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Protocollo operativo tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati e Camera Penale di MARSALA , Ufficio Esecuzione Penale Esterna di TRAPANI e linee guida per la sospensione del procedimento per messa alla prova - 10 giugno 2021

10 giugno 2021

PROTOCOLLO

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO MAP" DI MARSALA

Tra il Tribunale di Marsala, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, la Camera Penale "On.le Avv. Stefano Pellegrino" di Marsala

PREMESSA

La sospensione del procedimento per messa alla prova costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, che risponde ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita.

Nel paradigma della giustizia riparativa il reato in termini 'sostanziali" rappresenta una lesione che colpisce sia le singole persone, sia la comunità sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi e relazionali).

Si tratta di una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali che crea l'obbligo principale, in questo caso in capo all'imputato, di rimediare alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato con riguardo, in primo luogo ai bisogni della vittima.

L'istituto della messa alla prova incentiva, dunque, comportamenti "riparativi" coinvolgendo attivamente la vittima, l'offensore, i rispettivi contesti relazionali e la comunità intera con una soluzione che risulti, ove possibile, concordata fra tali soggetti.

Le Parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, operatori degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) e avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché ottimizzare le risorse disponibili sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

  • predisporre delle indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • garantire all’imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea;
  • agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
  • razionalizzare le risorse disponibili adottando modalità operative idonee per un verso a evitare inutili dispendi di attività e, al contempo, di contrarre i tempi di espletamento dei procedimenti.

Tanto premesso si riportano le seguenti modalità operative, allo scopo di assicurare l'efficace applicazione della normat

  1. Apertura dello Sportello MAP presso il Tribunale di Marsala.

Presso il Tribunale di Marsala viene istituito uno "Sportello MAP” presso il quale gli imputati /indagati, i difensori, le associazioni e gli enti interessati potranno acquisire tutte le informazioni utili ivi comprese quelle per la predisposizione delle domande di ammissione alla MAP, nonché la modulistica necessaria per l'avvio della procedura.

A tale Sportello verranno indirizzate da parte dell'Autorità Giudiziaria, dai funzionari dell'UEPE e dagli Avvocati eventuali criticità e problematiche collegate all'attuazione delle norme sull'istituto della messa alla prova.

Il detto Sportello sarà allocato nei locali all'uopo predisposti presso il Tribunale di Marsala e sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con la presenza di un esperto di Servizio Sociale in convenzione con l’UEPE di Trapani., con rapporto libero professionale e in possesso di assicurazione con copertura per gli infortuni sul lavoro.

  1. La presentazione dell'istanza per la predisposizione di un programma di trattamento.

La domanda di predisposizione del programma di trattamento è presentata all'U.E.P.E. dall’indagato/imputato oppure dal suo difensore munito di procura speciale via PEC oppure mediante deposito all'U.E.P.E. competente per territorio, utilizzando il modello di istanza di cui all'All. 1.

In alternativa, la richiesta di elaborazione del programma di trattamento potrà essere consegnata anche all’esperto S.S. dell'UEPE presente presso il suindicato Sportello MAP solo con riferimento ai procedimenti di competenza del Tribunale di Marsala.

L’istanza sarà corredata:

  • dagli atti rilevanti del procedimento penale, quali il decreto di citazione a giudizio, il decreto penale di condanna, l'avviso· di conclusione delle indagini oppure altra documentazione dalla quale si evinca, comunque, la norma violata, la descrizione anche sommaria della condotta posta in essere e l'Autorità procedente;
  • dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblicautilità, se già acquisita;
  • dalla documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'UEPE; ·
  • copia della procura speciale indirizzata all’UEPE, se la domanda è presentata dal difensore corredata di copia dei documenti di riconoscimento del legale e del suo assistito;
  • ipotesi di contenuti e modalità per il risarcimento del danno, di eventuali condotte riparatorie e restituzioni in favore della persona offesa.

In caso di istanza depositata direttamente all'UEPE che risulti in regola e completa, il detto Ufficio rilascerà immediatamente l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento.

In caso di istanza trasmessa via PEC e qualora la stessa risulti in regola e completa, verrà emesso attestato di presentazione mediante stesso mezzo.

In caso di istanze incomplete, l'UEPE provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.

Ove l’istanza venga presentata presso lo “Sportello MAP”, l’esperto S.S. UEPE ivi presente, verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, acquisisce la richiesta per la definizione di rito della pratica (protocollazione e firma del Direttore) che verrà successivamente consegnata all’utente o al legale via PEC, in caso di urgenza, o presso lo stesso Sportello MAP.

  1.     La presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata al Giudice sarà corredata dall'attestazione di avvenuta presentazione all’UEPE dell’istanza di elaborazione di programma di trattamento.

