Protocollo d'intesa tra Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna della CALABRIA e Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - 17 gennaio 2019

17 gennaio 2019

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna - UIEPE Calabria di CATANZARO

e

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di Gennaio

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente Mauro Palma e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro nella persona del Dirigente Emilio Molinari

Premesso:

  • Che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito dal d. l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio.
  • Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
  • Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito ONU.
  • Che il sistema organizzativo dell’esecuzione penale esterna è regolato dal DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e dal DM 17 novembre 2015 che concerne l’individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e dal DM 23 febbraio 2017 che individua gli Uffici locali di EPE quali articolazioni territoriali del DGMC (n. 11 UIEPE, n. 18 UEPE, n. 43 ULEPE, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività previste ai sensi dell’art. 72 O.P.
  • Che l’Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 12 Istituti penitenziari (1 a custodia attenuata), presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), anche al fine di assicurare l’uniformità dell’azione penitenziaria sul territorio nazionale.
  • Che su territorio regionale è presente la REMS di Santa Sofia d’Epiro (Cs).
  • Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell’Esecuzione Penale Esterna dell’ Amministrazione Penitenziaria (DAP e DGMC) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.
  • Che l’art. 35 della Costituzione italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’art. 2 della Costituzione, nonché dei principi di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
  • Che i principi fondamentali di cui all’art.1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle “Regole penitenziarie europee” indicano che “deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria”, “la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera” e che “la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera”.
  • Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall’art. 27 comma 3 della Costituzione nonché del suo reinserimento sociale previsto dall’Ordinamento Penitenziario all’articolo 1 comma 6.
  • Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Calabria, risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
  • Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza sociale della realtà penitenziaria e che, anche a tal fine, risulta prioritaria la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
  • Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro hanno reciprocamente riconosciuto l’indubbia e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.
  • Che il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all’art.15 Ordinamento Penitenziario, agli artt.41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di cui al DPR n. 230/2000, nonché delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo d'intesa per l’avvio della formazione del personale appartenente al DGMC e al DAP nella Regione Calabria.
  • Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l’autonomia di entrambi nella organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.

- Articolo 1 -
FINALITÀ

  1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell’ambito penale: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologico finalizzate alla promozione della formazione degli operatori penitenziari nelle strutture penitenziarie e negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
  2. A tal fine il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale indica il proprio Collegio che sarà affiancato dal Dott. Giovanni Suriano e Dott.ssa Claudia Sisti dell’Unità operativa privazione della libertà in ambito penale, e dalla Dott.ssa Daniela Bonfirraro supporto al collegio e responsabile dell’Unità, quali esperti che svolgeranno l’attività di formazione .
  3. L’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro indica nelle persone del Dott. Emilio Molinari, Direttore Interdistrettuale dell’UIEPE di Catanzaro, Dott.ssa Maria Letizia Polistena e Dott.ssa Maria Domenica Di Giovanni, rispettivamente Responsabile di Area IV^ Coordinamento Interdistrettuale e Funzionario della Professionalità Sociale di Area II^ Misure e sanzioni di comunità, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
  4. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
  5. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro procederà alla selezione delle strutture penitenziarie e dei 5 Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale che, di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
  6. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, ONG e ONLUS) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari ex artt. 17 e 78 Ordinamento Penitenziario.

- Articolo 2 -
AMBITI SOGGETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

  1. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l’ausilio di questionari ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro.

- Articolo 3 -
SEDI DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

  1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nonché nelle strutture penitenziarie e di esecuzione penale esterna coinvolte.

- Articolo 4 -
COMITATO REGIONALE DI INDIRZZO E COORDINAMENTO

  1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro provvederà alla istituzione di un Comitato regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
  2. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
    1. Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità .
    2. Operatori dell’ Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro.
    3. Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico - penali e processualpenalistiche afferenti all’Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
    4. Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex art. 80 O.P.

Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli Operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Calabria per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d’interesse.

  1. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:
    1. promuove l’organizzazione e l’integrazione per l’attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, amministrazione penitenziaria e Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.

- Articolo 6 -
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

  1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
  2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere specifico ed innovativo dell’attività di formazione nell’ambito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.

- Articolo 7 -
IMPEGNI DEGLI ENTI FIRMATARI

  1. Il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna a:
    • favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell’esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
    • individuare gli Istituti e gli Uffici EPE sede di ricerca;
    • predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
    • monitorare, attraverso le valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti e degli Uffici EPE coinvolti, l’andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell’evoluzione di quelli innovativi, nonché favorire iniziative di studio e ricerca sull’integrazione sociale delle perone in esecuzione penale.
  2. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:
    • collaborare alla definizione di attività di formazione;
    • promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del personale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;

- Articolo 8 -
DISPOSIZIONI FINALI

  1. II presente protocollo avrà efficacia quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti Firmatari.
  2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
  3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività già avviate.
  4. Con il parare favorevole di entrambi gli Enti firmatari, potranno aderire all’accordo altre istituzioni pubblichi o enti privati nonché del Terzo Settore.


Il Presidente Mauro Palma
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

Il Dirigente Emilio Molinari
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro