Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SONDRIO e Comune di Gordona - 4 agosto 2021- 19 settembre 2023

19 settembre 2023

Tribunale di Sondrio

COMUNE DI GORDONA
PROVINCIA DI SONDRIO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

A i sensi degli artt. 186, comma 9-bis e 187 comma 8-bis del Decreto Ministero della Giustizia del 26/03/2001 e dell’art. 168-bis del Codice Penale (messa alla prova)

PREMESSO CHE

  • L'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, a 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. "
  • L'art. 187. comma 8 bis, C.d.S. prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presento articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000. n. 274, secondo lo modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 o 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."
  • L'art 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lvo. 28/8/2000, n. 274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
  • L'art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione dei procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 dei codice penale, dell'art. 168 bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) il quale stabilisce che: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova...OMISSIS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni...OMISSIS... La prestazione à svolta con modalità che non pregiudichino lo esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

OMISSIS

Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168 bis del Codice Penale.

Il Tribunale di Sondrio, la Procura della Repubblica di Sondrio, l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, la Camera Penale di Sondrio e l'UEPE di Como-Lecco-Sondrio-Varese hanno sottoscritto in data 07.05.2015 un protocollo di intesa contenente le linee guida di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell'istituto di messa alla prova.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Giorgio Barbuto, Presidente del Tribunale ordinario di Sondrio, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale”)

e

il Comune di Gordona, con sede in Gordona, Via San Martino n.1 nella persona di Guglielmana Mario in qualità di Sindaco “pro tempore” del Comune di Gordona (di seguito “l'Ente"), giusta deliberazione di Giunta Comunale 40 del 27 Luglio 2021 (allegata alla presente)

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

ART. 1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o imputati ex art. 168 bis dei Codice Penale, prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore delta collettività ha per oggetto le prestazioni da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti ambiti:

  • Supporto agli utenti per il corretto conferimento dei rifiuti presso l’area ecologica comunale;
  • Collaborazione con operaio comunale nei lavori di competenza;
  • Sfalcio e decoro delle aree pubbliche;
  • Tinteggiatura delle proprietà comunali;
  • Spazzatura neve dalle strade e marciapiedi comunali;
  • Collaborazione con uffici comunali

L'Ente esprimerà la propria disponibilità ad accogliere il condannato/imputato previ colloqui di orientamento e formazione, all'esito dei quali rilascerà apposita dichiarazione di disponibilità nella quale dovranno essere specificate la struttura dove il lavoro sarà prestato e la natura, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa da espletare.

ART. 2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Per i soggetti di cui all’art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto fra quelle sopra elencate; l’attività verrà organizzata nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterne, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

ART. 3
"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

  • L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.
  • In funzione degli specifici settori delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, lavori pubblici - settore verde ed ecologia, ecc.), il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.
  • In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale.
  • L'ente – limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.
  • I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
  • L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
  • L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
  • L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART. 4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputali, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle sue dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5
"Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART. 6
"Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7
"Verifiche sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato/imputato (se il condannato, senza giustificalo motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc).

In caso di Messa alla prova tale comunicazione dovrà essere inviata all’UEPE.

ART. 8
"Relazione sul lavoro svolto"

AI termine della esecuzione della pena il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

In caso di Messa alla prova tale comunicazione dovrà essere inviata all’UEPE.

ART. 9
"Risoluzione della convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Sondrio, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"

La convenzione avrà durata di anni tre dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti, rinnovabile per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza da parte di uno o entrambi i contraenti.

Copia della convenzione è trasmessa alla segreteria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

La stessa segreteria provvederà all’aggiornamento dell’elenco degli Enti convenzionati dandone comunicazione agli uffici giudiziari del circondario e a curarne la pubblicità attraverso il sito web del Tribunale.

Sondrio, 4 agosto 2021

per il Tribunale di Sondrio
Dr. Antonio De Rosa

Il legale rappresentante dell'Ente convenzionato
Mario Guglielmana

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA
Ai sensi degli artt. 186, comma 9-bis e 187 comma 8-bis del Decreto Ministero della Giustizia del 26/03/2001 e dell’art. 168-bis del Codice Penale (messa alla prova)

PREMESSO CHE

L'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, a 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. "

L'art. 187. comma 8 bis, C.d.S. prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presento articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000. n. 274, secondo lo modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 o 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

L'art 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lvo. 28/8/2000, n. 274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

L'art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione dei procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 dei codice penale, dell'art. 168 bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) il quale stabilisce che: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova...OMISSIS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni...OMISSIS... La prestazione à svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta...OMISSIS".

Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168 bis del Codice Penale.

Il Tribunale di Sondrio, la Procura della Repubblica di Sondrio, l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, la Camera Penale di Sondrio e l'UEPE di Como-Lecco-Sondrio-Varese hanno sottoscritto in data 07.05.2015 un protocollo di intesa contenente le linee guida di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell'istituto di messa alla prova.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Giorgio Barbuto, Presidente del Tribunale ordinario di Sondrio, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale”)

e

il Comune di Gordona, email/pec: comune.gordona@pec.regione.lombardia.it con sede in Gordona, Via piazza San Martino n.1 nella persona di Mario Guglielmana in qualità di rappresentante legale del Comune di Gordona (di seguito “l'Ente"), giusta deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 18/07/2023 (allegata alla presente omissis)

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati, fino ad un massimo di n. 2 alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o imputati ex art. 168 bis dei Codice Penale, prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore delta collettività ha per oggetto le prestazioni da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti ambiti:

  • Supporto personale area tecnica manutentiva;
  • Supporto volontari presso area ecologica comunale;
  • Supporto personale Ufficio Tecnico comunale;

L'Ente esprimerà la propria disponibilità ad accogliere il condannato/imputato previ colloqui di orientamento e formazione, all'esito dei quali rilascerà apposita dichiarazione di disponibilità nella quale dovranno essere specificate la struttura dove il lavoro sarà prestato e la natura, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa da espletare.

ART. 2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta nei giorni da Lunedì a Venerdì tra le ore 07.30 alle ore 17,00 in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Per i soggetti di cui all’art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto fra quelle sopra elencate; l’attività verrà organizzata nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterne, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

ART. 3
"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche sono:

- ­­­­­­­­­­­­­­Massimo Martinoli – agente di Polizia Locale;

- Giancarlo Cipriani – operaio comunale;

In funzione degli specifici settori delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, lavori pubblici - settore verde ed ecologia, ecc.), il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.

In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale.

L'ente – limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

ART. 4
"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputali, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle sue dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5
"Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART. 6
"Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7
"Verifiche sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato/imputato (se il condannato, senza giustificalo motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc).

In caso di Messa alla prova tale comunicazione dovrà essere inviata all’UEPE.

ART. 8
"Relazione sul lavoro svolto"

AI termine della esecuzione della pena il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

In caso di Messa alla prova tale comunicazione dovrà essere inviata all’UEPE.

ART. 9
"Risoluzione della convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Sondrio, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"

La convenzione avrà durata di anni tre dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti, rinnovabile per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza da parte di uno o entrambi i contraenti.

Copia della convenzione è trasmessa alla segreteria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

La stessa segreteria provvederà all’aggiornamento dell’elenco degli Enti convenzionati dandone comunicazione agli uffici giudiziari del circondario e a curarne la pubblicità attraverso il sito web del Tribunale.

Sondrio, 19 settembre 2023

Il Presidente del Tribunale di Sondrio
Dr. Giorgio Barbuto

Il legale rappresentante dell'Ente convenzionato
Mario Guglielmana