Protocollo tra Tribunale, Uffici di esecuzione penale, Procura della Repubblica e Camera penale di PRATO - 26 ottobre 2018

26 ottobre 2018


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
TRIBUNALE DI  PRATO
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI PRATO

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE E.P.E. DI FIRENZE
UFFICIO LOCALE ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PRATO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO
CAMERA PENALE DI PRATO

PROTOCOLLO SULLA MESSA ALLA PROVA
(ART. 3 E SS. LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67)

PROTOCOLLO OPERATIVO

  • Visto la L. 67/2014 che introduce l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
  • Vista la Circolare DAP del 16/05/2014, che disciplina le prime disposizioni di attuazione in materia;
  • Visto il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato;
  • Visto il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della
  • messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;
  • Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 bis c.p.;
  • Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;

Letta la Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole Europee sulle Misure e Sanzioni di Comunità. (Adottata dal Comitato dei Ministri il 22 marzo 2017 nel corso della 1282 riunione dei Delegati dei Ministri);

Le parti firmatarie:

Tribunale di Prato
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell’Umbria
Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Prato
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato
Ordine degli Avvocati di Prato
Camera Penale di Prato

ritenendo opportuno l’adozione di linee d’indirizzo che, pur nel rispetto delle competenze e della discrezionalità di ciascuno dei soggetti coinvolti, siano atte a perseguire le finalità sottese all’istituto della Messa Alla Prova (da qui in avanti MAP), sottoscrivono il presente Protocollo finalizzato a:

  • Informare e coordinare giudici, pubblici ministeri, difensori, indagati/imputati, funzionari dell’ULEPE e tutti gli altri soggetti chiamati dalla legge a dare attuazione all’istituto della MAP, nell’interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • Garantire all’indagato/imputato il diritto all’informazione dei diritti processuali;
  • Incentivare l’utilizzo, agevolare l’acceso ed ordinare l’applicazione e l’esecuzione della MAP;
  • Deflazionare il carico giudiziario, mediante la valorizzazione di un percorso preventivo ed alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporta l’estinzione del reato;
  • Implementare all’interno dell’esecuzione della MAP elementi significativi, sia esperienziali che di riflessione, aventi la finalità di ricomporre la frattura tra individuo e tessuto sociale derivante dalla commissione del fatto ascritto come reato, con particolare riferimento a percorsi di responsabilizzazione che potranno, in prospettiva, agire positivamente anche sul contenimento della recidiva;
  • Conciliare, nell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità e nelle attività riparatorie esercitate presso le Associazioni di volontariato, i fabbisogni degli enti accoglienti con le necessità, le caratteristiche e le aspirazioni personali degli imputati al fine di rendere l’esperienza dell’attività gratuita prestata durante la MAP quanto più possibile occasione di crescita per il soggetto ammesso alla prova e di effettiva utilità, nonché risorsa, per il c.d. “Terzo Settore”;

In questa sede, proprio per il loro carattere eminentemente operativo, non verranno affrontate le problematiche relative all’interpretazione delle norme, né tantomeno quelle di valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’istituto, demandate alla deliberazione del Giudice, ma sono dirette a rendere più agevole il procedimento di ammissione e a garantire l’effettività dell'esecuzione delle istanze che ciascun Magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

Per quanto fin qui premesso le parti firmatarie concordano sulle seguenti linee operative:

  1. all’istanza di messa alla prova presentata dal Legale, munito di procura speciale, al Giudice sia allegata la sola attestazione della presentazione della stessa all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Prato (da ora innanzi ULEPE) compilata sull’apposito modulo (pubblicato sul sito della Giustizia) allegata al presente protocollo;
  2. il Giudice, investito dell’istanza, effettui un vaglio preliminare di ammissibilità e compia a tal fine eventuali atti “istruttori” strettamente necessari;
  3. il Giudice individui, previo contatto con le parti, i contenuti minimi del programma e la durata di massima ritenuta prevedibile nel caso concreto del periodo di messa alla prova, fermo restando la successiva definizione alla luce delle risultanze documentali;
  4. il Giudice rinvii a nuova udienza, da fissarsi non prima di 180 giorni, la valutazione del programma di trattamento da elaborarsi a cura dell’ULEPE sulla base delle indicazioni di massima, di cui al punto precedente, fornite dalla stessa Autorità Giudiziaria e contenute nel provvedimento di rinvio;
  5. l’ULEPE, ricevuto il provvedimento di rinvio di udienza a cura della Cancelleria del Tribunale o del Legale dell’imputato, munito di procura speciale, intervenga convocando l’istante, svolgendo l’inchiesta socio-familiare e predisponendo infine il programma di trattamento, sottoscritto dall’istante,  non prima di 120 giorni dal ricevimento del provvedimento di rinvio;
  6. detto programma di trattamento sia trasmesso a cura dell’ULEPE, unitamente alla relazione inerente l’indagine, prevista dalla legge, i cui contenuti concorrono all’individuazione e alla personalizzazione del programma stesso, almeno dieci giorni prima della data dell’udienza tramite posta elettronica certificata, i cui indirizzi certi saranno confermati dalle Cancellerie del Tribunale competenti in ordine ai relativi procedimenti.

