Protocollo d'intesa operativo tra l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la CALABRIA e il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro - 12 marzo 2021

12 marzo 2021

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO

E

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro

e

il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, di seguito indicato “UEPE”

convenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene al mandato istituzionale dei rispettivi Uffici;

ritenendo opportuno ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;

dovendo garantire il pieno accesso dei soggetti condannati a fruire dei diritti a loro riconosciuti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

per la collaborazione tra il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, l’UIEPE di Catanzaro e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza:

  1. il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro farà richiesta dell’indagine socio-familiare all’Uepe, competente, almeno sei mesi dalla data prevista per l’udienza, tranne casi eccezionali e comunque mai prima di quattro mesi;
  1. Il Tribunale, ove sia possibile, aggiunge alla richiesta di inchiesta il numero di cellulare dell’istante ovvero il nome de legale onde permettere un più agevole reperimento della persona oggetto dell’indagine;
  1. Ad ogni buon conto gli istanti saranno convocati in modo che della convocazione resti traccia in caso di non presentazione presso l’Ufficio;
     
  2. Il Tribunale in forza della nota del Sig. Capo del Dipartimento del DGMC n.ro 585 del 28/2/2019 autorizza il rilascio di accesso al sistema SIUS;
     
  3. Gli UEPE si impegnano a far pervenire al Tribunale di Sorveglianza la relazione almeno dieci giorni lavorativi prima dell’udienza, esclusivamente per posta certificata;
  1. per condanne superiori ai 18 mesi di pena edittale la relazione socio-familiare sarà predisposta nel modello PEA, così come attualmente in uso all’UIEPE, corredata dalla proposta di Programma di trattamento e per le condanne al di sotto dei 18 mesi di pena edittale, l’UIEPE predisporrà una relazione breve, corredata dalla proposta del Programma di trattamento contenente notizie sintetiche e utili per la valutazione della richiesta presentata dai condannati;
  1. nel Programma di trattamento verranno indicate le reali necessità relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, lavoro, giustizia, familiari), accertate durante la fase d’indagine socio-familiare;
  1. il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro non richiederà di norma, agli Uepe, di svolgere l’inchiesta socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguarda persona cui sia stata inflitta pena inferiore a sei mesi, fatti salvi casi particolari;
  1. le richieste di indagine socio-familiare da parte del Tribunale di Sorveglianza, saranno caso per caso corredate da adeguata documentazione connessa alla tipologia di reato;
  1. per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90 e con programma terapeutico in comunità già in atto l'indagine socio-familiare richiesta all’UIEPE sarà “sintetica" ovvero svolta anche tramite un solo colloquio e senza visita domiciliare, ciò in virtù del fatto che in tal caso l’apporto del SerD e della Comunità Terapeutica è decisivo, poiché centrato sulla storia tossicomanica del soggetto;
  1. le Ordinanze di concessione dell’Affidamento al Servizio Sociale dovranno contenere la prescrizione di presentarsi presso gli Uepe entro 10 giorni dalla notificazione dell’Ordinanza per la sottoscrizione, per accettazione degli obblighi e delle prescrizioni;
     
  2. Le parti prevedono incontri semestrali per il miglioramento della qualità del lavoro e per la condivisione di buone pratiche, anche in modalità webinar;
     
  3. Le parti concordano che le istanze di autorizzazione e/o di modifica delle prescrizioni dovranno pervenire all’Ufficio di Sorveglianza almeno 7 giorni prima della data, per la quale serve l’autorizzazione o la modifica delle prescrizioni, con un sintetico parere e con una breve relazione, significando che non saranno accettate istanze se presentate in ritardo; eventuali eccezioni saranno trattate secondo il comma 10 dell’articolo 47 e nei termini indicati nel punto seguente;
     
  4. Le parti concordano che le istanze previste dal comma 8 dell’articolo 47 OP che qui si riporta “…omissis Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10,sono da riferirsi esclusivamente a quelle deroghe e non modifiche che sono avanzate esclusivamente per motivi di forza maggiore oltre i 7 gg lavorativi e non prevedibili, e relative a:motivi di salute, dell’affidato o di un suo parente entro il terzo grado ed affini entro il secondo; decesso di un parente dell’affidato entro il terzo grado ed affini entro il secondo;esigenze lavorative , nel caso di effettive e urgenti esigenze motivate e dimostrabili;deroga al cambio di domicilio, nei casi di forza maggiore dovuti all’inagibilità dimostrata del domicilio.Fa eccezione per motivi di celerità l’autorizzazione al cambio di domicilio laddove lo stesso sia diverso da quello indicato in Ordinanza, per mero errore.
     
  5. Le parti concordano che, in caso di detenuti domiciliari, i Magistrati di Sorveglianza potranno investire l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, nell’ipotesi di criticità che si verifichino durante l’esecuzione della misura e conseguenti a dipendenze, disturbi mentali o problematiche di tipo familiare del condannato;
  1. Per quanto riguarda le relazioni da redigere per l’applicazione e/o la proroga delle misure di sicurezza, la richiesta sarà fatta dalla Cancelleria almeno tre mesi prima dell’udienza e, qualora si tratti di soggetti con problematiche psichiatriche o di tossicodipendenza, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna opererà in equipe con SERD e CSM, ove possibile.

Il protocollo sottoscritto è valido anche per gli Uepe di Cosenza e Crotone, per la sede di Vibo Valentia, oltre che per la sede regionale di Catanzaro;

Catanzaro, 12 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
Dott. ssa Laura Antonini

Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria
Dott. Emilio Molinari