spazi attrezzati all’interno delle strutture minorili, per adulti e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;
c) l’attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;
d) le attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto in relazione agli obiettivi prefissati ed ai processi operativi attivati;
e) la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche legate all’esecuzione delle pene detentive e alternative, al conseguente reinserimento sociale dei soggetti ad esse sottoposte e sulle problematiche del recupero ed il reinserimento dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali;
f) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.
I progetti relativi al trattamento potranno anche avere carattere sperimentale, al fine di procedere, d’intesa fra la parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono.

3.b Operatori di rete

Alla luce delle positive esperienze dei progetti della Regione Toscana “Sostegno alle buone pratiche e alle politiche di rete educativa volta al sostegno sociale dei detenuti neoscarcerati italiani e stranieri” che ha consentito l’inserimento di “operatori di rete” all’interno degli Istituti di Firenze, Prato, Pistoia e San Gimignano le parti concordano di proseguire, e dove possibile incrementare, tali esperienze. Nella reciproca consapevolezza che tali figure professionali intervengono a supporto delle figure istituzionalmente preposte alle funzioni educative e trattamentali dell’ Amministrazione penitenziaria si individua e si ribadisce che il loro specifico intervento si esplica nel raccordo con i servizi della rete territoriale al momento della dimissione.

3.c Attività Area Sociale

Negli ambiti di intervento legati all’area sociale le parti firmatarie intendono svolgere una serie di attività, volte al reinserimento totale della persona detenuta o ex-detenuta all’interno della comunità, che abbracciano gli ambiti familiari e affettivi, culturali, religiosi, formativo-educativi e lavorativi, attraverso azioni sia dirette che indirette anche di tipo sperimentale, che portino alla diffusione sul territorio regionale toscano di una progettualità diffusa atta al sostegno delle persone soggette a pene detentive sia italiane che straniere. In particolare si intende svolgere una serie di azioni così delineate:
a) Azioni di rete dei servizi: al fine di coordinare e razionalizzare meglio i servizi coinvolti è intenzione degli Enti firmatari promuovere tutte quelle azioni che portino alla creazione di tavoli consultivi a livello locale per una programmazione coordinata della progettualità locale volta verso le persone detenute e/o ex-detenute, nonché per la gestione coordinata di servizi e progetti.
b) Azioni di reinserimento sociale: i soggetti firmatari promuoveranno la progettazione volta al pieno reinserimento delle persone detenute o ex-detenute all’interno della società, sia attraverso la normale attività svolta che tramite progettazione specifica, favorendo e assistendo, anche finanziariamente, quella proposta e gestita anche dagli Enti territoriali della Toscana.
c) Azioni di ricerca e monitoraggio: si richiama l’art. 12 del protocollo d’intesa, rinviando altresì all’art. 9 del presente protocollo.
d) Nuove figure professionali: si prevede la sperimentazione di nuove figure anche socio-educative, oltre a quanto previsto 3.b del presente protocollo,qualora sorgesse il bisogno di utilizzare nell’ambito carcerario nuove figure professionali che favoriscano il reinserimento delle persone detenute e/o ex-detenute e dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’A.G.
e) Agevolazione dei rapporti familiari come previsto all’art. 4, punto 3a del protocollo d’intesa
f) Azioni di rientro volontario assistito: si prevede la cogestione da parte dei soggetti firmatari di progettualità volte, anche attraverso l’alfabetizzazione, la formazione professionale e l’aiuto all’inserimento sociale, al rientro volontario delle persone detenute e/o ex-detenute straniere nella propria patria di origine. Tali progettualità saranno subordinate alla stesura di appositi accordi, da parte del Ministero della Giustizia e/o della Regione Toscana, con i paesi di origine delle persone detenute e/o ex-detenute straniere.
g) Libertà religiosa: si richiama quanto previsto dall’art. 4 punto 3.e del protocollo d’intesa. In particolare potrà essere prevista – nel rispetto della normativa vigente - la promozione di incontri nonché il reperimento di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose
h) Azioni di interazione culturale e inter-etnica: potranno essere previste la promozione di incontri, anche di tipo divulgativo, formativo e culturale, ai fini di migliorare la comunicazione e la comprensione della relazione, a fronte della multi- etnicità e delle specificità culturali, come richiamato nel protocollo di intesa all’art.8  punto 8b.
i) Progetti di utilità sociale: saranno promossi, all’interno dei singoli istituti penitenziari, progetti con forte valenza di utilità sociale avendo a riferimento la progettazione regionale promossa negli anni passati dalla Regione Toscana, e tenuto conto della necessità di integrare detti progetti nel progetto pedagogico di ciascun Istituto.

