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Protocollo d'intesa tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati di Fermo e il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per le Marche e linee guida per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova - 11 febbraio 2016

11 febbraio 2016


Protocollo d’intesa
LINEE GUIDA operative sull’applicazione dell’istituto della Messa alla Prova ( artt.3 e ss. Legge 28 aprile 2014, n°67

Linee Generali

Il presente elaborato costituisce un vademecum, contenente linee guida di carattere operativo finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l’applicazione dell’istituto da parte dei soggetti interessati, principalmente Magistrati, responsabili UEPE ed avvocati.

Le indicazioni, di taglio pratico che seguono, sono l’esito di una procedura partecipata tra Presidente del Tribunale di FERMO, tutti i Giudici del Settore Penale il Procuratore della Repubblica, il dirigente dell’Ufficio EPE del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e direttore dell’UEPE di Macerata e rappresentanti dell’ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Fermo.

Per il carattere eminentemente operativo del documento , non vengono affrontate problematiche relative all’interpretazione della norme, né tantomeno quelle di valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’istituto, demandate alla deliberazione del giudice, ma sono dirette a rendere più agevole il procedimento di ammissione ed a garantire l’effettività dell’esecuzione delle istanze che ciascun magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

La partecipazione dell’Avvocatura ha inoltre lo scopo di informare gli assistiti della nuova disciplina, dei benefici, ma anche degli oneri della misura che impone l’affidamento all’UEPE, nonché diffondere le procedure concordate, impegnandosi a garantire uniformità operativa.

In considerazione dell’elevato carico di lavoro degli UEPE della Regione, per il numero di esecuzioni penali e misure alternative seguite dai Servizi di Ancona e Macerata, si invita ad una preliminare deliberazione di ammissibilità da parte del giudice ( nell’ipotesi di richiesta  presentata nel corso delle indagini, previo consenso del pubblico Ministero) al fine di evitare all’Ufficio EPE, la stesura di programmi per richieste, in seguito, giudicate inammissibili.

Tale preliminare delibazione risulta quanto mai necessaria, non solo per impedire predisposizione di programmi al “buio” o inutili, ma anche per consentire al giudice di prevedere l’ammissibilità, specificare la prevedibile durata in caso di plurime contestazioni, di procedere ad eventuale stralcio per reati che non consentono la messa alla prova , di valutare l’ammissibilità in relazione alla contestazione di aggravanti ad effetto speciale, etc…

E’ stato, quindi, prospettato una sequenza procedimentale, caratterizzata da un’anticipazione del momento dell’intervento del giudice.

Le fasi sarebbero quindi:

  • Presentazione dell’istanza di messa alla prova al giudice da parte del legale con la nota di riscontro dell’UEPE a cui è stato richiesto il programma e l’indicazione dei tempi (attualmente 5/6 mesi) necessari al Servizio per la definizione del programma;
  • Il giudice investito della richiesta, effettua un vaglio preliminare di ammissibilità, compiendo a tal fine eventuali atti “istruttori” strettamente necessari;
  • Il giudice, se l’esito è favorevole alla misura, stabilisce la data d’udienza (anche tenendo conto dei tempi richiesti dall’UEPE ) e può, se ritiene, individuare la durata ritenuta prevedibile nel caso concreto del periodo della messa alla prova ( utile per definire anche il periodo per il lavoro di pubblica utilità) e tramite la cancelleria, informa l’UEPE (uepe.ancona@giustiziacert.it e uepe.macerata@giustiziacert.it) della decisione, di rigetto o rinvio ad altra udienza;
  • l’UEPE ( del luogo dove è domiciliato di fatto l’imputato ) interviene, effettuando l’indagine e predisponendo il programma trattamentale, inviandolo qualche giorno prima dell’udienza alla cancelleria penale del Tribunale (dibattimento.penale.tribunale.fermo@giustiziacert.it; gipgup.tribunale.fermo@giustiziacert.it ) ed alla Procura ricezioneatti.procura.fermo@giustiziacert.it)

