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Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e il Comune di Pianiga - 15 maggio 2020 e 12 ottobre 2022

12 ottobre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28.8.2000 numero 274 e 2 del D.M. 26.3.2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione; 

che l’art. 3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l’art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni; 

che l’ente Comune di Pianiga presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Pianiga legalmente rappresentato dal Sindaco Arch. Federico Calzavara;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

l’ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 1 o 2 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività (preferibilmente 1 unità riservata a condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità e 1 a imputati ammessi alla prova). L’ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • prestazioni di lavoro per finalità di assistenza sociale o volontariato, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
  • nella manutenzione e nel decoro di beni del patrimonio dell’Ente, ivi compresi giardini, ville, piazze e parchi o altro verde pubblico, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
  • prestazioni di lavoro per finalità di supporto amministrativo all’interno dell’Ente ospitante;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato, ove utili all’Ente ospitante.

Art. 2

l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

l’ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di accogliere le richieste e coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: i Sig. ri Capisettore interessati.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, qualora disponibili.

Art. 6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

  1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena

- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o la abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione.

  1. Per i soggetti imputati ammessi alla prova

- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art. 7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni due.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 12 ottobre 2022

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà

il Sindaco del Comune di Pianiga
Federico Calzavara

 

prot. 1349/20

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28.8.2000 numero 274 e 2 del D.M. 26.3.2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione;

che l’art. 3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l’art.168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che l’ente Comune di Pianiga, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero  della  Giustizia  che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Pianiga legalmente rappresentato del Sindaco Arch. Federico Calzavara;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 1 o 2 unità la loro attività non retribuita in favore della collettività (preferibilmente 1 unità riservata a condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità e 1 a tra imputati ammessi alla prova). L’ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • prestazioni di lavoro per finalità di assistenza sociale o volontariato, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
  • nella manutenzione e nel decoro di beni del patrimonio dell’Ente, ivi compresi giardini, ville, piazze e parchi o altro verde pubblico, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
  • prestazioni di lavoro per finalità di supporto amministrativo all’interno dell’Ente ospitante;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato, ove utili all’Ente ospitante.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di accogliere le richieste e coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: i Sig.ri Capisettore interessati.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, qualora disponibili.

Art. 6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

  1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
  • L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o la abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  • Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione.
  1. Per i soggetti imputati ammessi alla prova
  • L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
  • Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 15 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Laganà

Il  Sindaco del comune di Pianiga
Arch. Federico Calzavara