I programmi individualizzati di trattamento saranno elaborati e concordati tra l’imputato e l’ULEPE tenendo in considerazione la situazione soggettiva e lavorativa dell’istante, prevedendo in ogni caso l’inserimento del Lavoro di Pubblica Utilità obbligatorio che, ai sensi dell’art. 168 bis comma 3, può consistere in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, la Regione, i Comuni e/o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato appositamente convenzionati col Tribunale di Prato.

Una durata standard del programma di trattamento, e del relativo periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, parametrata in base alla gravità del reato, potrà essere promossa dal Presidente del Tribunale di Prato tramite l’adozione, a solo titolo di esempio, di una suddivisione della durata della MAP per fasce di reati, tenendo conto della pena edittale massima prevista per essi.

Il termine unico inerente la durata del programma decorrerà, come espressamente previsto dalla legge, dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma, che per maggiore funzionalità sarà effettuato presso la sede dell’ULEPE. A tal fine il giudice può fissare un termine congruo, entro il quale l’imputato dovrà presentarsi all’ULEPE per la sottoscrizione del verbale, rimarcando che il relativo onere incombe sullo stesso (art. 464quater co. 6 c.p.p.).

In fase di esecuzione della messa alla prova le vicende modificative del domicilio, che non siano meramente occasionali (ad es. limitate a poche giornate), dovranno essere preventivamente comunicate all'ULEPE, il quale a sua volta ne porterà a conoscenza il Giudice solo ove comportino una modifica della competenza territoriale (provinciale) dell’ULEPE rispetto allo svolgimento della messa alla prova, o presentano incongruenze/criticità rispetto al programma in atto.

L'ULEPE si impegna a inviare per posta elettronica certificata, di cui al punto f), la relazione finale almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica, per consentire al giudice di esaminarla in tempo utile ed inoltre, ogni qualvolta ciò sia richiesto da quest’ultimo.

Tutto ciò premesso si concorda sull’attuazione delle seguenti fasi operative.

I - FASE DIBATTIMENTALE - UDIENZA PRELIMINARE

1. L’imputato o il suo difensore depositano all’ULEPE, sull’apposito modulo precedentemente indicato, la richiesta di elaborazione di un programma finalizzato all’ottenimento della messa alla prova. Nella richiesta dovranno essere tassativamente indicati: i dati anagrafici completi dell’assistito, la sua residenza o il suo domicilio attuale se diverso dalla residenza, e non solo quindi l’elezione di domicilio presso il Legale, le indicazioni relative alla posizione occupazione (occupazione,disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute, ecc.), le indicazioni relative all’eventuale risarcimento effettuato alla parte offesa, o eventualmente proposto, il recapito telefonico mobile o fisso, purché funzionate, i dati del procedimento con allegato un atto dello stesso (esempio decreto di citazione a giudizio o di fissazione dell’udienza preliminare, avviso ex art. 415bis c.p.p.), che in ogni caso deve contenere il capo di imputazione rispetto al fatto, o ai fatti, ascritti come reati.

La richiesta va sottoscritta personalmente dall'imputato, o dal difensore in forza di procura speciale allegata alla richiesta, e presentata direttamente presso la sede dell'ULEPE di Prato, sito Viale della Repubblica n. 253 a Prato, oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo uepe.prato@giustiziacert.it
Si ricorda che gli Uffici di esecuzione penale esterna sono competenti territorialmente rispetto alla residenza o al domicilio attuale dell’imputato richiedente la MAP, a prescindere dal Tribunale presso il quale è in corso il procedimento penale.