Predisposizione dei programmi

I programmi di trattamento predisposti dall’UEPE, sono stilati sulla falsariga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale,  art.72 ordinamento penitenziario;

calibrano le prescrizioni, in considerazione della diversità dei soggetti ( imputati e non condannati), che vi sono sottoposti ( escludendo in linea di massima, le prescrizioni orarie o le limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale, salvo specifiche valutazioni per la tutela della persona offesa);

contengono indicazioni sull’impegno settimanale ed modalità di svolgimento dell’attività di pubblica utilità ( che, ai sensi dell’art.168 bis, comma 3, consiste in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, Regioni, Comuni, Enti o Organizzazioni di assistenza sociale ,sanitaria e di volontariato con cui si perverrà alla stipula, secondo le indicazioni del nuovo regolamento del ministro della Giustizia), presso gli Enti proposti dall’utente o dal suo legale;

prevedono eventuali ipotesi riparatorie per il risarcimento del danno, da adattare alle condizioni economiche dell’imputato, all’avvio o conclusione di un procedimento civile, al comportamento dello stesso rispetto alle conseguenze dei suoi atti nei confronti della vittima, e tenendo conto delle proposte degli interessati e dei legali;

prevedono altre iniziative ( come incrementare l’impegno per attività a titolo di volontariato, o in assenza di una vittima individuata, un versamento ad Associazioni ed ONLUS in qualche modo collegate al reato), anche sostitutive del risarcimento in presenza di condizioni economiche precarie.

La prescrizione relativa all’attività di mediazione nei confronti della vittima del reato, sarà inserita dal giudice, su proposta ed indicazione dell’UEPE nel programma di trattamento o integrata nel corso della misura, solo per particolari casi . In tale situazione l’Ente incaricato , l’Ufficio Regionale per la Mediazione dei Conflitti ( servizio pubblico e gratuito, istituito con legge della Regione Marche n° 28/2008), sarà espressamente autorizzato dal Giudice ad assumere, attraverso la cancelleria del Tribunale o tramite il difensore dell’imputato, notizie necessarie per contattare la vittima del reato. Il Centro riferirà al Tribunale per il tramite dell’UEPE, sinteticamente circa l’esito dell’intervento. Per la definizione delle procedure di incarico al Centro si rinvia a  successivi accordi operativi.

Il risultato della mediazione non rientra nella valutazione finale della misura e rileva solo il tentativo di mediazione e non già l’esito dello stesso.

Per reati legati all’uso anche occasionale di sostanza stupefacenti o alcool, l’UEPE può valutare opportuno un invio dell’imputato al SERT di competenza territoriale, o medico di famiglia o altro Servizio competente, e prevedere nelle prescrizioni l’avvio di un programma trattamentale ad hoc, anche ai soli fini valutativi della condizione di dipendenza, oppure acquisire se è già stato formulato il programma d’intervento o ancora proporre altre iniziative di informazione e formazione per l’utente su tali materie.

Stessa procedura può essere adottata per altre problematiche di natura psichica con i Servizi competenti.

L’attività di verifica dell’andamento della misura, di controllo del comportamento, di modifica delle prescrizioni, è delegata all’UEPE, in considerazione dell’inopportunità, ( salvo situazioni particolari ) di incaricare le Forze dell’Ordine di operare verifiche.

In linea generale, si  esclude la possibilità di ricorrere all’istituto da parte di soggetti le cui condizioni, desunte anche dalla relazione dell’UEPE,  giuridiche e/o personali ( ad es. lo stato di detenzione in istituto penitenziario o domiciliare, ovvero per i cittadini stranieri in assenza di stabile dimora sul territorio o di documenti di identità, problematiche di salute fisica o psichica…) siano incompatibili con i contenuti e i precetti del programma di trattamento.

