Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dipartimento per la giustizia minorile e la Libera Università Maria SS.Assunta - 7 maggio 2010

7 maggio 2010

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra il Dipartimento per la giustizia minorile e la Libera Università Maria SS.Assunta (LUMSA)

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale  25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)

La Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) con sede in Roma, Via della Traspontina 21, cap 00193, codice fiscale 02635620582 d’ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore nella persona del prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, nato a Roma il 27.08.1943,

e

il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile con sede legale in Roma, Via Damiano Chiesa,24 cap 00136, codice fiscale 97113870584 d’ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentato dal Legale Rappresentante dal Dott. Bruno Brattoli, nato a Roma il 15.07.1953

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue

Art. 1  Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell’art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 Natura del tirocinio

  1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio l‘attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
  3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (allegato) contenente:
    • il nominativo del tirocinante;
    • i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore  e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
    • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
    • le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
    • la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
    • gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
  4. E’ consentita l’interruzione anticipata del tirocinio, d’iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

 Art. 3 Obblighi del tirocinante

  1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  • svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  • fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull’attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
  • comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del soggetto promotore

  1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il progetto formativo di cui all’art. 2.
  2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L’INAIL, nonché  per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
  3. L’assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
  4. Il soggetto promotore si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
  5. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l’aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 Obblighi del soggetto ospitante

  1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l’inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
  2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
  3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l’eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
  4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

  1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione,vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
  2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
  3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
  4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

 Art. 7 Durata

  1. La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tra le  parti, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 8 Foro competente

  1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 9 Spese di registrazione

  1. La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).
  2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Roma, 7.05.2010


Il Soggetto promotore:

Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) 
Il Rettore
(prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)


Il Soggetto ospitante:

Ministero della giustizia, Dipartimento giustizia minorile
Il rappresentante legale della Struttura
(dott. Bruno Brattoli)