In questa fase non deve essere necessariamente allegata alcuna disponibilità dell’Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità o le attività riparatorie su base volontaria presso Associazioni di volontariato. Detto lavoro o attività potrà essere individuato anche grazie ad una sinergia tra gli Enti, le Associazioni e l’ULEPE di Prato finalizzata ad ottenere il massimo incontro tra le esigenze del Terzo Settore e le aspirazioni e le necessità dell’imputato al fine di rendere l’esperienza del LPU e della riparazione quanto più possibile responsabilizzante per l’ammesso alla prova e soddisfacente per l’Associazione o l’Ente accogliente. Per tale sinergia sono previsti appositi progetti operativi che verranno via via comunicati ai sottoscrittori della presente dall’ULEPE di Prato che ne assicurerà il coordinamento.

Ove non vi sia il tempo necessario per presentare la richiesta all’ULEPE prima della celebrazione dell'udienza, ad esempio nel caso di giudizi direttissimi, potrà essere richiesto un rinvio al fine di porre in essere le formalità di cui al presente paragrafo.

Le attività dell’ULEPE, consistenti nell’ svolgimento dell’indagine socio-familiare e nella redazione del programma individualizzato di trattamento, sottoscritto come impegno dall’imputato, inizieranno, con la formale convocazione del richiedente la MAP, solo dopo aver ricevuto l’indicazione di ammissibilità dell’istanza da parte dell’A.G. contenuta nel provvedimento di rinvio dell’udienza per la verifica del programma.

2. Possibilmente entro la prima udienza (dibattimentale, nel caso di procedimenti a citazione diretta a seguito di decreto ex art. 429 cpp, di presentazione a giudizio direttissimo anche a seguito di rinvio, o preliminare) fissata in tempo utile per consentire al giudice di esaminare l’istanza e la documentazione allegata, l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova depositando:

  • attestazione della presentazione dell’istanza all’ULEPE;
  • indicazione del domicilio attuale  verificabile, escludendo il domicilio presso il Legale;
  • documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa, o della disoccupazione, o dell’inabilità lavorative riconosciute, o di altre posizioni previdenziali o di sostegno al reddito;
  • documentazione attestante l’eventuale risarcimento alla persona offesa (p.o.), o proposta si risarcimento alla p.o., o proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;
  • eventuale documentazione proveniente dai servizi specialistici del territorio quali SER.D., Comunità terapeutica, Unità Funzionale Salute Mentale o equivalente etc., che consenta di ritenere superabili le condizioni che potrebbero essere considerate ostative all’ammissione, quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie invalidanti;
  • autocertificazione dell’imputato attestante: di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova; di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti. In tal caso indicherà numero di RG e l’Autorità Giudiziaria degli stessi.

Il giudice, all’udienza fissata, effettua una verifica preliminare valutando se:

  1. non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. con deliberazione da eseguire acquisendo almeno in visione il fascicolo delle indagini preliminari;
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p.. Si tratti quindi di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del c.p.p., rispetto al quale procedimento l’imputato abbia espresso il suo consenso, e che l’imputato non sia stato già ammesso alla MAP e non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
  3. possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata della disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso), che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”;

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

  1. pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p., esaminato il fascicolo delle indagini preliminari. Tale decisione viene comunicata all’ULEPE;
  2. dichiara inammissibile la richiesta di MAP e la Cancelleria comunica tale decisione all’ULEPE;
  3. dichiara l’ammissibilità e richiede all’ULEPE di formulare il programma trattamentale, fornendo le indicazioni utili, in particolar modo indicando la prevedibile durata della sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché la durata di massima del Lavoro di Pubblica Utilità da svolgersi presso Enti o Associazioni convenzionate col Tribunale di Prato ai sensi dell’art. 168 bis comma 3, fermo restando la successiva definizione alla luce delle risultanze documentali, nonché le eventuali prescrizioni applicabili al caso di specie, e infine richiedendo l’effettuazione dell’indagine socio-familiare a corredo e sostegno di detto programma. Nel provvedimento di ammissibilità fissa la nuova udienza ad almeno 180 giorni, disponendo la citazione della p.o. per tale data.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati dalla cancelleria del giudice referente, all'ULEPE di Prato (o altro UEPE competente) - via PEC a uepe.prato@giustiziacert.it o via  PEO  uepe.prato@giustizia.it.
Una volta redatto il programma di trattamento, con le prescrizioni previste, e l’indagine socio-familiare a corredo, l’ULEPE lo trasmetterà via PEC all’A.G. richiedente facendo riferimento all’indirizzo gipgup.tribunale.prato@giustiziacert.it quando trattatasi di G.I.P. o G.U.P. oppure  all’indirizzo dibattimento.tribunale.prato@giustiziacert.it quando trattasi di Dibattimento. La documentazione di cui sopra potrà essere trasmessa anche mezzo PEO all’indirizzo  cancelleriapenale1.tribunale.prato@giustizia.it  quando trattasi di Dibattimento presso il Tribunale, oppure all’indirizzo cancelleria.gipgup.tribunale.prato@giustizia.it quando trattasi di G.I.P. o G.U.P.
Eventuale altra documentazione in originale, sarà depositata dalla difesa  al Giudice.

Alla successiva udienza di valutazione del programma di trattamento (di cui al punto c), il giudice, sentite le parti e la parte offesa:

  1. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, e:
  • indica il periodo complessivo della sospensione del procedimento, integrando eventualmente il programma, e fissa la durata del Lavoro di Pubblica Utilità ex art. 168 bis comma 3, all’interno del periodo di sospensione. Impone altresì le altre prescrizioni, fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte, la durata dell’eventuale attività riparatoria in senso lato presso Associazioni di volontariato, valutando altresì l'opportunità di imporre un tentativo di mediazione penale;
  • impone un termine entro il quale presentarsi all’ULEPE per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma che, considerando i tempi di trasmissione della cancelleria del Tribunale ed i tempi della segreteria tecnica dell’ULEPE, non potrà essere inferiore a 30 giorni;
  • fissa l'udienza successiva, indicativamente circa 60 giorni dopo la scadenza del termine di sospensione del procedimento, tenuto conto che l’effettivo inizio della messa alla prova decorrerà, per i tempi tecnici di sottoscrizione di cui al punto precedente, ad un mese dall’udienza di ammissione;
  1. respinge la richiesta;
  2. rinvia il processo ad altra data, fissando una nuova udienza non prima i 60 giorni, per disporre l’acquisizione di ulteriori informazioni tramite P.G., oppure richiedere all’ULEPE di modificare o riformulare il programma di trattamento, o per richiedere un approfondimento della situazione socio-familiare, o ancora per richiedere eventuali tentativi di mediazione penale.

3. Il provvedimento di ammissione alla messa alla prova è comunicato all’ULEPE dalla Cancelleria facendo riferimento agli indirizzi di posta elettronica indicati in precedenza. L’ULEPE si farà carico di raccogliere la sottoscrizione del verbale di ammissione alla MAP e di inoltrarlo all’A.G. una volta perfezionato. Ogni altro provvedimento (di cui ai punti b) e c) del presente paragrafo) è comunicato all’ULEPE con le medesime modalità.

Alla successiva udienza di cui al precedente punto c), da tenersi solo quando siano state richieste informazioni)
Il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitorie e restitutorie dell’imputato:

  1. respinge la richiesta;
  2. dispone la sospensione con messa alla prova (cfr. punto a) del paragrafo precedente.

4. Durante l’esecuzione della messa alla prova l’ULEPE segnala immediatamente al Giudice ogni criticità che potrebbe compromettere l’esito della misura e che necessita della tempestiva decisione dello stesso. Al fine di consentire l’immediato riconoscimento della segnalazione da sottoporre all’attenzione del Giudice, la nota informativa o la relazione dell’ULEPE conterrà la dizione all’attenzione del Giudice in evidenza nel corpo della nota. Ciò al fine di evitare che la stessa finisca di default nel fascicolo del dibattimento. La decisione del Giudice in merito alla segnalazione sarà, quindi, tempestivamente trasmessa all’ULEPE dalla Cancelleria.

L’ULEPE si impegna altresì a relazionare in merito a problematiche sanitarie, trasferimento di domicilio, variazioni degli impegni lavorativi o familiari, sopraggiunta indisponibilità anche temporanea dell’Ente che ha dato disponibilità per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, rifiuto o impedimento temporaneo a sottoscrivere il verbale da parte dell’interessato, che prevedano l’interruzione o richiedano modifiche sostanziali del programma di MAP, oltre a trasmettere, con relazione a corredo, ogni istanza dell’imputato per la modifica delle prescrizioni della messa alla prova.