Dato l’ambito traversale degli interventi legati all’area sociale, il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a svolgere tali attività attuando, all’interno dei propri uffici coinvolti nello specifico, la maggior sinergia possibile tra gli stessi.
La Regione Toscana si impegna inoltre a coinvolgere in tali progettualità, ove possibile, i soggetti degli Enti locali e del Terzo settore quale valore aggiunto e punto di contatto, anche umano, fra Enti pubblici e persone detenute ed ex detenute.

3.d Stamperia Braille

Un’ulteriore esperienza da consolidare e sviluppare è la positiva collaborazione con la Stamperia Braille della Regione Toscana per la realizzazione di libri e pubblicazioni per le persone non vedenti o ipovedenti maturata nel carcere di Porto Azzurro.

3.e Progetto Trio
 
Il progetto di formazione a distanza realizzato dalla Regione Toscana ed implementato presso l’Istituto di Porto Azzurro per la formazione dei detenuti è di sicura valenza e pertanto si conviene di sviluppare eventuali ulteriori investimenti in altri Istituti della Toscana che vengono individuati in San Gimignano e Pistoia.
 
3.f Attività culturali

Le parti firmatarie affermano il comune impegno al potenziamento delle attività di socializzazione e di sensibilizzazione all’interno delle strutture penitenziarie attraverso progetti culturali con specifico riferimento alle arti sceniche (progetto Teatro in carcere) e audiovisive (progetto Fondazione Sistema Toscana), sia dal punto di vista artistico che tecnico-professionale, promuovendo attività volte a garantire, con il coinvolgimento del maggior numero possibile di Istituti penitenziari, una relazione organica tra i soggetti maggiormente qualificati del sistema dello spettacolo dal vivo e riprodotto e le istituzioni carcerarie, anche individuando modalità coordinate e cooperative.
Per garantire tali obiettivi le parti firmatarie promuovono, all'interno delle strutture, iniziative culturali di tipo laboratoriale in cui si intrecciano più esperienze creative: laboratori teatrali, di scrittura, di musica, audiovisivi che possano sviluppare eventi di spettacolo anche fuori dal carcere e la loro opportuna documentazione e comunicazione. Queste attività, che permettono di attivare all’interno del carcere dei percorsi di riflessione per il detenuto, costituiscono per le istituzioni un’opportunità per costruire processi effettivi di relazione e scambio dal punto di vista progettuale, operativo e documentativo tra le esperienze di lavoro a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Si conferma la positiva e significativa esperienza in tutti gli Istituti penitenziari in cui sono stati attivati i laboratori teatrali nell’ambito del progetto “Teatro in carcere” finanziato dalla Regione Toscana, con particolare rilievo delle sedi di Volterra, San Gimignano e Arezzo.
Le attività del Teatro in carcere sono state integrate dal recente progetto “Ritratti ristretti”, anch’esso finanziato dalla Regione Toscana e da attuarsi in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con il Provveditorato regionale della stessa regione.

3.g Attivita’ ricreative e sportive

Le parti firmatarie promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'articolo 1 della L. 354/75, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall' art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo settore all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

3.h Istruzione

Come evidenziato all’art. 4, punto 3.c del Protocollo d’intesa, la Regione Toscana, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell’art. 138 del DLgs n. 112/1998, degli orientamenti espressi dall’Accordo sottoscritto il 2 Marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti e in applicazione delle Direttive per il Sistema di Istruzione, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 Febbraio 2001, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e potenzialità di intervento sul campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, informatica, linguistica etc.), nel rispetto del diritto all'educazione e all'istruzione per l'intero arco della vita.
La Legge Regionale del 26 Luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” all’art. 2 indica che “l’insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione professionale sia specificatamente rivolto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all’apprendimento”.
La Regione Toscana si pone l’obiettivo di promuovere il diritto all’apprendimento, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale
Il Piano d’Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 Settembre 2006 n. 93, rappresenta lo strumento regionale per il perseguimento della principale finalità espressa dalla LR n. 32/2002, ovvero la realizzazione di un sistema che renda effettive la libertà individuale e l’integrazione sociale, attraverso il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Il PIGI, afferma anche i principi dell’integrazione fra le politiche e pone alla base dello sviluppo delle politiche stesse il concetto di apprendimento permanente “long life learning”, perseguendo un'idea di educazione che sta assumendo sempre di più una nuova fisionomia in relazione non solo alla durata, lungo il corso della vita, ma anche alla pervasività degli ambiti di riferimento, di vita e di lavoro.
Per quanto attiene l’educazione dei minori, la Legge finanziaria 2007 ha reso obbligatoria l’istruzione per almeno 10 anni.
L’assolvimento dell’obbligo all’istruzione, secondo quanto previsto dal comma 622 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, può avvenire all’interno del sistema dell’istruzione o della formazione professionale.
Nella Regione Toscana l’obbligo di istruzione si assolve all’interno del sistema scolastico con la frequenza di almeno due anni di scuola secondaria superiore.
Al termine dell’obbligo di istruzione entra in vigore il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale che - in Toscana - si assolverà, con un anno nella formazione professionale finalizzato al conseguimento di una qualifica di II livello europeo.
La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche, secondo le modalità previste e indicate all’art. 6 ter della LR n. 32/2002, oltre alle attività previste nel protocollo di intesa, si impegna a:
a) stimolare, nell'ambito delle attività dei costituendi Centri Per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), la realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
b) sostenere ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano per stranieri e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
c) sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze di base degli adulti propedeutiche alla loro occupabilità e direttamente collegabili al rafforzamento della cultura del lavoro, con particolare riferimento alle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, il trasferimento di innovazione nella micro, piccola e media impresa, lo sviluppo di competenze funzionali a progetti imprenditoriali da svolgere attraverso il modello del circolo di studio;
d) incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
e) sostenere e incentivare la partecipazione dei giovani a percorsi scolastici/formativi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
f) sostenere e promuovere la partecipazione dei giovani a corsi di formazione professionale per l’assolvimento del Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione;
g) promuovere l’assistenza dei tutor per l’obbligo formativo anche in ambito carcerario;
h) promuovere azioni di orientamento per tutti i giovani minori di 18 anni.

Il Provveditorato regionale per l’Amministrazione Penitenziaria ed il Centro per la Giustizia Minorile si impegnano altresì a comunicare alla Regione, i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'art. 41 del DPR n. 230/2000, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti negli Istituti di pena per adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, nonché per consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni; comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore di cui al comma 1 dell'art. 43 del DPR n. 230/2000;
Si conviene inoltre di incrementare e diversificare l’ offerta individuando nel distretto gli Istituti in cui garantire i diversi circuiti di istruzione e i percorsi di orientamento agli studi universitari, a cui ciascun detenuto può accedere: sia singolarmente, rimanendo nel proprio istituto e scegliendo l’Università di riferimento, sia accedendo ad uno degli istituti previsti dal percorso del “Polo Universitario Penitenziario della Toscana”.
Con apposito protocollo, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, è infatti costituito il “Polo Universitario Penitenziario della Toscana”, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari della Toscana, e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.
Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana, d’intesa con le Università e con la Regione Toscana ha individuato i Poli Universitari Penitenziari negli Istituti del distretto e precisamente:
a) Casa Circondariale di Prato;
b) Casa Circondariale di Pisa;
c) Casa di Reclusione di S. Gimignano;
fermo restando che gli studi universitari dei soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa si svolgeranno presso le tre Università toscane.

3.i Formazione professionale e lavoro:

Le parti firmatarie convengono sull’importanza di istituire la Commissione regionale prevista dall’art. 25 bis dell’Ordinamento Penitenziario, in tutte le sue componenti previste per legge, quale tavolo di concertazione competente alla definizione di un piano triennale del lavoro penitenziario regionale, suscettibile di aggiornamenti annuali, quale elemento propulsore per:
- compiere un lavoro di individuazione delle tipologie di lavorazioni industriali e agricole da attivare o mantenere negli istituti penitenziari in riferimento alle esigenze di mercato presenti sul territorio regionale;
- monitorare gli spazi detentivi già destinati o da destinare ulteriormente a lavorazioni industriali e/o artigianali e/o agricole
- definire un progetto per l’incontro fra la domanda e l’offerta lavorativa in favore dei condannati del distretto
- elaborare progetti per una sempre migliore definizione delle competenze acquisite, della loro modalità di certificazione e della loro spendibilità da parte dei soggetti condannati
- attivare studi di fattibilità per l’eventuale esternalizzazione di servizi che attualmente sono in carico alle direzioni locali (lavanderia, colture particolari...)
Si conviene in particolare di valorizzare i contenuti del Protocollo Regionale sottoscritto il 16 Marzo 2004 dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Toscana con Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, ARCST-LegaCoop, AGCI-Solidarietà Toscana in vista della realizzazione di Poli Industriali all’interno degli istituti penitenziari e ampliamento degli accordi da sottoscrivere con altre rappresentanze delle categorie produttive (Confindustria, Confartigianato, Confapi..)
Si intende sviluppare una progettualità congiunta tesa a favorire l’ avviamento al lavoro dei detenuti, attraverso la presa in carico e la costruzione dei curricula professionali dei soggetti in esecuzione di pena da parte della commissione locale prevista dall’art. 20 o .p., con il contributo fondamentale dei Centri per l’impiego.
Si conviene sulla prospettiva di coordinare ed incrementare le forme di incentivazione e mediazione occupazionale (borse lavoro, tirocini di orientamento e formativi, apprendistato professionalizzante, abbattimento degli oneri fiscali e/o previdenziali, punteggi preferenziali nell’attribuzione di finanziamenti) a favore delle imprese che assumono soggetti in esecuzione penale esterna, detenuti ammessi al lavoro all'esterno e persone dimesse, come pure nei confronti di minori che transitano nell’area penale interna ed esterna.
Le parti si impegnano a promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali della Legge 22 Giugno 2000, n. 193 (la cosiddetta Legge Smuraglia), monitorandone l'attuazione a livello regionale anche attraverso lo sviluppo delle politiche di inserimento al lavoro attraverso percorsi orientamento e professionalizzazione attuate in regime di sussidiarietà con le Province competenti.
Si impegnano altresì a favorire le attività di formazione professionale tese ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione promossi a favore dei condannati e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro della regione. Sono pertanto da progettare e sostenere quelle iniziative di formazione che presentano una forte connessione con la domanda, per assicurare al condannato una reale opportunità di inserimento lavorativo. A tal fine la Regione Toscana si impegna ad utilizzare le informazioni e le conoscenze sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio attraverso il collegamento tra i propri organi e servizi (Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro, Formazione professionale) le istituzioni (Commissione Regionale per l’impiego, Agenzie per l’impiego) e i soggetti privati della regione (Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali, Camera di Commercio, Industrie, agricoltura e Artigianato, Cooperazione sociale e Consorzi).
In riferimento alla popolazione detenuta straniera si conviene di lavorare ad un nuovo approccio della formazione professionale che, per questo target, tenga conto non tanto delle caratteristiche del mercato del lavoro toscano quanto piuttosto di quello del paese di origine dello straniero detenuto.

3.l Progetto “Diversificazione aziendale”

Il progetto che l’ARSIA ha attivato in concertazione con il PRAP ha come finalità di contribuire ad accrescere i livelli d'interazione tra pratiche ed esperienze di agricoltura sociale e i possibili rapporti con il sistema carcerario in Toscana, in un percorso progettuale che muove dalla marginalità per aprire ad occasioni di formazione per i detenuti, occupazione e integrazione nel mondo rurale, “facendo sistema”. Il progetto, a partire dall’esperienza di Gorgona, persegue l’obiettivo di attivare iniziative di sviluppo rurale attraverso il coinvolgimento degli istituti penitenziari toscani in percorsi di formazione, studio ed animazione, verificando al contempo la possibilità di inserimenti di detenuti ed ex detenuti in aziende agricole, in un primo momento coinvolgendo soprattutto quelle già impegnate o interessate all’agricoltura sociale. Il progetto si articola in uno sviluppo temporale che intende promuovere il coinvolgimento di attori e realtà dell’agricoltura sociale e del sistema carcerario (aziende, detenuti, operatori degli istituti, tecnici) attraverso azioni di informazione, animazione, consulenza e formazione. Effettuazione di interventi di natura agricola ed ambientale al fine di consentire la realizzazione di percorsi di reinserimento per giovani a rischio di esclusione e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria tramite l’organizzazione di corsi di agricoltura biodinamica presso il terreno agricolo antistante il Centro di Giustizia Minorile di Firenze denominato Pellegrino Verde.

Art.4
Esecuzione penale esterna

E’ intendimento dell’Amministrazione penitenziaria e della Regione Toscana - considerato che l’ordinamento giuridico italiano attribuisce una specifica valenza all’esecuzione penale esterna, attraverso la previsione di misure alternative alla detenzione, nonché di sanzioni di comunità disposte dal giudice in sede di cognizione e attuate autonomamente dalla pena detentiva; considerato che le Raccomandazioni Europee auspicano lo sviluppo delle sanzioni di comunità come pene autonome comminate direttamente dallo stato di libertà - sviluppare adeguate politiche sociali, attraverso azioni dirette e/o indirette, anche di tipo sperimentale, che portino alla diffusione sul territorio regionale toscano di una progettualità diffusa per il sostegno delle persone in esecuzione penale esterna sia italiane che straniere. In particolare si intende svolgere una serie di azioni così delineate:

