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Linee guida regionali sulle modalità di integrazione operativa nel trattamento penitenziario tra Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria e l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna della SICILIA - 15 febbraio 2018

15 febbraio 2018

 
LINEE GUIDA REGIONALI SULLE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE OPERATIVA NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

TRA

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DELLA SICILIA

E

L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA SICILIA
 

Vista la legge n. 354/1975, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative delle libertà” e le successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 30 giugno 2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il DPCM del 15 giungo 2015 n. 84 - “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” - che, in particolare, istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Visto il DM 17 novembre 2015, “Concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c 1 e c 2 del DPCM  84/2015;

Letta la nota del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 112223 dell’1 aprile 2016 “Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle presenze negli Istituti penitenziari”;

Letta la circolare interdipartimentale n. 37582 del 29 settembre 2016, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità “Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra uffici di esecuzione penale esterna e di comunità e istituti penitenziari”;

Tenuto conto della lettera circolare della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna n. 351817 del 16 ottobre 2014 “Criteri di priorità nell’espletamento dei procedimenti”;

Letta la direttiva del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità n. 2340 del 17 gennaio 2017 “Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l’esecuzione esterna degli adulti”;

Considerata la necessità, in ossequio alle disposizioni di cui alla Circolare Interdipartimentale sopra citata, che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia predispongano congiuntamene accordi per il territorio di competenza, per concordare le modalità di integrazione operativa tra uffici e istituti, nello spirito della migliore integrazione e del migliore coordinamento possibili, come indicato all’art. 4 DPR 230/2000;

All’esito del lavoro del gruppo regionale interdipartimentale per la redazione di linee guida, istituito con provvedimento congiunto del 13 ottobre 2017del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna della Sicilia


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Creazione di una governance regionale

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia concorrono congiuntamente a determinare una governance integrata dell’esecuzione penale regionale, in linea con le politiche e strategie individuate dalle rispettive Amministrazioni, e a tal fine  costituiranno un Tavolo tecnico interdipartimentale.

Art. 2
Rapporti operativi

I rapporti operativi di collaborazione tra Istituti penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) devono essere finalizzati a sostenere percorsi di esecuzione penale costituzionalmente orientati a produrre una efficace rimessione in libertà dei condannati, nella  volontà di ridimensionare l’espiazione della pena intra moenia e di incentivare un sempre più ampio accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione.

Art. 3
Modalità di collaborazione

Gli Istituti penitenziari e gli UEPE della Sicilia, in funzione delle finalità di cui al precedente articolo, definiscono un comune orientamento nei processi di dimissione dal circuito detentivo.
Condivideranno, pertanto, un ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti secondo quanto indicato nel presente accordo e in relazione alle peculiarità locali e a buone prassi già sperimentate.

Art. 4
Criteri di priorità nell’espletamento dei procedimenti

In funzione delle finalità primarie indicate all’art. 2, avuto riguardo alle attuali condizioni organizzative degli Istituti ed UEPE della regione, caratterizzate da insufficienti risorse professionali e materiali a fronte di una realtà territoriale ampia e complessa e di un cospicuo numero di detenuti e di soggetti in esecuzione penale esterna, in costante aumento, in linea generale, nei procedimenti riguardanti persone detenute, dagli UEPE sarà data priorità a:

  • indagini ed accertamenti per la concessione di misura alternativa con udienza già fissata;
  • accertamento di domicilio per i procedimenti di detenzione domiciliare ex L. 199/2010;
  • indagini ed interventi in presenza dei presupposti normativi per l’accesso a misure alternative;
  • trattamento di detenuti con particolari problematiche personali, sanitarie e familiari che richiedono un urgente intervento dell’ufficio e dei servizi territoriali.

Specularmente, gli Istituti formuleranno all’UEPE competente le richieste di consulenza tenendo conto delle seguenti priorità:

  • richieste di consulenza per condannati finalizzate alla concessione di misure alternative, con udienza già fissata dalla Magistratura di Sorveglianza;
  • richieste di accertamento di domicilio per i procedimenti di detenzione domiciliare ex L. 199/2010;
  • richieste di consulenza per condannati per i quali sussistano i presupposti normativi per la concessione di una eventuale misura alternativa;
  • richieste relative a detenuti con particolari problematiche personali, sanitarie e familiari che richiedono un urgente intervento dell’ufficio e dei servizi territoriali.

