Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per gli affari di la giustizia e la Cassa delle ammende per il coordinamento degli interventi per la tutela delle vittime di reato e lo sviluppo della giustizia riparativa - 23 dicembre 2021

23 dicembre 2021

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

E

LA CASSA DELLE AMMENDE

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia con sede in Roma, in via Arenula n. 70, nella persona del Capo Dipartimento, Dott. Nicola Russo, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero (di seguito anche “DAG”);

La Cassa delle Ammende, con sede in Roma, Largo Luigi Daga n. 1, rappresentato dal Dott. Gherardo Colombo, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto (di seguito anche “Cassa”);

(di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”) 

Premesso che

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia:

  • è impegnato nella promozione dei diritti delle vittime di reato, in particolar modo delle più vulnerabili, anche in ragione delle sollecitazioni derivanti da fonti sovranazionali (Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica), e delle attività di controllo giurisdizionale e amministrativo svolte a livello europeo;
  • ha istituito in data 8 ottobre 2018 il “Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato” (di seguito anche “Tavolo Vittime”), volto a incrementare le tutele già in essere mediante l’interazione tra le istituzioni coinvolte (Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Conferenza Stato-Regioni, Cassa delle Ammende), avvocatura (Consiglio Nazionale Forense), associazioni con specifiche professionalità (Rete DAFNE Italia), accademie (Università Roma Tre) ed enti di ricerca (IGSG-CNR);


La Cassa delle Ammende:

  • in attuazione del mandato istituzionale ex lege 9 maggio 1932, n. 547, modificato dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dello Statuto emanato con D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102, ha, tra le altre, la finalità di promuovere e realizzare interventi per la tutela delle vittime di reato e lo sviluppo della giustizia riparativa;
  • promuove, indirizza e coordina interventi al fine di rafforzare il campo d’azione delle politiche volte a garantire la tutela delle vittime di reato e lo sviluppo della giustizia riparativa, attraverso una nuova metodologia di azione condivisa con le Regioni e le Province Autonome, per effetto dell’Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 26 luglio 2018 e rinnovato il 2 dicembre 2021;
  • promuove dal 2019 una strategia integrata di interventi per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza alle vittime di reato e lo sviluppo della giustizia riparativa e che in attuazione di tale metodologia d’azione ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende del 24 marzo 2021 il Programma nazionale per la realizzazione di servizi di assistenza generalista alle vittime di reato ai sensi della Direttiva UE 29/2012, nonché per lo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale, con il quale sono stati finanziati sedici progetti presentati dalle Regioni e selezionati sulla base di quanto stabilito nella lettera di invito trasmessa alle Regioni e Province Autonome il 9 Aprile 2021;


Considerato che

  • con la legge 27 dicembre 2019 n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio di pluriennale per il triennio 2020-2022”, sono state stanziate risorse, con carattere permanente, al fine di rafforzare la rete volta all’assistenza delle vittime di reato, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012 /29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 25 ottobre 2012 (di seguito anche “Direttiva”);
  • la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio di pluriennale per il triennio 2021-2023” autorizza la spesa di tre milioni di euro per l’anno 2021;
  • il Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha dato attuazione alle disposizioni della Direttiva, promuovendo la programmazione condivisa con le Regioni e le Province Autonome per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, su tutto il territorio nazionale in modo uniforme;
  • sono state selezionate e finanziate con i fondi stanziati dalla legge di bilancio 2021 le progettualità presentate da undici Regioni (Puglia, Lombardia, Emilia- Romagna, Campania, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Piemonte e Calabria), in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla citata Direttiva, come stabilito nella lettera di Invito a presentare proposte progettuali trasmessa alle Regioni e Province Autonome dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia il 30 luglio 2021;
  • è necessario assicurare su tutto il territorio nazionale uniformità di tutela delle vittime di reato, secondo i dettami di cui alla richiamata Direttiva, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, dunque, che deve perseguirsi una equilibrata e diffusa copertura delle esigenze di assistenza e protezione alle vittime anche nei territori delle Regioni/Province Autonome non aderenti ovvero non ammesse al finanziamento;
  • il monitoraggio e il coordinamento degli interventi costituiscono, insieme alla formazione ed alla sensibilizzazione culturale, strumenti fondamentali per garantire l’erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, per realizzare la rete volta all’assistenza delle vittime di reato e assicurare standard qualitativi uniformi nell’erogazione dei servizi pubblici da parte dell’Amministrazione della Giustizia;
  • la Cassa delle Ammende, come Ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1 co.2 D.lgs. 165/01, vigilato dal Ministero della Giustizia, già collabora con le articolazioni ministeriali alla realizzazione delle priorità stabilite nell’Atto di Indirizzo della Ministra della Giustizia;
  • l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nell’obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività;
  • in base alle premesse sopraelencate è evidente la comunanza di interessi tra le Parti, anche in considerazione della collaborazione già intrapresa nell’ambito dell’attività del “Tavolo Vittime” nonché della prevista, possibile complementarità/continuità dei progetti regionali finanziati a valere sulle iniziative rispettivamente promosse dalle medesime Parti.


Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Oggetto e attività

  1. Con il presente accordo di collaborazione, le Parti si impegnano a realizzare il coordinamento degli interventi per la tutela delle vittime di reato e lo sviluppo della giustizia riparativa, per realizzare la rete volta all’assistenza delle vittime di reato e assicurare standard qualitativi uniformi nell’erogazione dei servizi pubblici da parte dell’Amministrazione della Giustizia, attraverso azioni volte a:
    1. realizzare il monitoraggio degli interventi diretti a istituire e rafforzare servizi di tutela delle vittime di reato e per lo sviluppo della giustizia riparativa, già finanziati dalle parti con i rispettivi fondi di bilancio, assicurando che i servizi siano erogati in modo uniforme sul territorio nazionale;
    2. effettuare il coordinamento degli interventi diretti a istituire e rafforzare servizi di tutela delle vittime di reato e per lo sviluppo della giustizia riparativa, già finanziati dalle parti;
    3. individuare e provvedere all’erogazione di percorsi di formazione integrata degli operatori per favorire la realizzazione della rete dei servizi volta all’assistenza delle vittime di reato e per l’erogazione di interventi di giustizia riparativa allo scopo di garantire standard qualitativi uniformi nell’erogazione dei servizi pubblici da parte dell’Amministrazione della Giustizia;
    4. promuovere la diffusione di campagne di sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento di istituti di istruzione e universitari nelle forme previste dalla legge, sulla tutela delle vittime e di prevenzione di comportamenti di violenza, nonché iniziative volte alla ricerca di pratiche di composizione riparativa dei contrasti;
    5. sviluppare attività di comunicazione dirette a divulgare le iniziative di finanziamento di cui al presente Accordo e l'esistenza del “Portale Re-Agire”.
  2. Nell’erogazione dei predetti interventi dovranno essere specificamente assicurati: la tutela delle vittime, anche con riferimento alle vittime in stato di particolare vulnerabilità; la protezione dalla vittimizzazione secondaria; il rispetto della disciplina a tutela dei dati personali delle vittime e degli autori di reato; la professionalità comprovata degli operatori e del personale impiegato; il rispetto di quanto previsto nella citata Direttiva.

Articolo 2
Impegni delle parti

  1. Le Parti aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare per la promozione di una programmazione condivisa degli interventi per rafforzare il campo d’azione dello sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e l’erogazione di interventi di giustizia riparativa, con particolare riferimento alla realizzazione delle attività previste ai punti a) e b) di cui all’articolo 1 del presente Accordo.
  2. La Cassa delle Ammende si impegna a realizzare le attività di cui ai punti c), d) ed e) dell’articolo 1 del presente Accordo.
  3. Per le attività di cui ai punti c), d) ed e) di cui all’articolo 1 del presente Accordo il DAG si impegna a versare alla Cassa delle Ammende al momento del perfezionamento dell’Accordo € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00). Detto importo risulta adeguato alla stima dell’entità e durata delle azioni considerate, dei costi da sostenersi anche in relazione alle procedure di evidenza pubblica da attivarsi, ed alla qualità dei servizi che per ciascun ambito saranno erogati. L’importo finanziato sarà da imputarsi nella misura seguente ai costi da sostenersi per le singole azioni:
  • quelle di cui alla lettera c), in misura di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
  • quelle di cui alla lettera d), in misura di euro 100.000,00 (centomila/00);
  • quelle di cui alla lettera e), in misura di euro 100.000,00 (centomila/00).
     
  1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle somme stanziate per una voce di costo non sia del tutto utilizzato e residuino risorse, le Parti si riservano la possibilità di attribuire tali risorse residue, in tutto o in parte, ad altra voce di costo tra quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

Articolo 3
Organizzazione

  1. Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a costituire un “Comitato paritetico” composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia e della Cassa delle Ammende, per coordinare le iniziative e delle attività previste dal presente Accordo e per garantire il raggiungimento degli obiettivi quivi previsti.

Articolo 4
Durata, integrazioni, modifiche, efficacia dell’Accordo e gestione della collaborazione

  1. L’Accordo decorre dalla sottoscrizione delle parti con firma digitale ed ha la durata di tre anni.
  2. Nel periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali, sopravvenute modifiche normative o altre necessità emerse dalla concreta esperienza di collaborazione, le Parti si riservano di rivedere i termini, anche di durata, dell’Accordo. Le modifiche concordate diverranno efficaci a seguito di sottoscrizione effettuata con firma digitale.
  3. Al fine di monitorare l’adeguatezza dei risultati conseguiti per effetto della collaborazione, durante la fase di esecuzione potranno essere richiesti rapporti sull’andamento delle specifiche attività svolte dalle Parti.
  4. Cassa delle Ammende si impegna a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, la scheda di monitoraggio trimestrale, utilizzando il modello all'uopo predisposto (vd. allegato).

Articolo 5
Oneri

  1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, ogni Parte si impegna a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto dell’Accordo e comunque a destinare i fondi specificamente oggetto del presente finanziamento in favore delle attività previste in questa sede.
  2. Per le attività di cui all’Articolo 1, il DAG erogherà in favore della Cassa un contributo economico forfettario di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), fuori campo IVA ex artt. 1 e 3 D.P.R. 633/1972.
  3. Il contributo economico forfettario a carico del DAG sarà erogato in una unica soluzione.
  4. La Cassa si impegna a riversare, all’atto del conseguimento degli obiettivi previsti dall’Accordo, delle eventuali disponibilità residue alla Tesoreria dello Stato in conto entrate, con imputazione sul capo XI – capitolo 3530 “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia” – art. 3 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” – IBAN IT59D0100003245348011353003 –indicando nella causale, dopo l’indicazione dell’ente versante, la dicitura “Per conto di: ____________ saldo conclusione Accordo_________________________”.

Articolo 6
Utilizzo reciproco dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati personali

  1. I dati contenuti nella documentazione acquisita e realizzata nel corso delle attività svolte nel quadro del presente Accordo saranno da considerare di natura “riservata”.
  2. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerati “dati riservati” quelle informazioni che sono note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
  3. Le Parti potranno utilizzare i risultati ottenuti (eventualmente in forma anonimizzata e/o aggregata) per lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la pubblicazione di studi e articoli scientifici.
  4. Resta ferma la responsabilità di tutti i soggetti che cureranno lo svolgimento delle attività nel caso di mancato rispetto degli accordi e degli obblighi di riservatezza così definiti.
  5. L’Accordo non implica il trattamento di dati personali. Qualora le attività previste dai singoli Progetti di attuazione dell’Accordo dovessero comportare il trasferimento e trattamento di dati personali, lo stesso sarà regolamentato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – e del d.lgs n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto della Direttiva (UE) n. 680 del 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come trasposta in Italia con il d.lgs. n. 51 del 2018.

Roma, 23 dicembre 2021

Per il Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Nicola Russo

Per la Cassa delle Ammende
Il Presidente
Gherardo Colombo