• Promuovere azioni di rete dei servizi; al fine di coordinare e razionalizzare meglio i servizi coinvolti è intenzione degli Enti firmatari promuovere tutte quelle azioni che portino alla creazione di tavoli consultivi a livello locale per una programmazione coordinata della progettualità locale volta verso le persone condannate, nonché per la gestione coordinata di servizi e progetti.
• Favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale esterna sia mediante la frequenza di corsi di formazione professionale che con progetti specifici di avviamento al lavoro
• Svolgere azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano alla individuazione di eventuali strutture idonee per lo svolgimento di attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti, ex detenuti e in esecuzione penale esterna nella comunità;
• Promuovere e sostenere tutte quelle progettualità che mirano a potenziare e sviluppare le condizioni di ammissibilità e fruizione alle misure alternative (alloggi, lavoro, attività di volontariato...) All’interno di tali progetti potrà essere utilizzata la formula del “contratto sociale” firmato dalla persona da inserire e dagli Enti di riferimento progettuale.
•  promuovere, in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore progetti individualizzati di attività di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza, in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato;
• favorire le intese tra i Tribunali, gli Uffici di esecuzione penale esterna, gli Enti territoriali e il Terzo settore al fine ampliare la possibilità, per i soggetti tossicodipendenti, di accedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 73, comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
• contribuire alla stesura di progetti di inclusione lavorativa ed alla realizzazione di iniziative, anche di tipo integrato, per favorire l’accesso alle sanzioni di comunità ai condannati che richiedono le misure alternative direttamente dallo stato di libertà con le procedure previste dall’art. 656 del cpp.

Art.5
Trattamento per minori sottoposti a misure penali

In analogia con i progetti regionali che hanno consentito l’inserimento della figura dell’operatore di rete negli Istituti penitenziari per adulti, promozione di nuove figure professionali, si prevede la sperimentazione di nuove figure anche socio-educative, qualora sorgesse il bisogno di utilizzare nell’ambito carcerario nuove figure professionali che favoriscano il reinserimento dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’A.G.. Nell’immediato si prevede l’esecuzione di progetti di rete che prevedano la creazione sul territorio di nuove idonee figure educative capaci di dialogare e di fare da raccordo fra il personale socio-educativo della struttura penitenziaria e quello socio-educativo del territorio di riferimento, al fine di costituire progetti di reinserimento sociale sinergici fra le differenti realtà socio-educative che accompagnino i soggetti in carico dalla fase di prima entrata in struttura penitenziaria e/o detentiva alla fase di uscita sul territorio e reinserimento nel tessuto locale o accompagnamento al suo territorio di riferimento. Per i minorenni, ad integrazione del progetto educativo, le azioni di sostegno e accompagnamento nella fase delle dimissioni saranno garantite attraverso la rete di interventi e servizi socio-educativi presenti sul territorio.

Misure alternative e di sospensione del procedimento penale: si prevede di svolgere una progettualità condivisa volta al recupero del minore sottoposto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria attraverso l’espletamento dei provvedimenti stessi tramite forme di sospensione della pena, utilizzo di misure alternative  e tramite inserimento dei minori e giovani adulti presso Comunità di recupero specifiche.
Attività di studio e di promozione per l’eventuale realizzazione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista come previsto dal DLGS n. 272 /89. Tali Comunità dovrebbero avvalersi di un’organizzazione di tipo familiare, prevedendo l’inserimento anche di minori non sottoposti a provvedimenti dell’A.G., tali da garantire la predisposizione di progetti personalizzati e mirati dal punto di vista educativo.
Verrà dato impulso al protocollo stipulato in data 23/07/09 tra il Centro Giustizia Minorile e l’UISP per l’attivazione di iniziative di tipo formativo e ludico/sportive sia all’interno dell’I.P.M. di Firenze che per l’area penale esterna
Effettuazione di interventi di natura agricola ed ambientale al fine di consentire la realizzazione di percorsi di reinserimento per giovani a rischio di esclusione e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria tramite l’organizzazione di corsi di agricoltura biodinamica presso il terreno agricolo antistante il Centro di Giustizia Minorile di Firenze denominato Pellegrino Verde.
In riferimento allo svolgimento di studi e ricerche, per quanto attiene al settore minorile, il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria si impegna a mettere a disposizione della Regione Toscana, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, le informazioni connesse alla propria attività istituzionale ai fini delle elaborazioni statistiche di interesse regionale in materia di giustizia minorile e contestualmente la Regione Toscana si impegna a restituire al Centro di Giustizia Minorile, sotto forma di report o di pubblicazioni, i risultati delle elaborazioni statistiche effettuate.
La Regione Toscana, per lo svolgimento dell’attività sopra descritta, si avvale dell’Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 2000 “Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza”.
Relativamente all’attività di cui sopra le necessarie risorse finanziarie sono attivate da parte della Regione Toscana nell’ambito degli atti di programmazione previsti, ai fini della collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, dall’art. 3 della Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 2000 sopracitata.

Art. 6
Giustizia riparativa e mediazione penale

Le parti firmatarie concordano sulla necessità di riconoscere alla tematica delle vittime del reato un ruolo significativo nell’ambito di una cultura dell’esecuzione della pena e si impegnano a promuovere iniziative in tal senso nei confronti degli autori di reato e di sensibilizzazione delle comunità esterna.
In particolare, la Regione Toscana si impegna, attraverso raccomandazioni e sollecitazioni alle amministrazioni locali, a favorire l’accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime e/o dei loro familiari.
Nell’arco del triennio di validità del presente accordo le parti concorrono all’attivazione di Uffici per la giustizia riparativa e mediazione penale sul modello sperimentale di “Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Sociale”, progetto dell’Osservatorio permanente sulla Giustizia riparativa presso l’Ufficio del Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Verrà favorita e potenziata la progettualità volta a creare sul territorio regionale toscano un servizio duraturo, da immettere a sistema, di mediazione penale minorile, al fine di poter intervenire sui minori artefici di episodi penali non gravi attraverso l’utilizzo di forme socio-assistenziali atte alla responsabilizzazione del minore dell’azione svolta senza dover ricorrere al procedimento giudiziario.

Art. 7
Progetti specifici

Come progetto specifico si intende un progetto rivolto a particolari strutture penitenziarie della Regione in ragione delle specifiche attività offerte per determinate categorie di utenza. Tra questi potranno rientrare, nel prosieguo di validità del presente protocollo, anche gli eventuali progetti sperimentali che verranno attivati e che, pur rivolgendosi a strutture penitenziarie e/o categorie di utenza determinate, daranno risultati positivi definibili “buone-prassi”.

 7.a Detenzione femminile e minori conviventi

Per rispondere adeguatamente alle necessità della popolazione detenuta di genere femminile si interverrà sulla razionalizzazione del circuito detentivo femminile per innalzare la qualità della progettazione trattamentale con particolare riferimento agli ambiti formativi, professionalizzanti e tesi al recupero del ruolo genitoriale.

7.b ICAM

Si rinvia ai precedenti punti 1.e e 1.g per la descrizione delle iniziative, nonché al protocollo specifico sulla istituzione di una Istituto a custodia attenuata per madri detenute.

7.c Genitorialità e Giardino degli incontri

Le parti firmatarie concordano sulla necessità di implementare ogni forma di intervento per agevolare i rapporti familiari; si intendono sviluppare progetti condivisi atti al mantenimento dei rapporti con le proprie famiglie da parte dei soggetti detenuti, nonché di eventuale supporto alle stesse se residenti sul territorio regionale, al fine di mantenere vivo il rapporto familiare fra la persona detenuta e la sua famiglia, e rendere così più umano il periodo detentivo da parte della persona detenuta e della sua famiglia. Nel caso di minori soggetti a misure penali saranno promosse azioni di sostegno alle famiglie finalizzate al potenziamento delle responsabilità genitoriali e allo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali.
A tal fine si prevede l’’utilizzazione presso la Casa Circondariale di Sollicciano della struttura del Giardino degli Incontri in coerenza con le finalità sottese alla sua ideazione e progettazione.


7.d Stranieri

In considerazione del sempre più alto numero di detenuti stranieri negli istituti del distretto, che provengono da aree geografiche sempre più diverse, sono state da tempo attivate esperienze di mediazione socio-linguistico-culturali con i progetti Immintegra e Re-immintegra finanziamenti dell’Amministrazione penitenziaria.
Alla luce dei positivi risultati dell’intervento, e della necessità di migliorare la sicurezza sociale sul territorio sia al momento della scarcerazione sia durante l’eventuale fruizione di misure alternative alla detenzione, alcune Amministrazioni locali, sensibili alla problematica hanno attivato ulteriori interventi di mediazione linguistico-culturale.
Valutato che l’intervento della mediazione ha realmente prodotto un miglioramento della vita detentiva e del clima relazionale interno e ha favorito la comprensione e la comunicazione nell’ambito dell’esecuzione penale esterna, le parti firmatarie si impegnano a valutare e promuovere l’ampliamento, nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità istituzionali, dello strumento della mediazione culturale ai fini di una migliore fruibilità dei servizi erogati nell’ambito carcerario.
Le parti firmatarie si impegnano a valutare, promuovere ed eventualmente attivare il “Progetto Buon Ritorno” per favorire il rientro nei Paesi di origine del detenuti stranieri senza permesso di soggiorno attraverso accordi bilaterali con gli stessi Paesi specie sulla rilevazione delle loro opportunità occupazionali e sulla relativa necessità formativa mirata che può essere garantita dalla Regione in proposito. Il Progetto prevede quindi una stretta consequenzialità tra la formazione mirata per il detenuto straniero garantita dalla Regione Toscana e concordata con il Paese di origine sulla base delle effettive possibilità occupazionali al momento del suo rientro.

