Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e Forum del Terzo settore - 28 settembre 2022

28 settembre 2022

Emblema del Ministero della giustizia e logo Telefono rosa

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

FORUM DEL TERZO SETTORE

Per promuovere la stipula di accordi nazionali fra il Ministero della Giustizia e le associazioni e gli enti aderenti al Forum del Terzo Settore, per l’ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti e come sanzione penale sostitutiva.

VISTE le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

VISTA la Raccomandazione R (2017) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole Europee sulle Misure e Sanzioni di Comunità che, al Capitolo IV “Partecipazione della Comunità” auspica che i servizi di probation lavorino attivamente con altre organizzazioni pubbliche e private e le comunità locali per soddisfare le esigenze degli imputati o degli autori di reati, per promuovere la loro inclusione sociale e per migliorare la sicurezza della comunità;

VISTA la legge n. 67 del 28 aprile 2014 che introduce nel nostro Ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;

VISTO l’articolo 168-bis, terzo comma, del codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova";

RITENUTO necessario favorire l’implementazione del ricorso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti e della sanzione penale sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di accordi nazionali fra il Ministero della Giustizia e le associazioni e gli enti aderenti al Forum del Terzo Settore per l’ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia n. 88 dell’8 giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000;

VISTO l’art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

VISTO l’art. 120 del D.P.R. 230/2000 “Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” che prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti attuativi;

VISTA la Legge 266/91 ed altre norme su volontariato e terzo settore;

VISTA la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno delle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un’effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato e delle imprese;

VISTA la relazione finale del Tavolo 13 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE;

TENUTO CONTO della Direttiva del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 17 gennaio 2017 con la quale, al punto 14 bis, si sottolinea che, al fine di implementare le risorse e di sviluppare la multidisciplinarietà, gli uffici interdistrettuali promuovono la partecipazione del volontariato all’esecuzione penale esterna, stimolando gli uffici del distretto a favorirne la collaborazione nel territorio;

RITENUTO che, nell’ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale, con una partecipazione responsabile da parte dell’imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATO che il Forum del Terzo Settore è un ente non profit ed è il principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore conformemente al Codice del Terzo Settore;

CONSIDERATO che il Forum del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che il Forum del Terzo Settore rappresenta 100 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 158.000 sedi territoriali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che interviene nella persona del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo, e il Forum del Terzo Settore che interviene nella persona della Portavoce, dott.ssa Vanessa Pallucchi, convengono quanto segue.

Art. 1 – DEFINIZIONE

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

La prestazione di lavoro, ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, disabili, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

L’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Per giustizia riparativa si intende ormai concordemente un modello alternativo di giustizia che vede coinvolti la vittima, l’autore di reato e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato specificatamente dal fatto delittuoso, ed al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività, allo scopo di promuovere la ripresa o l’avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. La Giustizia Riparativa si realizza, in ogni fase del procedimento penale, attraverso interventi innovativi, quali la mediazione, ed altri più tradizionali, quali il risarcimento, la restituzione, la riparazione diretta a favore della vittima e la riparazione nei confronti della comunità, attraverso l’impegno in attività di utilità sociale.

Per attività di volontariato “latu sensu” si intendono percorsi di inclusione sociale, che non hanno attinenza con il fatto reato ed alcun collegamento con la vittima, definita come attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2 - FINALITÀ

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di accordi nazionali fra il Ministero della Giustizia e le associazioni e gli enti appartenenti al Forum del Terzo Settore, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) ai fini della messa alla prova per adulti e come sanzione penale sostitutiva e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative del soggetto sottoposto a provvedimento dell’autorità giudiziaria con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dello stesso.

Il LPU potrà concretamente svolgersi sia presso le sedi delle associazioni e degli enti aderenti al Forum Nazionale ed ai Forum Regionali del Terzo Settore e i servizi che ad essi fanno capo, che presso eventuali associazioni ed enti all’uopo convenzionati con gli stessi, che eserciteranno attività di coordinamento e supervisione e che per gli stessi si faranno garanti.

Si propone inoltre di favorire nell’imputato e nel condannato l’accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

  1. lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
  2. la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
  3. l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
  4. la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
  5. la promozione di programmi e percorsi individualizzati di inclusione sociale, di volontariato a favore della comunità o di giustizia riparativa, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - COMPETENZE E AZIONI

Il Forum del Terzo Settore si impegna a:

  1. promuovere, anche d’intesa e in collaborazione con la Direzione generale per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione in materia di messa alla prova per adulti e lavoro di pubblica utilità rivolte agli organismi rappresentativi nazionali delle singole associazioni ed enti aderenti al Forum del Terzo Settore, al fine di pervenire alla stipula di accordi nazionali fra gli stessi e il Ministero della giustizia tesi ad ampliare e diversificare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  2. promuovere, anche d’intesa e in collaborazione con i Tribunali e le articolazioni territoriali dell’esecuzione penale esterna, azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione in materia di messa alla prova per adulti e lavoro di pubblica utilità rivolte alle articolazioni locali delle associazioni e degli enti aderenti al Forum Nazionale e ai Forum Regionali del Terzo Settore, al fine di implementare a livello locale gli accordi che verranno stipulati a livello centrale fra gli stessi e il Ministero della giustizia tesi ad ampliare e diversificare le possibilità di svolgimento del LPU.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità si impegna a:

  1. fornire, tramite la Direzione generale per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, agli organismi rappresentativi nazionali delle associazioni e degli enti aderenti al Forum del Terzo Settore, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e del lavoro di pubblica utilità come sanzione penale sostitutiva ed, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati e i condannati sono chiamati a svolgere, al fine di facilitare la stipula di accordi nazionali fra gli stessi e il Ministero della Giustizia tesi ad ampliare e diversificare le possibilità di svolgimento del LPU;
  2. fornire, tramite gli uffici di esecuzione penale esterna, alle articolazioni locali delle associazioni e degli enti aderenti al Forum nazionale e ai Forum regionali del Terzo settore, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e del lavoro di pubblica utilità come sanzione penale sostitutiva e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati e i condannati sono chiamati a svolgere, soprattutto al fine di facilitare l’implementazione a livello locale degli accordi che verranno stipulati a livello nazionale fra gli stessi e il Ministero della giustizia tesi ad ampliare e diversificare le possibilità di svolgimento del LPU.

Art. 4 - ONERI ECONOMICI

È obbligatoria ed è a carico delle associazioni e degli enti aderenti al Forum Nazionale ed ai Forum Regionali del Terzo Settore, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU, sia presso le proprie strutture che presso eventuali associazioni ed enti all’uopo convenzionate con gli stessi, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Le associazioni e gli enti aderenti al Forum Nazionale ed ai Forum Regionali del Terzo Settore potranno beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5 - CABINA DI REGIA

Per l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composta da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l’altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

ROMA, lì 28 settembre 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Il Capo di Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Gemma Tuccillo

FORUM DEL TERZO SETTORE
La portavoce
Vanessa Pallucchi