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Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TERAMO e l’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro U.N.M.I.L. Abruzzo - 12 gennaio 2022

12 gennaio 2022

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TERAMO

 

PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 – art. 2 D.M. 26.03.2001 - L. n.67/2014 art. 168 bis c.p. – art. 2 D.M. 8.06.2015 n. 88

PREMESSO

  • che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224 bis del D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R 309/90 così modificato dal D. L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
  • che, a norma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

considerato che:

  • l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

PREMESSO

  • che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;
  • che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

considerato che:

  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate dall’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art, 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nelle norme di riferimento;

ciò premesso

tra il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Carlo Calvaresi, Presidente del TRIBUNALE DI TERAMO, giusta la delega di cui in premessa,

e l’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro U.N.M.I.L. Abruzzo con sede in Teramo, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Vincenzo Tassoni;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture n. 3 (TRE ) persone che abbiano subito condanna a pena sostitutiva con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti in favore della collettività. L’Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture hanno per oggetto le seguenti prestazioni:

  • attività sociale in sede con particolare riferimento ai disabili;
  • attività da svolgere nella fattoria sociale realizzata presso il Centro di Riabilitazione per disabili di Montefanum di Torricella Sicura (Te) e inserita nel pianoo sociale regionale.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

ART. 2

L’ attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Inoltre l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

ART. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Tassoni Vincenzo;

L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato da trasmettersi al suddetto Ufficio UEPE.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei responsabili indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del condannato o dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.

Al termine dell’esecuzione della pena o al termine del programma di lavoro previsto , i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione viene comunicata all’organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al pubblico ministero.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Teramo, 12 gennaio 2022

il Presidente del Tribunale
dott. Carlo Calvaresi

Il Presidente Regionale
cav. Vincenzo Tassoni