7.e Sex offenders

Nella definizione e riorganizzazione dei circuiti penitenziari i condannati autori di reati sessuali sono collocati nella CC di Prato che da tempo sta lavorando sulla presa in carico di tale problematico target.
Il gruppo di lavoro dell’Istituto, con la consulenza scientifica di esperti, ha nel tempo elaborato programmi diversificati e sta attualmente definendo un ulteriore progetto che punta sulla differenziazione del trattamento per i detenuti che vi aderiscono.
Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e la Regione Toscana si impegnano a collaborare su tale progetto attraverso:
1. programmazione di iniziative comuni di formazione congiunta tra operatori della giustizia e operatori degli EE.LL.
2. finanziamenti per la consulenza del progetto, professionalità specialistiche e per lo svolgimento delle attività trattamentali
3. presa in carico dei soggetti sex offenders sia per un adeguato sostegno alle famiglie d’origine presentii sul territorio sia per un progetto di accompagnamento al momento della dimissione dei residenti, sia essa per fine pena o per misura alternativa alla detenzione.

7.f Transessuali

Per questo target di utenza si è attivato un progetto specifico nell’Istituto di Empoli, sede che presenta idonee caratteristiche strutturali, sia quantitative che qualitative, da garantire un adeguato intervento specializzato e che è stata destinata al trattamento dei transessuali con DM 20.10.2008. Il gruppo di lavoro costituito dall’Amministrazione penitenziaria sta elaborando una progettazione per la quale sono già stati attivati servizi della Regione (CIADIG- Centro Interdipartimentale Assistenza Disturbo Identità di Genere –Azienda ospedaliero universitaria di Careggi) soprattutto in considerazione dell’alta valenza sanitaria che l’intervento presuppone così come previsto nella legge regionale 15 novembre 2004 n. 63.

7.g Benessere del Personale

Le parti firmatarie, nel ribadire l’importanza del ruolo della polizia penitenziaria ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorarne i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, accesso a centri sportivi e culturali...) analogamente a quanto accade per le altre Forze di Polizia.
La Regione Toscana si impegna a favorire l’accesso e la partecipazione della polizia penitenziaria alle offerte formative e, in particolar modo ai corsi di lingua straniera per favorire la comprensione e la comunicazione con il sempre più elevato numero di detenuti stranieri.
In particolare i percorsi di formazione congiunta saranno necessariamente curati nei progetti dedicati a specifiche tipologie di detenuti (sex offenders, transessuali, detenzione femminile...) con la consapevolezza che solo la piena conoscenza, da parte degli operatori tutti, delle peculiarità di cui queste specifiche tipologie di utenti sono portatori può garantire una offerta trattamentale adeguata.
Si impegna altresì, nel riconoscere il disagio per il raggiungimento di alcune sedi di servizio poco serviti da una rete di comunicazione viaria, ad intervenire con progetti specifici per agevolare i trasporti, con specifico e particolare riferimento al raggiungimento degli Istituti dislocati sulle isole dell’arcipelago toscano.

Art. 8
Protocolli per attività specifiche

Per lo svolgimento di attività complesse che potrebbero anche vedere coinvolti soggetti non richiamati nel presente Protocollo operativo sarà possibile, per i singoli uffici afferenti ai soggetti qui firmatari, prevedere la stesura di “Protocolli di Intesa specifici”.