E’ stato inoltre ipotizzata una durata standard del programma (nei limiti massimi stabiliti dalla legge ) parametrata alla gravità del reato ed ulteriormente rimodulabile dal giudice, che i partecipanti alla riunione ritengono debba coincidere con il periodo di sospensione del processo ( art.464 quater comma 5 c.p.p.) .

Anche il calcolo del periodo di lavoro di pubblica utilità, prescrizione obbligatoria a cui il legislature ha voluto riconoscere una importante funzione rieducativa, dovrebbe coincidere con il periodo della messa alla prova; mentre l’impegno settimanale dell’imputato ( proposto dell’Ente ), sarà valutato dall’UEPE in relazione agli impegni di lavoro, o  di studio o di vita dello stesso.

Un periodo significativo di lavoro di pubblica utilità permette una adeguata valutazione dell’impegno dell’imputato (anche in considerazione del tempo necessario per l’attività obbligatoria di informazione e formazione a cui il Servizio è tenuto) ed offre un servizio concreto all’Ente che ne fruisce,. 

Il periodo di decorrenza della messa alla prova, come espressamente previsto dalla legge, inizia dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione del programma che dovrà avvenire entro quindici giorni dal provvedimento di ammissione (art. 464quater, comma 6 c.p.p. ). In analogia con la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. , ed in assenza di esplicita indicazione nella legge, la firma del verbale avverrà presso l’Ufficio EPE, dove l’imputato si recherà entro il termine di 15 giorni, previo contatto telefonico con l’UEPE.

L’UEPE comunicherà al Giudice ed al PM l’avvenuta (o mancata) sottoscrizione, nonché richieste di rinvii per motivate e documentate situazioni.

Da tale momento e fino al termine del programma, il processo è sospeso e con esso anche il termine di prescrizione ( art.159 c.p.).

L’udienza nella quale verrà valutato l’esito del trattamento è fissata non prima del sessantesimo giorno dalla data prevista di cessazione del programma, per permettere anche all’UEPE di verificare il regolare svolgimento della misura e relazionare in merito (per quanto possibile) 10 giorni prima dell’udienza.

In fase di esecuzione della messa alla prova le vicende modificative del domicilio o altri cambiamenti di programma determinati da situazioni di emergenza e comunque temporanei per motivi di salute o lavoro, di studio, dell’imputato o dei suoi familiari di cui l’UEPE viene a conoscenza, saranno comunicate al giudice solo ove comportino una modifica della competenza degli uffici giudiziari o dell’UEPE o comunque presentino incongruenze/criticità rispetto al programma in atto. Le variazioni, comunque, verranno rappresentate al giudice nella relazione periodica ( se il periodo di prova è superiore ai 6 mesi ) o in quella finale .

Al contrario le richieste di modifica non temporanee ( diverse dal semplice cambio di domicilio) o integrazioni di prescrizioni o sospensioni ad esempio per l’allontanamento all’estero, saranno inviate dall’UEPE con parere, alla magistratura per le necessarie decisioni.

L’UEPE comunicherà all’A.G. le trasgressioni al programma, non appena nr verrà a conoscenza, riferendo in tali casi dell’andamento complessivo della misura.

L’Ufficio relazionerà periodicamente con cadenze anche semestrale, in considerazione dell’attuale elevato carico di lavoro. La relazione finale sull’andamento della misura sarà predisposta dall’UEPE, 10 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del periodo di prova.

Al fine di rendere agevoli le comunicazioni tra UEPE e Magistrati , durante l’intera fase del procedimento, è opportuno individuare un indirizzo di posta certificata dedicato o al quale l’Ufficio EPE può far riferimento  per ogni comunicazione, nonché riferimenti anche telefonici ad hoc delle cancellerie che possano fungere da coordinamento; per gli indirizzi PEC si rinvia a quelli indicati a pag. 2; si allegano al presente protocollo i nn. Telefonici di tutto il settore penale del Tribunale di Fermo.