Art. 5
Modalità operative

Al fine di una efficace programmazione delle attività e della semplificazione dei procedimenti, è di fondamentale importanza che ogni richiesta di intervento sia inoltrata all’UEPE corredata sempre dai dati relativi al detenuto ed ai riferimenti esterni dallo stesso indicati, fermo restando che il previsto accesso degli UEPE al sistema operativo AFIS consentirà agli stessi di attingere direttamente ai dati disponibili.
In generale, all’UEPE occorrerà conoscere:

  • posizione giuridica (titolo del reato e fine pena);
  • domicilio effettivo o, in mancanza, altro luogo di riferimento alloggiativo;
  • familiari o altre persone di riferimento all’esterno;
  • istanze pendenti;
  • eventuale attività di lavoro proposta;
  • ogni altra informazione utile a favorire la speditezza dell’indagine sociale o degli accertamenti richiesti (recapiti telefonici, associazioni di volontariato di riferimento, eventuale condizione di dipendenza patologica, persone con le quali effettuano colloqui, luoghi di fruizione di eventuali permessi premio).

Sarà cura dell’Istituto dare tempestivamente all’UEPE ogni ulteriore dato o notizia utile alla definizione del procedimento (dimissione, assegnazione a diverso istituto o altro).
L’UEPE, se non già concordata la riunione d’équipe, darà comunicazione all’Istituto del completamento degli interventi di propria competenza, al fine di procedere alla stesura del documento di sintesi.
In generale:

  • dovranno evitarsi formalistiche richieste all’UEPE per osservazioni destinate a non giungere a conclusione - come nel caso dell’approssimarsi del fine pena, a meno che non siano  finalizzate ad interventi relativi alla dimissione del detenuto – e richieste per le quali non sia comunque possibile prevedere interventi sostanziali o azioni nel breve periodo;
  • le relazioni di sintesi dovranno sempre contenere la formulazione del programma di trattamento e una valutazione prognostica circa l’ammissibilità del detenuto a benefici e percorsi trattamentali esterni;
  • in caso di trasferimento del detenuto ad altro istituto, le risultanze dell’osservazione, se non ancora confluite in una relazione di sintesi, verranno trasmesse al nuovo istituto per il proseguimento dell'attività di osservazione. Analogamente, l’Ufficio di esecuzione penale trasmetterà al servizio competente gli esiti degli interventi già effettuati.

Inoltre, non si procederà a richieste all’UEPE di aggiornamento dell’osservazione se non trascorso almeno un anno dalla stesura del documento di sintesi, tranne che in presenza di elementi di novità e della necessità di accertamenti esterni; in assenza di tali presupposti, anche rispetto a procedimenti di sorveglianza si riscontrerà con l’invio della relazione di sintesi agli atti ed un rapporto informativo aggiornato.
Per le attività di trattamento di detenuti con particolari problematiche personali, sanitarie e familiari, gli Istituti invieranno all’UEPE segnalazioni e richieste di intervento avanzate dai ristretti solo dopo un adeguato filtro da parte dell’area pedagogica.
Le segnalazioni saranno inoltrate all’UEPE sempre con gli elementi utili a comprendere la tipologia del disagio o del bisogno rappresentato e con i dati relativi ai riferimenti e recapiti esterni. Sarà dato da parte UEPE un riscontro quanto più tempestivo possibile.
Un’attenzione specifica va data ai detenuti prossimi alla dimissione, concordando ed attuando congiuntamente, Istituti ed UEPE, azioni di sistema e di più generale raccordo con il territorio, per sollecitare servizi e potenziare la risposta ai bisogni connessi alla rimessione in libertà dei detenuti. A tal fine, l’UEPE avrà cura di informare ed aggiornare gli Istituti sulle opportunità presenti nel territorio relativamente a particolari categorie quali stranieri, senza fissa dimora o altro.

Art. 6
Dispositivi organizzativi

Gli Istituti e gli UEPE metteranno in atto e valorizzeranno strumenti e dispositivi volti ad agevolare e sostenere il raccordo e l’operatività.
Una particolare attenzione sarà data ai seguenti aspetti.

  1. Individuazione in ciascun istituto della “antenna operativa”, ossia di uno o più funzionari di servizio sociale quali referenti degli UEPE per i rapporti con gli istituti di pena e incaricati dei procedimenti di servizio relativi alla popolazione detenuta.
    Si tratta di una figura stabile e di riferimento che si interfaccia col responsabile dell’area educativa o altro funzionario, analogamente individuato dall’istituto per la cura dei rapporti con i referenti dell’UEPE.
    Laddove, per contingenti situazioni organizzative, non fosse possibile per l’UEPE istituire le “antenne operative”, è comunque opportuno che per ogni istituto sia individuato un funzionario di servizio sociale referente per i rapporti con l’istituto stesso, che abbia il compito di curare il raccordo operativo con l’area trattamentale, a partire, se necessario, dalla valutazione condivisa del livello di priorità dei procedimenti di osservazione avviati e delle altre richieste di intervento rivolte all’UEPE.
  2. L’intervento dell’UEPE all’interno dell’Istituto va in ogni modo facilitato, destinando l’uso di locali adeguati ed ottimizzando i tempi per lo svolgimento dei colloqui con i detenuti, anche preservando fasce orarie di accesso e di uso degli spazi a ciò deputati. Se non già previsto, tale pianificazione potrà essere opportunamente richiamata nel regolamento di istituto.
  3. Il Progetto d’Istituto è lo strumento principe per l’analisi del fabbisogno e la programmazione delle attività interne. Gli UEPE partecipano alla sua definizione e contribuiscono, in particolare, con progettualità a sostegno dei dimittendi e di percorsi trattamentali che favoriscano l’ammissione a benefici alternativi alla detenzione.
  4. I sistemi informativi SIDET ed AFIS sono strumenti di primaria importanza per snellire e velocizzare i processi di lavoro. La loro corretta e puntuale alimentazione e consultazione costituisce un elemento imprescindibile per un effettivo e completo supporto al lavoro degli istituti, UEPE e magistratura. Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia si impegnano a rimuovere ogni ostacolo alla concreta applicazione ed utilizzo dei sopracitati sistemi informativi.

Art. 7
Intese locali

Il presente accordo predispone linee di indirizzo operativo che gli Istituti ed UEPE della Sicilia applicheranno nello spirito del migliore coordinamento ed integrazione possibili, come indicato all’art. 4 del DPR 230/2000.
A livello locale, Istituti ed UEPE potranno definire accordi operativi più dettagliati e riferiti alle specifiche peculiarità ed emergenze, purché in linea con le finalità fin qui richiamate e dunque orientati a facilitare l’accesso delle persone detenute alle misure alternative ed a razionalizzare ed ottimizzare le risorse disponibili.
Sempre in richiamo al predetto art. 4, gli Istituti ed UEPE devono unitariamente farsi promotori di progetti ed iniziative condivisi con i portatori di interesse del territorio, massimizzando le risorse della comunità locale a sostegno dei nuovi obiettivi di politica dell’esecuzione penale.
A tal fine gli Istituti e gli UEPE indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

Art. 8
Disposizioni finali

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia si impegnano a promuovere politiche e iniziative congiunte finalizzate al sostegno e all'inclusione sociale e lavorativa delle persone detenute e delle loro famiglie ed a promuovere, d’intesa con le rispettive Amministrazioni, attività di formazione ed aggiornamento del personale.
Si impegnano altresì a realizzare congiuntamente un’attività di monitoraggio per la verifica dell’applicazione ed efficacia del presente accordo, che potrà essere di comune intesa in ogni tempo modificato.
Il presente accordo di integrazione operativa tra Istituti ed UEPE della regione Sicilia sarà attuato avvalendosi delle risorse umane e finanziarie di cui sono dotate le parti.

Sarà partecipato ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza dei distretti e reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione.

Palermo, 15 febbraio 2018

Il Provveditore Regionale                      
dell’Amm.ne Penitenziaria della Sicilia         
Dott. Gianfranco De Gesu

Il Direttore dell’Ufficio Interd.le di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia
D.ssa Marina Altavilla