 
Art. 9
Svolgimento studi e ricerche

L’osservazione critica ed il monitoraggio sulla condizione degli Istituti Penitenziari e sulle attività trattamentali attivate rappresentano requisiti indispensabili per il conseguimento dei progetti affidati alla cooperazione interistituzionali da parte della Regione Toscana anche attraverso istituzioni da questa nominati.
Nella consapevolezza di ciò il Ministero si impegna a favorire la realizzazione di specifiche e condivise attività di ricerca.
Verranno svolte dai soggetti firmatari attività atte al monitoraggio della situazione penitenziaria della Toscana e della possibile evoluzione delle necessità nel medio – lungo periodo delle persone detenute e/o ex-detenute, nonché di studio delle soluzioni presenti o da prevedere. Il Ministero della Giustizia si impegna a fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati necessari allo svolgimento di tale azione. L’azione qui prevista si rivolge anche allo studio e monitoraggio dei progetti, anche sperimentali, che varranno attivati all’interno del presente protocollo, così da verificare l’effettiva capacità delle attività svolte.
In particolare, per quanto attiene al settore minorile, il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria si impegna a mettere a disposizione della Regione Toscana, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, le informazioni connesse alla propria attività istituzionale ai fini delle elaborazioni statistiche di interesse regionale in materia di giustizia minorile e contestualmente la Regione Toscana si impegna a restituire al Centro di Giustizia Minorile, sotto forma di report o di pubblicazioni, i risultati delle elaborazioni statistiche effettuate.
La Regione Toscana, per lo svolgimento dell’attività sopra descritta, si avvale dell’Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 2000 “Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza”.
Relativamente all’attività di cui sopra le necessarie risorse finanziarie sono attivate da parte della Regione Toscana nell’ambito degli atti di programmazione previsti, ai fini della collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, dall’art. 3 della Legge Regionale n. 31 del 20 Marzo 2000 sopracitata.

Art 10
Monitoraggio, volontariato e terzo settore

Le parti firmatarie effettueranno un monitoraggio ed una valutazione congiunta sulle varie attività e progetti gestiti dal volontariato e dal terzo settore.

Art. 11
Comunicazione e documentazione

Le parti firmatarie convengono sull’opportunità di migliorare la comunicazione e la documentazione di attività, progettualità ed iniziative specifiche per garantire una comunicazione integrata tra il sistema regionale toscano ed il sistema penitenziario attraverso l’utilizzo di nuovi media e delle nuove tecnologie.


Art. 12
Ulteriori attività

 
Nel periodo di validità del presente Protocollo operativo, i soggetti firmatari potranno attivare anche nuove azioni, progettualità e attività non menzionate negli articoli precedenti.
Le attività sopracitate non esulano le parti dal mantenere le attività esposte in questo atto.

Art. 13
Definizione condivisa di progetti per cassa ammende

Attesa la notevole carenza di risorse che grava sugli interventi che pur si rilevano necessari, le parti si impegnano a definire progetti di interesse comune che possono trovare attuazione anche attraverso le risorse della Cassa Ammende presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in linea con il regolamento della medesima cassa.
La definizione di tali progetti può essere operata attraverso una collaborazione attiva tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana ed il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria.

Art. 14
Cabina di regia regionale carcere

Le attività della Regione Toscana saranno coordinate tecnicamente dalla Cabina di Regia Regionale Carcere istituita con Decisione di Giunta n. 57/2008.
Tale Cabina di Regia, così come richiamato nell’art. 2 del protocollo di intesa è  integrata con la partecipazione di rappresentati dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale della Toscana, del Centro di Giustizia Minorile della Toscana, dell’ Anci, Upi, Uncem, fatte salve le riunioni preliminari necessarie ai singoli soggetti istituzionali.

Art 15
Impegni e oner
i

Per la realizzazione dei progetti il Ministero della Giustizia si impegna a promuovere le condizioni necessarie affinché siano facilitate le attività concordate o comunque utili al reinserimento sociale dei detenuti, nonché alla mobilitazione delle risorse, anche finanziarie, necessarie per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività.
La Regione Toscana si impegna a sostenere la partecipazione degli Enti Locali territoriali alla mobilitazione delle risorse, anche finanziarie, necessarie per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività esterne.
La Regione Toscana e il Ministero della Giustizia si attiveranno per la ricerca delle strutture adatte a tale progettualità promuovendo il necessario coordinamento con gli Enti Locali e non, e se necessario concorrendo con le risorse da definire per la messa a disposizione delle stesse.

Art. 16
Modalità operative

I programmi di attuazione di ogni singolo progetto, nonchè le modalità organizzative, operative e di eventuale erogazione finanziaria, verranno individuate in incontri specifici e periodici di programmazione attuazione e verifica da parte dei gruppi di lavoro istituiti per i singoli progetti, nonché tramite gli eventuali successivi atti amministrativi necessari.


Art. 17
Durata

Il presente Protocollo diviene operativo a partire dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni, rinnovabile d’intesa tra le parti.

Art. 18
Disposizioni generali

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo Operativo.
Il presente atto rende operative le attività previste dal Protocollo di Intesa firmato in data 27 gennaio 2010 dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Toscana.

Firenze, lì 27 gennaio 2010

per la Regione Toscana , l’Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport
Gianni Salvadori 

per il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Maria Pia Giuffrida 

per il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria, il Direttore del Centro di Giustizia Minorile Toscana e Umbria
Giuseppe Centomani