Modalità operative previste:

Fase Dibattimentale - Udienza preliminare

L’imputato o il suo difensore formulano all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, la richiesta di elaborazione di un programma . Nella richiesta ( mod MAP1 , modulistica sul sito istituzionale www.esecuzionepenalesternaancona.gov.it) dovranno essere indicati:

  • i dati anagrafici dell’assistito, residenza/domicilio, recapiti telefonici e mail, notizie sulla situazione familiare e personale, informazioni e documentazione sull’attività lavorativa o sullo stato di disoccupazione/inabilità;
  • l’Ente ( individuato tra quelli che saranno convenzionati secondo le modalità indicate nel Regolamento ministeriale firmato il 10/06/2015 )  per il lavoro di pubblica utilità, o comunque le iniziative intraprese in tal senso e gli Enti contattati dai quali non si è ancora ricevuta formale disponibilità; l’eventuale proposta risarcitoria e/o di volontà di adesione ad un programma di mediazione penale; notizie relative al reato ed al procedimento;
  • la dichiarazione di non aver in precedenza fruito della messa alla prova ai sensi della L.67/2014, di non aver già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti, ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti indicandone il numero di RG e l’autorità giudiziaria procedente; ogni altra notizia relativa alla posizione giuridica del soggetto e precedenti penali.

La richiesta va sottoscritta personalmente dall’imputato e dal difensore munito di procura speciale, da allegare all’istanza, e presentata, preferibilmente via PEC, ovvero depositata personalmente presso l’UEPE competente per territorio rispetto al luogo di domicilio dell’imputato.

L’UEPE rilascerà attestazione di ricevuta ed indicazione dei tempi necessari per la definizione del programma di trattamento, di cui il giudice potrà tener conto nella calendarizzazione della data d’udienza .

Al fine di rendere più spedita questa prima fase, l’UEPE di Ancona ha inserito nel proprio sito istituzionale www.esecuzionepenalesternaancona.gov.it la relativa modulistica predisposta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed indicazioni sulla documentazione da allegare.

Il giudice, all’udienza fissata, effettua una verifica preliminare, valutando se:

  1. non ricorrono le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.c.p. ( delibazione da eseguire acquisendo almeno in visione il fascicolo delle indagini preliminari )
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli art. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p.
  3. possa essere prevedibile che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati.”

All’esito di tale preliminare valutazione emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

  1. pronuncia sentenza ex art.129 c.p.p.;
  2. dichiara inammissibile la richiesta,
  3. richiede all’UEPE (tramite comunicazione da parte della cancelleria per PEC ) l’indagine ed il programma trattamentale , dando eventuali indicazioni sul possibile periodo di prova, e la nuova data d’udienza ( considerando i tempi richiesti dall’UEPE) .

L’UEPE, preso atto dell’effettivo coinvolgimento dell’imputato, manifestato fornendo documentazione ed ogni notizia utile alla comprensione del caso; dopo aver predisposto il programma “concordato” e sottoscritto dall’utente, rilascia copia allo stesso ed al legale, ed invia al giudice ( per PEC all’indirizzo della cancelleria ) oltre al programma, la relativa indagine socio-familiare; esprimendo anche valutazioni sulla personalità dell’imputato, sulla sua condizione familiare e sulle motivazioni circa le prescrizioni sinteticamente inserite nel programma di trattamento.

Alla successiva udienza di cui al punto c) , il giudice sentite le parti ( è sempre opportuno che l’imputato sia presente in aula ) e la persona offesa:

  1. dispone la sospensione con messa alla prova e indica il periodo complessivo di messa alla prova ( normalmente coincidente con il periodo di lavoro di pubblica utilità) ;  eventuale impegno risarcitorio; integra se del caso le prescrizioni ( anche con un’attività di mediazione );  impone un termine ( di regola 10 giorni, come per l’affidamento in prova ) entro il quale l’imputato deve presentarsi all’UEPE  (previo accordo telefonico con l‘ufficio ) per la sottoscrizione del verbale;  fissa l’udienza successiva per la valutazione del periodo di prova ( indicativamente circa 60 giorni dopo la scadenza del termine della messa alla prova, per permettere all’UEPE di redigere la relazione finale ed inviarla possibilmente 10 giorni prima dell’udienza ).
    L’ordinanza di concessione della messa alla prova dovrà pertanto contenere.
    1. il periodo di messa alla prova con riferimento all’ipotesi di reato
    2. le ore settimanali del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle informazioni fornite dall’UEPE sugli impegni di vita e di lavoro dell’imputato (il periodo per una effettiva funzione rieducativa dovrebbe coincidere con l’intera messa alla prova . ( Sarebbe utile anche prevedere la possibilità di prolungare il periodo di lavoro di pubblica utilità, nell’ipotesi in cui il soggetto non riuscisse per impedimenti vari a concludere le ore di lavoro stabilite in ordinanza.)
    3. l’impegno risarcitorio nei confronti della vittima del reato ( se possibile o individuata ) o più genericamente nei confronti della collettività valutando, le relative proposte, anche in relazione agli impegni di vita e condizioni economiche del soggetto
    4. il riferimento all’accoglimento integrale o alle modifiche e/o integrazioni del programma presentato dall’UEPE
    5. la decorrenza della misura dalla sottoscrizione del verbale presso l’UEPE e l’indicazione alla cancelleria di procedere all’immediato invio dell’ordinanza all’UEPE, tramite posta certificata
    6. data d’udienza per la valutazione finale (non prima di 60 giorni dalla fine della misura).
  2. respinge la richiesta.
  3. rinvia il processo ad altra data per acquisire ulteriori informazioni tramite P.G., o chiedere approfondimenti all’UEPE sulla situazione socio-familiare se sono emersi elementi di novità.

L’Ufficio EPE ricevuta dalla cancelleria l’ordinanza, verificherà il rispetto dei termini di presentazione dell’imputato. Il provvedimento è immediatamente definitivo posto che l’eventuale ricorso in Cassazione ex art.464 quater , comma 7, c.p.p., non sospende il procedimento perciò va inserito nel casellario e nello SDI .

All’udienza finale per la valutazione del periodo di prova, il Giudice, sulla base delle notizie fornite dall’UEPE, dichiara estinto o non estinto il reato, nell’ipotesi di gravi e reiterate trasgressioni delle prescrizioni. In quest’ultimo caso con ordinanza di revoca della messa alla prova , il giudice dispone la prosecuzione del processo indicando il periodo di prova efficacemente espletato (determinando il ”presofferto “ ai sensi dell’art. 657 bis c.p.p. ).

La revoca dell’ordinanza di messa alla prova può avvenire anche prima dell’udienza fissata se l’UEPE o la P.G. segnalano fatti o eventi che rendono impossibile o inopportuna la prosecuzione della misura. In tal caso il conteggio del periodo si può interrompere a seguito delle suddette comunicazioni, su disposizione del Giudice.

Fase delle Indagini Preliminari

Si prevede in tale fase, un’anticipazione dell’intervento del pubblico ministero rispetto al deposito dell’istanza di messa alla prova presso l’ufficio GIP, introducendosi una presentazione preliminare dell’istanza all’ufficio inquirente, in modo che lo stesso provveda a trasmetterla al GIP, eventualmente dopo aver svolto gli adempimenti istruttori strettamente indispensabili, unitamente alla manifestazione di consenso. In tal modo la valutazione preliminare di ammissibilità dell’istanza sarà delibata dal GIP nel solo caso in cui il P.M. abbia espresso il consenso che, nella fase delle indagini preliminare è vincolante. Ciò è ritenuto utile al fine di evitare inutili adempimenti, quale l’iscrizione del procedimento al REGE-Web dell’ufficio g.i.p., che potrebbe non essere mai stato registrato fino a quel momento, e la successiva fissazione d’udienza, che nel caso di dissenso del P.M. potrebbero rivelarsi inutili.

D’altra parte, il deposito dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presso gli uffici della Procura ne consente una prima scrematura, con conseguente alleggerimento dell’ufficio GIP, che non sarà impegnato su richieste destinate a non avere seguito e senza che ciò neppure determini significativo aggravio di adempimenti per il pubblico ministero.

  1. Quindi l’Imputato o il suo procuratore speciale, formulano richiesta di messa alla prova depositando nella segreteria del Sostituto Procuratore della Repubblica titolare dell’indagine, l’attestazione della presentazione dell’istanza all’UEPE  e relativo modello (MAP 1) con le notizie richieste,  come per la fase dibattimentale.
  2. Il P.M. valuta l’istanza, anche in relazione allo stato delle indagini ed alla necessità di svolgere ulteriori atti istruttori, prima di prestare il consenso e formulare l’imputazione inviando gli atti al GIP, oppure rifiutare il consenso.
  3. Il GIP fissa l’udienza anche considerando i tempi dell’UEPE per la stesura del programma, e procede all’esame della richiesta, come previsto anche nella fase dibattimentale.

Il Giudizio Immediato o procedimento per decreto penale

La legge all’art. 464bis, co. 1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell’istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, richiamando l’art.458 co 1 c.p.p; essa stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta è formulata nell’atto di opposizione.

La competenza a decidere in tali casi appartiene al giudice per le indagini preliminari; per le fasi operative si confermano le procedure indicate nelle fasi precedenti.

In assenza di specifica disciplina procedurale, le udienze di competenza del GIP sono da considerarsi ordinarie udienze camerali ex art 127 c.p.p. , simili a quella ex art.447 c.p.p. prevista per le ipotesi di patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, posto che nel caso concreto l’istituto della messa alla prova è proceduralmente strutturato come una sorta di “rito speciale” .

La procedura per il programma resta la stessa delle precedenti fasi.

Durata convenzionale del programma

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi  i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.

Il periodo massimo di durata è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24, per consentire al giudice la rimodulazione in relazione alle concrete circostanze del fatto ( ad esempio l’ipotesi di richiesta in procedimenti  con più reati, potrebbe determinare il giudice ad aumentare il limite massimo previsto per ciascuna fascia individuata in riferimento al reato con pena edittale più alta ).

Occorre che il Giudice intervenga con una determinazione più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo o che si presentino di disvalore modesto.

In ogni caso il termine di durata massima per i reati  (delitti o contravvenzioni )puniti con la sola pena pecuniaria , è di 1 anno.

Fascia A)
Contravvenzioni punite con la sola ammenda : periodo di messa alla prova da 15 gg. ad 1 mese;

Fascia B)
Contravvenzioni punite con pena detentiva alternativa o congiunta a pena pecuniaria o delitti puniti con la sola multa: periodo da 1 a 4 mesi;

Fascia C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: da 4 a 6 mesi;
N.B. i periodi delle prime tre fasce potrebbero essere unificati partendo da 4 a 6 mesi, perché per periodi molto brevi non si riesce a trovare l’Ente per il lavoro di pubblica utilità, indispensabile per la concessione della misura.

Fascia D)
Delitti puniti con reclusione da 2 a 3 anni: da 6 a 8 mesi;

Fascia E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: da 8 a 12 mesi;

Fascia F)
Delitti puniti con la reclusione da 4 anni: da 12 a 18 mesi .

Clausola di sperimentazione

il presente vademecum viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l’adeguatezza ed efficacia ed eventuale modifica trascorso un anno dalla sottoscrizione.

Fermo, 11 febbraio 2016

Il Presidente del Tribunale di Fermo
Dott. Ugo Vitali Rosati

Il Procuratore della Repubblica di Fermo
Dott. Domenico Seccia

Il Dirigente dell’UEPE c/o il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Ancona
Dott.ssa Elena Paradiso

Il Presidente dell’ordine degli Avvocati di Fermo
Avv. Francesca Palma