5. Al termine del periodo di messa alla prova l’ULEPE trasmette al’A.G. la relazione finale relativa all’andamento della prova, con l’indicazione del periodo di durata effettiva dello svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, corredata da relazione dell’Ente o dell’Associazione presso cui è stato svolto, nonché del concreto assolvimento degli altri obblighi previsti nel programma di trattamento e nell’Ordinanza di ammissione.

Il giudice, all'udienza di verifica già fissata, in caso di:

  1. esito positivo dichiara estinto il reato con sentenza. Sarà quindi cura della Cancelleria darne pronta comunicazione all’ULEPE di Prato per l’annotazione di rito in Banca Dati ;
  2. grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "presofferto" ai sensi dell'art. 657bis c.p.p.).

II - GIUDIZIO IMMEDIATO O PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE

La legge, all'art 464bis co. 1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell'istanza di messa alla prova a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato e richiamando l'art. 458 co. 1 c.p.p.; essa stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta è formulata nell'atto di opposizione.

Premesso che in entrambi i casi la competenza a decidere appartiene al Giudice per le Indagini Preliminari, si ritiene di confermare le fasi operative già individuate precedentemente, con le seguenti precisazioni:

  1. l’istanza di messa alla prova sarà depositata nella Cancelleria dell’ufficio GIP nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 co. 1 c.p.p. per il giudizio immediato e 461 c.p.p. per il decreto penale di condanna e dovrà contenere le indicazioni e gli atti richiamate per la procedura ordinaria;
  2. il giudice fissa una prima udienza per assumere le determinazioni di ammissibilità come da capi precedenti e, in caso positivo, richiedere all’ULEPE la stesura del programma secondo quanto precedentemente stabilito;
  3. fissa le eventuali successive udienze per le determinazioni di cui ai paragrafi precedenti per disporre, all’esito del programma trattamentale, la sospensione con messa alla prova e, quindi, per dichiarare con sentenza estinto il reato all’esito della positiva esecuzione del programma o disporre, in caso di esito negativo della prova, con ordinanza che il processo riprenda in suo corso con contestuale revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Nella fase delle indagini preliminari, necessariamente in accordo con la Procura competente, è auspicabile una anticipazione dell’intervento del Pubblico Ministero rispetto al deposito dell’istanza di messa alla prova presso l’ufficio GIP, introducendosi una presentazione preliminare dell’istanza all’ufficio inquirente in modo che lo stesso provveda a trasmetterla al GIP, eventualmente dopo aver svolto gli adempimenti istruttori strettamente indispensabili e unitamente alla manifestazione del consenso del P.M..

In tal modo la valutazione preliminare di ammissibilità dell’istanza verrebbe delibata dal GIP nel solo caso in cui il P.M. avesse espresso il consenso, che, nella fase delle indagini preliminari è vincolante.

Ciò si potrà valutare al fine di evitare adempimenti, quale l’iscrizione al SICP dell'ufficio GIP del procedimento - che potrebbe non essere mai stato registrato fino a quel momento - e la successiva fissazione dell’udienza, che, nel caso di dissenso del P.M., potrebbero rivelarsi inutili.

D’altra parte, il deposito dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presso gli uffici della Procura ne consente una prima scrematura, con conseguente alleggerimento dell’ufficio GIP, che non sarà impegnato su richieste destinate a non avere seguito e senza che ciò neppure determini significativo aggravio di adempimenti per il pubblico ministero.

Nel caso il Tribunale di Prato trovasse con la Procura tale intesa, la stessa dovrà confluire in un documento condiviso con l’Ordine degli Avvocati competente e preferibilmente esteso alla Camera Penale.

Sarà istituito un Osservatorio, costituito dai firmatari (e/o loro delegati) della MAP, che avrà infine il compito di risolvere le questioni interpretative in ordine alla normativa di cui trattasi, nonché delle sue successive eventuali modifiche e di elaborare modulistica utile alla migliore applicazione dell’istituto nel raccordo tra le associazioni e le istituzioni coinvolte.

Prato, lì 26 ottobre 2018

Il Presidente del TRIBUNALE di Prato
Dott. Francesco Gratteri

Il Dirigente UIEPE Toscana e Umbria
Dott. Salvatore Nasca

Il Procuratore Capo della Repubblica
Dott. Giuseppe Nicolosi

Il Direttore ULEPE di Prato
Dott. Stefano Cinotti

Il Presidente Ordine degli Avvocati di Prato
Avv. Lamberto Galletti

Il Presidente della Camera Penale di Prato
Avv. Eugenio Zaffina