Al riguardo, l'Autorità Giudiziaria provvede ai sensi degli artt. 464 bis e ss. c.p.p.

Nei casi previsti, al fine di assicurare all'UEPE un congruo lasso di tempo per la predisposizione di programmi di trattamento il Giudice fisserà l'udienza per la valutazione della richiesta possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del caso concreto non prima di 90 giorni, richiedendo all'UEPE di formulare il detto programma.

Allo stesso modo, nel caso in cui si renda necessario provvedere a rinvii di udienza, il Giudice previa sospensione dei termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., fisserà nuova udienza, possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del caso concreto, non prima di 90 giorni.

Le decisioni adottate dal Giudice verranno comunicate all'UEPE mediante trasmissione via e-mail del verbale d'udienza, per ogni singolo imputato/indagato contenente i dati anagrafici utili alla sua identificazione.

Al fine di evitare che l'UEPE predisponga programmi anche nei casi di istanze dichiarate inammissibili o respinte, oppure di avvenuta definizione del procedimento con altre modalità, verrà data comunicazione via e-mail all'UEPE di tali esiti affinché le relative richieste di trattamento vengano archiviate entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione della fissazione dell'udienza, la persona interessata si metterà in contatto con l'UEPE, anche tramite lo "Sportello MAP", al fine di concordare l’appuntamento per la redazione del programma di trattamento.

Nell' ipotesi di omessa presa di contatto o di mancata presentazione all'appuntamento prefissato senza darne preventiva comunicazione, entro i successivi 15 giorni dalla scadenza l'U.E.P.E. provvederà alla chiusura della relativa pratica, dandone immediata informazione al Giudice competente

  1.  Il programma di trattamento

Il programma di trattamento è un documento - nel quale vengono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione della misura richiesta - elaborato all'esito di un processo conoscitivo, attraverso una indagine sociale che può essere svolta anche in équipe.

Ha come obiettivo generale l'avvio di un processo di consapevolezza dell'imputato circa gli effetti del proprio comportamento e il disvalore sociale della condotta illecita.

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. sono individualizzati e predisposti in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze di vita dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità e gli impegni - volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato – indicati dall’interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Il programma, conterrà i seguenti elementi essenziali:

  • modalità e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze dell'ente, nonché di quelle dell’interessato ove sorrette da fondate ragioni personali o
  • impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato (risarcimento danno, attività riparative, restituzione);
  • l'eventuale individuazione di un percorso riparatorio (mediazione penale o azione di altro genere) da parte dell'U.E.P.E. mediante un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'imputato, evitando forme di vittimizzazione secondaria. L' E.P.E. verificherà la fattibilità dei percorsi ricorrendo agli uffici di giustizia riparativa e mediazione penale previsti dalle direttive internazionali ove presenti sul territorio di competenza;
  • modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo contesto di vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e possibile;
  • l'indicazione del domicilio, assicurando le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
  • modalità e frequenza dei rapporti con l'UEPE.

Potranno far parte del programma altri elementi eventuali in relazione alle specificità che derivano dalle singole situazioni esaminate e valutate dall’U.E.P.E., come quelli che seguono:

  • attività di volontariato di rilievo sociale;
  • rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
  • percorsi di educazione alla legalità;
  • limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
  • svolgimento di attività lavorativa, formativa e/o di

Il programma è accompagnato dalle considerazioni conclusive che propongono una valutazione complessiva del quadro emerso e dell'ipotesi progettuale formulata, in particolare con riferimento :

  • coerenza/realizzabilità rispetto agli obiettivi della misura;
  • livello di coinvolgimento/affidabilità dei soggetti

Il programma di trattamento verrà inviato via PEC o e-mail dall'UEPE al Giudice competente, unitamente all'indagine socio-familiare, alla documentazione acquisita e alle considerazioni che lo sostengono.

Il programma di trattamento verrà consegnato all'interessato che provvederà a depositarlo alla Cancelleria del Giudice procedente quanto prima e, comunque, almeno cinque giorni prima dell’udienza, ove già fissata.

  1.  Esecuzione del programma di trattamento ed esito della prova

L’A.G. competente che dispone la misura provvede in sede di udienza alla sottoscrizione del verbale di messa alla prova che trasmette all’UEPE per la presa in carico dell’imputato (art. 464 quinquies, c.2 c.p.p.). Tale modalità potrebbe consentire all’imputato di fornire l’immediato consenso in occasione di eventuali modifiche al programma di trattamento direttamente in quella sede. Il Giudice disporrà nell’ordinanza l’obbligo per l’imputato di contattare entro 5 giorni lavorativi l’UEPE dopo la sottoscrizione del verbale per prendere appuntamento con il funzionario incaricato del procedimento che avrà cura di dettagliare e spiegare nuovamente, se necessario, tutti gli impegni che la persona si è assunta con la sottoscrizione del verbale in relazione a quanto disposto in ordinanza e relativi alla misura. Nondimeno l’UEPE provvederà alla sottoscrizione del verbale di messa alla prova nelle situazioni in cui si verifichi l’impossibilità di redigerlo in sede di udienza, dandone comunicazione all’A.G. A tal fine l’imputato dovrà presentarsi per sottoscrivere il verbale di messa alla prova presso l’UEPE competente entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento (la lettura in udienza vale come avvenuta comunicazione, l’ordinanza pronunciata a seguito di eventuale scioglimento di riserva verrà invece notificata all’interessato). Verrà altresì data comunicazione all’A.G. qualora l’imputato non si presenti a firmare il verbale per le determinazioni di competenza.

 La durata del programma di trattamento sarà stabilita dal Giudice tenuto conto della pena edittale prevista – sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate – e dell’indagine socio-familiare.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;

FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 2 anni: periodo di messa alla prova da 2 a 6 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 3 a 8 mesi;

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 12 mesi;

FASCIA F) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (previsti dall’art. 550 c.p.p.): periodo di messa alla prova da 6 a 18 mesi;

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Tali indicazioni vanno considerate come orientative e non vincolanti, tenuto conto che il Giudice dovrà determinare la durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione fra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto; in questa analisi il giudice si orienterà tenuto conto degli ordinari strumenti previsti dal codice penale, ossia la disciplina delle circostanze e della continuazione.

Ove non diversamente specificato nell'ordinanza ammissiva, la durata del lavoro di pubblica utilità si intenderà coincidente con il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova e secondo le modalità indicate nel programma di trattamento.

L'UEPE provvederà, tramite il personale addetto, ad inserire nel Sistema informativo interforze (SDI), le informazioni relative ai soggetti ammessi alla prova.

L’UEPE verificherà l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, riferendo al Giudice periodicamente su:

  • andamento della misura;
  • eventuali modifiche al programma ritenute necessarie;
  • eventuali sospensioni;
  • valutazione sull'andamento della misura.

L'UEPE segnalerà immediatamente al Giudice via PEC o e-mail ogni trasgressione rilevante al programma di trattamento, così come ogni modifica che dovesse essersi frattanto resa necessaria, per le determinazioni di competenza.

Allo stesso modo, la Cancelleria del Giudice comunicherà all'UEPE via PEC o e-mail le decisioni adottate in relazione ad eventuali autorizzazioni o modifiche alle originarie prescrizioni.

L'UEPE invierà all'A.G., senza alcuna richiesta da parte del Giudice, una relazione conclusiva sull' andamento della misura nel suo complesso riferendo sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma e sulla regolarità della condotta non oltre due mesi dopo la conclusione della prova medesima, anche allo scopo di consentire all' interessato di recuperare eventuali giorni di lavoro di pubblica utilità non espletati per giustificato motivo.

In caso di esito positivo della messa alla prova o di revoca della relativa ordinanza per esito negativo, la Cancelleria del Giudice comunicherà all'UEPE via PEC o e-mail la decisione adottata.

  1. Funzionalità dello Sportello MAP del Tribunale di Marsala

Le parti firmatarie provvederanno ad adottare le opportune iniziative al fine di dare diffusione al contenuto del presente protocollo d'intesa presso i rispettivi Uffici, iscritti e aderenti nonché presso le associazioni ed enti che potrebbero essere interessati e a sollecitarne l’osservanza.

  1. Revisione

Le Parti firmatarie convengono di procedere a verifiche periodiche circa l'adeguatezza e il funzionamento del presente accordo al fine di apportarvi le necessarie modifiche o integrazioni nonché di adottare le opportune iniziative volte a risolvere eventuali criticità o ad implementare l'attuazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

  1. Sostituzione linee guida

Il presente protocollo sostituisce le linee guida emesse dal Tribunale in data 12.12.2019.

Allegati [omissis]

  • Schema dell'istanza da presentare all'UEPE competente;
  • Copia progetto “Sportello MAP” presso Tribunale Marsala.

Marsala, 10 giugno 2021

Il Presidente del Tribunale di Marsala
Dott.ssa Alessandra Camassa

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala
Dott. Vincenzo Pantaleo

Il Direttore dell’U.E.P.E. di Trapani
Dr.ssa Maria Rosaria Asta

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala
Avv. Giuseppe Spada

Il Presidente della Camera Penale dell’Ordine degli Avvocati di Marsala
On.le Avv. Stefano Pellegrino ed Avv. Francesco Moceri