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Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ANCONA e la Società Cooperativa Agricola Kronos - 12 gennaio 2022

12 gennaio 2022


TRIBUNALE DI ANCONA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. E art. 2 , comma 1 del d.m. 8 giugno 2015 n. 88 del ministro della giustizia

premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale esterno, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che Ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato con l'atto allegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente f.f. dott.ssa Silvia Corinaldesi del Tribunale di Ancona, giusta la delega di cui in premessa

E

La Società Cooperativa Agricola ONLUS “Kronos”, corrente in Fabriano (AN), Via Mazzini n. 1, P.ta IVA e cod. fisc. 02846110423, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor Fraboni Stefano,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono regolate come da allegato Statuto sociale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2 comma del DM 88/2015,:

  1. gestione e la conduzione di giardini sia di Enti Pubblici che privati;
  2. gestione e la conduzione di aziende agricole e tutte le attività connesse come previste da leggi nazionali e comunitarie;
  3. attività di allevamento di bestiame;
  4. attività di vivaismo ed, in genere, tutte le attività inerenti 1'agricoltura;
  5. attività inquadrata nell’impresa boschiva, taglio di boschi e commercializzazione del legname, nonché pulizia fossati, fiumi, laghi, e tutto ciò che comprende tale attività;
  6. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
  7. servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, servizi di sanificazione e derattizzazione, raccolta rifiuti in generale.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenza di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione di misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.Lvo 9/4/2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'Ente che provvederà in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

In ogni caso, l’ente individua sin d'ora il referente nella persona del Signor Fraboni Stefano, nato a Fabriano (AN) l’11 ottobre 1971, ivi residente in L. Corsi n. 150.

Il referente si impegna a segnalare immediatamente anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnalerà inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del D.M. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso la propria sede ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5 del D.Lvo 28/7/98 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all'art. 9 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa fra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo di messa alla prova.

 

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Ancona, 12 gennaio 2022

Il Rappresentante dell’Ente
Stefano Fraboni

Il Presidente del Tribunale f.f.
Silvia Corinaldesi

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, n. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 co. 9 bis e 187 co. 8 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Premesso

Che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Silvia Corinaldesi, Presidente f.f. del Tribunale di Ancona, giusta la delega di cui in premessa

E

La Società Cooperativa Agricola ONLUS “Kronos”, corrente in Fabriano (AN), Via Mazzini n. 1, P.ta IVA e cod. fisc. 02846110423, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Signor Fraboni Stefano, ……..

si conviene e si stipula

quanto segue:

 Art. 1

L’ente consente che n. 7 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. gestione e la conduzione di giardini sia di Enti Pubblici che privati;
  2. gestione e la conduzione di aziende agricole e tutte le attività connesse come previste da leggi nazionali e comunitarie;
  3. attività di allevamento di bestiame;
  4. attività di vivaismo ed, in genere, tutte le attività inerenti 1'agricoltura;
  5. attività inquadrata nell’impresa boschiva, taglio di boschi e commercializzazione del legname, nonché pulizia fossati, fiumi, laghi, e tutto ciò che comprende tale attività;
  6. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
  7. servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, servizi di sanificazione e derattizzazione, raccolta rifiuti in generale.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Fraboni Stefano, ……

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 01.02.2022 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

Ancona, 12/01/2022

Il Rappresentante dell’Ente
Fraboni Stefano

Il Presidente del Tribunale f.f.
Silvia Corinaldesi