Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Toscana - 27 gennaio 2010

27 gennaio 2010


Protocollo d’intesa tra
Ministero della Giustizia
e
Regione Toscana


Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno duemiladieci, alle ore 12,00, presso la Presidenza della Regione Toscana sono presenti:


per il Ministero della Giustizia Dott. Franco Ionta, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,

per il Ministero della Giustizia Dott. Bruno Brattoli, Capo del Dipartimento di Giustizia Minorile,

per la Regione Toscana Dott. Carlo Martini, Presidente.


Premesso


che il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, dando corpo alla comune volontà di collaborazione istituzionale, hanno sottoscritto in data 5 aprile 1990 un Protocollo d’intesa destinato a creare una fruttuosa sinergia per realizzare in modo più compiuto le prescrizioni costituzionali in tema di esecuzione della pena e delle altre misure restrittive della libertà;

che, da quella data, il quadro istituzionale e normativo di riferimento è profondamente mutato poiché - fermo restando il principio fondamentale della rieducazione dei detenuti di cui all’art. 27 della costituzione - sono intervenute modifiche
1. sia all’ordinamento penitenziario (L. 354/75 e successive modifiche e DPR 230/00)
2. sia al processo penale a carico dei minorenni (DPR 448/88 e il D.Lgs 272/89 e D.lgs 12/91);

che è altresì profondamente mutato il ruolo delle Regioni e delle Amministrazioni locali a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale 3/2001 al Titolo V della Costituzione Italiana, che prevedono l’assunzione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni locali del ruolo di programmazione, coordinamento e attuazione di una serie di materie a competenza esclusiva o concorrente, nel rispetto dei basilari principi sanciti in via principale dalla L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

che con DPCM del 1° aprile 2008 è stato sancito il trasferimento della sanità penitenziaria al SSN, cui ha fatto seguito l’Accordo approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni in data 20 novembre 2008, che definisce le forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile

Tenuto conto

delle risoluzioni internazionali, delle leggi nazionali e regionali intervenute sulle materie oggetto del presente protocollo, di cui all’allegato elenco presente nell’ “Appendice normativa” che si intende parte integrante e sostanziale del protocollo;

Preso atto

del documento “Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria” approvato in data 19 Marzo 2008 dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

dello Statuto della Regione Toscana che definisce all’art. 3 comma 2 che “La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana e dei diritti umani” e delle leggi regionali sulle materie di comune interesse e/o competenza;

del fatto che prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi ai cittadini, siano essi liberi che sottoposti a vincoli penali;


Considerato

altresì che la tipologia della popolazione ristretta, dei condannati in esecuzione di pena in misura alternativa e dei minori sottoposti a provvedimenti penali si è notevolmente modificata negli ultimi anni;


Si concorda

sulla necessità di procedere alla stesura di in nuovo Protocollo di Intesa che sostituisca il protocollo del 1990, individuando le azioni da mettere in campo, sia singolarmente che collegialmente, con riguardo alle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici per l'Esecuzione Penale esterna e gli altri Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, con il comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro individualità, della finalità di prevenzione primaria e secondaria e dell’obiettivo del contenimento del fenomeno della criminalità;

sulla opportunità che le collaborazioni già in essere tra gli organi territoriali del Ministero della Giustizia e la Regione Toscana possano estendersi, consentendo idonee integrazioni ed interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due Amministrazioni, collaborando su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile la definizione progettuale, l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;


e si conviene quanto segue

Art. 1
finalita'

Il protocollo intende:

• imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato – Regione, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai bisogni della popolazione in esecuzione penale, ai sensi dall’art. 19 comma 1° lett. E) della L. 328/00 ma con riferimento prioritario alle LR n. 40 e 41 del 2005;
• definire la cornice di riferimento degli interventi che il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana sono chiamati ad attuare, per il miglioramento della qualità di vita dei detenuti e internati presenti negli Istituti Penitenziari Toscani, nonché dei soggetti in misura alternativa o di ex detenuti presenti sul territorio toscano, e di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari, garantendo e rendendo esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali da parte dei medesimi;
• promuovere ogni intervento congiunto teso al miglioramento delle condizioni di vita, professionali e di relazione del personale dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile operanti nelle strutture del territorio toscano.


Art. 2
Protocollo operativo regionale e programma delle azioni

La Regione Toscana, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile della Toscana, definiranno un apposito protocollo operativo regionale entro trenta giorni dalla stipula del presente atto contenente un programma delle azioni sulle materie in oggetto, favorendo politiche unitarie e coordinate che pongano in essere strategie globali realizzando interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla legge 328/00 e dalle LR n. 40 e 41 del 2005.

Per la definizione degli accordi va dato impulso alle Commissioni ed ai tavoli di concertazione previsti dalla normativa vigente.
La Cabina di Regia Regionale Carcere istituita con Decisione di Giunta n. 57/08 per il coordinamento delle politiche, delle tecniche e delle iniziative integrate da porre in essere nel sistema penitenziario e nel sistema della giustizia minorile toscano è integrata con la partecipazione di rappresentati dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale della Toscana, del Centro di Giustizia Minorile della Toscana, dell’ Anci, Upi, Uncem.


Art. 3
Soggetti attuatori


Le attività previste dal protocollo e definite nel conseguente protocollo operativo regionale di cui all’art. 2, verranno realizzate singolarmente o sinergicamente attraverso la realizzazione di progetti e iniziative sperimentali o continuative dai soggetti firmatari o dagli Uffici periferici dell’amministrazione penitenziaria (Istituti penitenziari e Uffici dell’esecuzione penale esterna) e della giustizia minorile (Centro di Prima Accoglienza, Istituto Penale per i Minorenni, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) coinvolgendo anche gli enti locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano Regionale dei servizi sociali.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati possono essere sviluppati accordi con altri soggetti quali terzo settore, volontariato e privato sociale.


art. 4
Ambiti di intervento

Il protocollo regola e definisce le necessarie interazioni in ordine: 

  •  all’edilizia penitenziaria ed alla territorializzazione della pena,;
  •  alla sanità penitenziaria;
  •  alle attività trattamentali ed agli interventi di supporto relative ai soggetti in esecuzione di pena, agli ex detenuti e alle loro famiglie;
  •  all’esecuzione penale esterna;
  •  al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali;
  •  a progetti specifici;
  •  al benessere del personale.


1. Edilizia penitenziaria e territorializzazione della pena:

Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti ed internati, nonché per assicurare condizioni di lavoro dignitose agli operatori coinvolti, le parti si impegnano a confrontarsi in merito:

a) all’eventuale programmazione, da concordare, di nuove strutture penitenziarie sulla base dei criteri di territorializzazione e diversificazione della pena e l’eventuale modifica di destinazione, parziale o totale, delle strutture penitenziarie già esistenti, in accordo con gli Enti Locali di competenza territoriale, secondo un criterio di specializzazione dei circuiti di pena su base regionale;
b) alla pianificazione, da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, in base alle disponibilità finanziarie, dei necessari interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione Toscana anche in relazione al DPR 230/00;
c) al mantenimento, da parte dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile - ove compatibile con le emergenziali esigenze penitenziarie - dei livelli di capienza regolamentare e del principio del rispetto della dignità umana sancito dalle regole penitenziarie europee (Racc. n. (2006)2), in considerazione anche ai rilevanti investimenti che la Regione toscana si impegna a realizzare nel settore carcere, con riferimento alla realizzazione di una ICAM, al reperimento di strutture per i tossicodipendenti in atto detenuti, agli impegni per il miglioramento dell’assistenza sanitaria negli Istituti toscani, con una partecipazione anche economica per la realizzazione degli obiettivi del protocollo;
d) all’attuazione del principio generale di territorializzazione della pena previsto dalla Legge 354/75 e successive modifiche, atteso il rilievo che questa assume per il reinserimento sociale dei cittadini sottoposti a misure penali, destinando per quanto possibile negli istituti penitenziari della Regione i detenuti di residenza e/o provenienza toscana nonché a favorire il rientro dei detenuti toscani ospiti in istituti di altre Regioni e di quanti intendano motivatamente stabilire la loro residenza nella Regione;
e) a ipotesi di redistribuzione della popolazione carceraria negli istituti toscani in conseguenza delle differenziate situazioni di affollamento, pur nel rispetto di quanto previsto dall’art. 115 del regolamento di esecuzione e dei legami sociali e familiari dei detenuti;
f) allo svolgimento di azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano:

  • alla realizzazione, nei territori su cui insistono le strutture penitenziarie e di accoglienza per adulti e per minori, di tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant’altro possa essere utile per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolar lo svolgimento dell’attività lavorativa degli operatori;
  •  al reperimento di strutture idonee nell’ambito cittadino da destinare a istituti a bassa soglia di sicurezza per le donne detenute, con bambini conviventi;
  •  al reperimento di edifici o parti di edifici di civile abitazione nell’ambito cittadino da destinare a sezioni di semilibertà, come previsto dal comma 8 dell’art. 101 DPR 230/2000;
  •  al reperimento di strutture di accoglienza esterna atte all’alloggio di condannati in misura alternativa e/o dei familiari dei detenuti/condannati in visita;
  • alla individuazione di eventuali strutture idonee per lo svolgimento di attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti nella comunità;
  • alla promozione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista come previsto dal DLgs 272/89 che, con un’organizzazione di tipo familiare, tali da garantire la predisposizione di progetti personalizzati e mirati dal punto di vista educativo e che preveda la presenza anche di giovani non sottoposti a procedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

g) al sostegno per l’attuazione di un adeguato utilizzo negli Istituti penitenziari di fonti di energia alternativa per diminuire nel complesso l’inquinamento ambientale e realizzare un risparmio del consumo energetico e per l'introduzione nelle strutture Penitenziarie del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

2.   Tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale:

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e come tale va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione o limitazione della libertà personale. La Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia riconoscono che la salute va intesa come benessere psico-fisico strettamente legato alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all’interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minori, dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali e all’assistenza sanitaria ivi prestata.
In particolare la Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia concordano di assumere reciprocamente i seguenti impegni:
a) riconoscimento del principio di leale collaborazione interistituzionale, quale strumento essenziale per l’attuazione dei dettati normativi in tema di sanità penitenziaria, al fine di garantire contemporaneamente la tutela della salute e del recupero sociale dei detenuti;
b) riconoscimento e attuazione del principio della continuità dei percorsi assistenziali e terapeutici in conformità a quanto recepito nella prassi operativa del sistema sanitario regionale, garantendo tale continuità anche al momento dell’ingresso in istituto penitenziario, durante eventuali spostamenti dei detenuti tra vari istituti penitenziari della regione Toscana e nel momento della riammissione in libertà;
c) sostegno delle parti affinché all’interno dei Piani Integrati di ogni Società della Salute, attivate nelle singole ASL, siano previsti degli obiettivi specifici rivolti alle persone detenute o ristrette, in considerazione del valore fondamentale della salute e della rieducazione sociale;
d) attenzione, nel processo di attuazione del dettato normativo in merito al personale sanitario proveniente dal Ministero della Giustizia, ai profili professionali e dei ruoli svolti dai singoli operatori prevedendo anche corsi di formazione ed aggiornamento del personale di cui sopra nonché del personale dell’amministrazione penitenziaria.

Per quanto riguarda la prospettiva indicata dal DPCM del 1° aprile 2008, come definita nell’Allegato C, di superamento degli OPG e, nel caso della Toscana, dell’OPG di Montelupo F.no., le parti si impegnano a perseguire l’obiettivo della regionalizzazione assegnando progressivamente in toscana i soggetti internati residenti, con il parallelo progressivo trasferimento, fuori regione, di quelli provenienti da altri Bacini in modo da attivare un percorso virtuoso ed un coordinamento effettivo affinché ciascuna Regione si faccia carico dei propri internati attraverso i rispettivi servizi sanitari. A tal fine le parti si impegnano ad individuare una struttura penitenziaria da destinare al trattamento sanitario degli internati toscani, con una protezione penitenziaria esclusivamente perimetrale.
L’amministrazione Penitenziaria e la Regione Toscana concordano di valutare congiuntamente l’utilizzo degli Istituti attualmente destinati ai circuiti “attenuati” (ICATT) per tossico e alcool dipendenti, considerando realisticamente la possibilità di un loro utilizzo anche per nuove tipologie di detenuti.

3. Interventi trattamentali:

Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, siano essi adulti che minori, rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, ai sensi dell’ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali in termini coordinati ed integrati.

Per il perseguimento delle finalità trattamentali e per la realizzazione dell’obiettivo del reinserimento sociale previsto dalla carta costituzionale all’art. 27, le parti si impegnano pertanto ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le articolazioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore. Tale collaborazione verrà definita attraverso il protocollo operativo regionale di cui all’art. 2 .

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale e del recupero della devianza minorile, la Regione Toscana si impegna ad una concreta traduzione operativa di quanto previsto nella normativa vigente, e in particolare alla creazione di condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore.
Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale, in regime intra ed extramurario, o alle misure penali previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni, resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale rientrano nelle competenze, anche finanziarie, degli Enti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

3a. Rapporti con la famiglia

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a promuovere ogni progetto teso alla valorizzazione della dimensione familiare dei soggetti detenuti/internati o in misura alternativa, nel convincimento che un processo di cambiamento non possa compiutamente attuarsi prescindendo da una piena assunzione delle responsabilità legate al mantenimento/recupero di corretti rapporti familiari, con particolare riferimento a quelli genitoriali.
Le parti si impegnano in particolare a sviluppare, anche in collaborazione con organismi del volontariato o del terzo settore:

  • iniziative tese a favorire l’ospitalità delle famiglie dei detenuti provenienti da zone non vicine agli istituti di pena che ospitano i congiunti;
  •  tutte le azioni volte ad attrezzare, per lo svolgimento dei colloqui negli istituti penitenziari, spazi qualitativamente idonei, quali aree verdi o altre iniziative di particolare significato;
  •  specifico impegno viene assunto nei confronti della tutela dei diritti dei minori che si rechino a colloquio con i genitori detenuti con la predisposizione di locali idonei per l’attesa e l’intrattenimento dei figli minori.

Il Ministero e la Regione Toscana si impegnano in particolare a promuovere progetti tesi a garantire ai bambini inferiori ad anni tre conviventi con la madre detenuta le “…condizioni di vita adatte alle loro esigenze, in unità totalmente indipendenti e quanto più lontano possibile dall’ambiente carcerario ordinario...”, come specificato nella Raccomandazione del Consiglio di Europa R(2006)2.

3b. Attività culturali, ricreative e sportive

Il Ministero e la Regione Toscana promuovono, all'interno delle strutture penitenziarie, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, intese sia quale modalità di trattamento individualizzato ai sensi dell'articolo 1 della L. 354/75, che quale occasione per partecipare ad attività comuni da parte di gruppi di detenuti anche se di categorie diverse, come previsto dall'art. 14 della stessa legge, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.
Verrà favorita la partecipazione degli Enti locali e degli organismi pubblici, privati e del Terzo settore alla promozione e realizzazione delle attività all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
Il Ministero e la Regione Toscana affermano il comune impegno al potenziamento delle attività di socializzazione che permettano di attivare percorsi di riflessione per il detenuto attraverso progetti culturali ed artistici nel rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione.

3c. Istruzione

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti, e con riferimento alla LR 32/2002 e al Piano d’Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93/2006 , concordano sull’obiettivo di realizzare un sistema regionale integrato di formazione che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione Europea, l’esercizio del diritto all’apprendimento permanente da parte dei detenuti e dei soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa.

Le parti concordano sull’importanza di:

  • agevolare l'istituzione di corsi scolastici di ogni ordine e grado nonché di attività e corsi rispondenti ai principi del sistema di Educazione degli Adulti mediante l’organizzazione di corsi integrati di istruzione di base finalizzati alle particolari esigenze della popolazione detenuta;
  • definire programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, dando impulso alle commissioni didattiche istituite presso gli Istituti penitenziari (ex comma 6 dell’art. 41, del D.P.R. 230/00), e ai tavoli di concertazione regionale previsti dal comma 2 del medesimo articolo;
  • favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra le articolazioni regionali dell’Amministrazione penitenziaria per adulti e minori da un lato, ed i Centri Territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e le autorità scolastiche regionali, dall'altro;
  •  assicurare servizi di informazione e orientamento verso le future scelte di studio che tengano conto del retroterra culturale e linguistico dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie e, in generale, delle condizioni di accesso all’informazione degli interessati;
  • sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali opportunamente formati, sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;

Il Ministero si impegna a:

  •  individuare in ambito regionale, in accordo con la Regione e le Università, gli istituti e i servizi da destinare a sede di poli orientativi, scolastici e universitari;
  • adeguare alle esigenze didattiche, le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti per adulti e per minorenni;
  •  attuare negli Istituti penitenziari un'ottimizzazione organizzativa interna, che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza di corsi scolastici (artt. 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. 230/00).

La Regione Toscana nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche si impegna a:

  • dare impulso ai Centri Territoriali Permanenti per la realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
  •  sostenere ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
  •  a promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione dei minori e degli adulti competenti a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio, concertati con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri territoriali Permanenti; 
  •  promuovere azioni volte all’innalzamento del livello di scolarizzazione della popolazione adulta, diffondendo modelli didattico-organizzativi che utilizzino metodologie miste, e didattiche multimediali a distanza adattabili al contesto penitenziario;
  •  monitorare le attività svolte dai competenti Centri Territoriali Permanenti nei singoli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Toscana.


3d. Formazione Professionale e Lavoro:

Considerato che gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro coinvolgono in eguale misura sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.

In particolare le parti convengono sull’importanza di:

  • valorizzare la Commissione regionale prevista dall’art. 25 bis dell’ord. pen., quale tavolo di concertazione competente alla definizione di un piano triennale del lavoro penitenziario regionale, suscettibile di aggiornamenti annuali, in cui verranno individuate le tipologie di lavorazioni industriali e agricole da attivare o mantenere negli istituti penitenziari in riferimento alle esigenze di mercato presenti sul territorio regionale;
  •  valorizzare i contenuti: o del Protocollo Regionale sottoscritto il 16 Marzo 2004 dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Toscana con Federsolidarietà, Confcooperative Toscana, ARCST-LegaCoop, AGCI-Solidarietà Toscana in vista della realizzazione di Poli Industriali all’interno degli istituti penitenziari coinvolgendo altresì il Centro di Giustizia Minorile; o del protocollo con l’ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale), sottoscritto in data 19 marzo 2009; o del protocollo con l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, sottoscritto il 30 marzo 2009;
  •  dare impulso alle Commissioni previste dall’art. 20 dell’ord. pen. ed istituite presso ciascun Istituto  penitenziario, valorizzandone la competenza in ordine alla organizzazione del lavoro dei detenuti;
  •  implementare con la collaborazione dei Centri per l’impiego, una presa in carico dei detenuti ed internati, per la definizione dei loro curricula, finalizzati all’inserimento nelle graduatorie dell’istituto ed alla preparazione alla dimissione;
  •  promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. legge Smuraglia), monitorandone l'attuazione a livello del territorio regionale anche attraverso lo sviluppo delle politiche di inserimento al lavoro mediante percorsi di orientamento e professionalizzazione attuate in regime di sussidiarietà con le Province competenti; 
  •  coordinare ed incrementare ogni altra forma di incentivazione (borse lavoro, tirocini di orientamento e formativi, apprendistato professionalizzante, abbattimento degli oneri fiscali e/o previdenziali, punteggi preferenziali nell’attribuzione di finanziamenti) a favore delle imprese che assumono i soggetti menzionati, come pure nei confronti di minori che transitano nell’area penale interna ed esterna;
  • promuovere l’integrazione fra le offerte di istruzione e di formazione, anche mediante l’attivazione di moduli trasversali;
  • rendere disponibile ai soggetti menzionati l’intera offerta formativa esterna al carcere e presente sul territorio regionale, utilizzando a tale scopo gli strumenti della normativa vigente;
  • promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di lavorazioni interne agli istituti, nonché di laboratori di formazione-lavoro per i minori;
  • promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito del POFSE 2007-2013, con specifico riferimento agli assi III- Inclusione sociale, nonché agli obiettivi occupabilità, in favore di inserimenti lavorativi di soggetti e gruppi svantaggiati.

La Regione Toscana si impegna in particolare a: 

  •  assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale promossi e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale, mettendo a disposizione i dati qualitativi e quantitativi raccolti dall’Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
  •  promuovere attività, gestite anche con Enti locali, patronati e privato sociale, di consulenza, motivazione e orientamento al lavoro, a favore di condannati e/o sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria adulti e minori, cui possono accedere anche le imprese e la cooperazione sociale, per fornire informazioni su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali; 
  •  favorire la partecipazione dei soggetti menzionati e non ristretti in carcere a corsi professionali esterni, anche se non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.

 

3e. Religione

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, nella volontà di tutelare il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti Penitenziari, provvederanno a:

  • facilitare l'ingresso nelle strutture di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti e soggetti appartenenti a confessioni religiose anche diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00;
  • a facilitare la professione religiosa diversa da quella cattolica, anche relativamente agli aspetti relativi a cibo e preghiera;
  • a promuovere riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
  • a rendere disponibili libri e pubblicazioni a carattere religioso e traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose.


Art. 5
Esecuzione penale esterna

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana riconoscono, all’interno dell’unitarietà dell’esecuzione penale, la specifica valenza che l’ordinamento giuridico italiano e le raccomandazioni internazionali attribuiscono alle misure alternative alla detenzione ai fini del reinserimento sociale dei condannati e si impegnano a:

 

  •  sviluppare adeguate politiche sociali volte a favorire il processo di inclusione dei soggetti in misura alternativa e degli ex detenuti sul territorio e a favorire l’accesso degli stessi ai servizi esistenti in relazione ai bisogni propri o del proprio nucleo familiare; 
  • promuovere e valorizzare iniziative pubbliche e private di sostegno in favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi della libertà personale, ampliando così la possibilità di fruizione di suddette misure e assicurando il raccordo di tali iniziative con l’attività degli Uffici di esecuzione penale esterna
  •  promuovere e realizzare, in accordo con gli Enti Locali, Centri di Accoglienza o Comunità alloggio per l’esecuzione di affidamenti in prova al servizio sociale, detenzioni domiciliari, permessi premio, misure cautelari non detentive, a beneficio di soggetti privi di validi riferimenti esterni, sia familiari che ambientali;
  • promuovere ogni azione del Volontariato, del Servizio Civile e degli organismi del Terzo Settore che favorisca il trattamento degli ammessi alle misure alternative, e l’espletamento di attività socialmente utili da parte degli stessi;
  • promuovere azioni che prevedano il raccordo, anche istituzionale, fra le azioni sociali volte al sostegno della persona detenuta e quelle previste per le persone ex-detenute, al fine di prevedere un’azione di sostegno continuativa e raccordata anche nel passaggio dal fine pena al territorio;
  • favorire ogni azione del Volontariato, del Servizio Civile e degli organismi del Terzo Settore che assicuri un servizio di informazione a favore dei condannati in misura alternativa e degli ex detenuti;

Art. 6
Trattamento per i minori sottoposti a misure penali


All’interno della cornice più ampia degli accordi tra Ministero della Giustizia e Regione Toscana, particolare attenzione sarà posta allo sviluppo di modelli e pratiche di collaborazione nell’ambito della devianza giovanile. La caratteristica di persone in fase evolutiva pone infatti i minori in una condizione passibile di concreti processi di cambiamento e crescita, che impongono un investimento in termini di interventi, risorse e servizi specializzati.
Le parti affermano che , per questa fascia di popolazione, sono necessarie l'unitarietà e la globalità dell'intervento, ricomponendo sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.
Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di intervento nei confronti dell'utenza penale minorile, anche in attuazione delle competenze della sottocommissione ex art. 13 del Dlgs 272/’89.
In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di interventi congiunti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, associazioni artigiani, camere di commercio ed altro, per aumentare il grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei minori dell'area penale, con i seguenti obiettivi:

1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e lo spirito dell'Ordinanza del Ministero della Giustizia della P.I. n. 455/97, istitutiva dei Centri Territoriali di Educazione Permanente;
2. aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo del lavoro;
3. individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici normativi previsti per le imprese secondo la Legge 22 giugno 2000, n. 193 e il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87;
4. promuovere anche l'organizzazione di comunità educative in gestione mista con il Dipartimento Giustizia Minorile, come previsto dall' art. 10 D. Lgs. 272/89;
5. attivare  progetti di mediazione culturale all'interno dei Servizi Minorili progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative sia a favore dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sia a favore del personale, ai fini di migliorare la comunicazione e la comprensione della relazione, a fronte delle caratteristiche e delle specificità multietniche che contraddistinguono l'utenza minorile;
6. promuovere, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 272/89 e coinvolgendo gli enti locali e sub-regionali, programmi educativi di studio e formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive attraverso servizi diurni polifunzionali, ai quali è ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a procedimenti penali;
7. organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell'area penale.


Art. 7
Giustizia riparativa e mediazione penale

Il Ministero della Giustizia e la Regione concordano sulla necessità di attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, e in linea con le risoluzioni internazionali in materia, con particolare riferimento alla Racc. (2006)8 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in ordine alla tutela dei diritti delle vittime dei reati e dei loro familiari, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.
In particolare concordano con l’opportunità di istituire sportelli per le vittime dei reati che rispondano al diritto di informazione delle stesse, nonché di predisporre ogni misura atta a prevenire la vittimizzazione e a favorire ogni forma di tutela e solidarietà in loro favore .
Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, recependo le risoluzioni internazionali in materia ed in particolare la Raccomandazione n. (99)19 del Consiglio d’Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna – Aprile 2000, sull’importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, s’impegnano a favorire - in accordo con gli Enti Locali - l’istituzione di uffici di giustizia riparativa e mediazione penale – non settoriali - che facilitino l’attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittima e reo, promuovendo le necessarie iniziative formative per gli operatori di detti Uffici.
La Regione si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere e realizzare, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio e, tra questi, i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza, i Giudici di pace, i Centri di Servizio Sociale Adulti, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, azioni tese a offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alla giustizia, una nuova attenzione alla vittima e un’apertura costruttiva a spazi responsabilizzanti di impegno da parte degli autori di reato.


Art. 8
Progetti specifici

Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcuni soggetti, come donne e minori, stranieri, autori di reati sessuali, soggetti transgenders, internati in Opg, nei cui confronti è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative, convenendo che la qualità e la specializzazione degli interventi possa favorire una effettiva reintegrazione sociale.

8.a Detenzione femminile e minori conviventi

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana prendono atto della particolare complessità della condizione delle donne adulte e minori detenute, in misura alternativa e/o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e si impegnano a sviluppare progetti e iniziative che rispondano in modo specifico alle problematiche di genere.
Le parti si impegnano a sviluppare iniziative che favoriscano la fruizione dei benefici di legge per le donne con prole e a realizzare progetti specifici sulla tutela dei minori detenuti con la madre, monitorandone i risultati.
 
8.b Stranieri

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, siano essi adulti che minorenni.
Le parti:

  • si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti, i servizi interni offerti dall’Amministrazione penitenziaria, dall’Amministrazione della Giustizia Minorile, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti, così come le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione ed agli altri benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti;
  • concordano sull’opportunità di promuovere, valorizzare e agevolare i progetti di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 230/00, che svolgano azioni di consulenza e informazione per i condannati adulti e minorenni;
  •  si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena per adulti e minori della Regione, in tutte le lingue parlate nel carcere da detenuti stranieri.
  • si impegnano a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP. per minori e per adulti, con maggior presenza di detenuti stranieri;
  • si impegnano, infine, a favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.lg.vo 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza. Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto dell’acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro del Paese d'origine del condannato.

8.c Sex-Offenders

Il Ministero e la Regione Toscana si impegnano a collaborare al trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, attraverso la programmazione di progetti speciali che prevedano attività e iniziative idonee sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine dei soggetti interessati. Le parti si impegnano in particolare a favorire la formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti e dei servizi territoriali.

8.d Transessuali

Il Ministero e la Regione Toscana si impegnano a definire progetti trattamentali e sanitari a favore dei soggetti transgenders detenuti o in esecuzione di pena alternativa con particolare riferimento all’attivazione di gruppo di sostegno, un’assistenza sanitaria adeguata, senza discriminazione rispetto alla restante popolazione detenuta. Le parti si impegnano in particolare a favorire la formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti e dei servizi territoriali.


Art. 9
Benessere del personale

La Regione Toscana ed il Ministero, nel ribadire l'importanza del ruolo di tutti gli operatori dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile ai fini del trattamento dei condannati e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale degli stessi nel tessuto sociale.
La Regione si impegna a favorire e dare impulso a iniziative in ordine all’accesso ai servizi territoriali, a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
Si impegna altresì a facilitare soluzioni abitative da destinare al personale operante nel settore penitenziario, per agevolare i trasporti per il raggiungimento delle diverse sedi di servizio con particolare riferimento alle isole, e per l’apertura di asili aziendali comunque fuori dal perimetro degli Istituti di pena.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana affermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo e finalizzate a migliorare la qualità dei servizi prestati, la conoscenza linguistica e culturale dei detenuti e l’integrazione tra operatori, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate con le linee guida nazionali della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del 19 marzo 2008.
Le parti si impegnano, inoltre, a creare una rete di comunicazione e di informazione tesa a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.


Art. 10
Rete comunicativa

Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Toscana di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire con utile e periodica cadenza i dati aggiornati necessari alla programmazione delle attività convenute anche tramite le sue articolazioni territoriali.

La Regione Toscana, attraverso la Cabina di Regia Regionale Carcere di cui all’art. 2 ed ai rispettivi organismi competenti, si impegna ad attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali, strutture del Ministero della Giustizia e del Terzo settore, con funzione di banca dati, per poter fornire informazioni e rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.

La Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, per la razionale ed utile programmazione di interventi di inclusione sociale e di prevenzione e contrasto della devianza e della recidiva.


Art. 11
Mezzi finanziari

Il complesso delle iniziative e degli interventi, eccedenti le prestazioni di carattere ordinario, sono subordinate alla concessione di contributi mirati su ciascuna attività progettuale, da attivarsi in sede regionale o locale, su affidamento e con finanziamenti degli enti titolari proponenti, subordinandoli al rispetto integrale degli impegni previsti in un apposito piano di interventi.
Il Ministero e la Regione, nell’ambito delle proprie competenze si impegnano a far confluire le risorse previsti dalle vigenti leggi, al complesso delle azioni previste dal presente protocollo.
Le parti si impegnano a definire progetti di interesse comune che possono essere presentati alla Cassa Ammende presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e/o presentati nell’ambito dei Fondi Europei.

 

 

Art. 12
Monitoraggio e valutazione

La Regione e il Ministero, per il tramite del Provveditorato regionale e il Centro per la giustizia minorile, si impegnano a verificare congiuntamente e periodicamente, l’attuazione delle azioni ed iniziative previste nel presente protocollo, i risultati raggiunti e le modifiche che si rendono necessarie.
Si impegnano altresì a valutare congiuntamente lo sviluppo e l’integrazione del sistema territoriale attraverso una valutazione di qualità e la verifica degli standars quali-quantitativi dei servizi posti in essere.


Art. 13
Durata

Il presente Protocollo d’intesa diviene operativo a partire dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente atto sostituisce integralmente il Protocollo d’Intesa firmato in data 5/04/90 dalla Regione Toscana e dal Ministero di Grazia e Giustizia.

 

Firenze, lì 27 gennaio 2010

 

 

per il Ministro della Giustizia, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
f.to Dott. Franco Ionta           

per il Ministro della Giustizia, il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile
f.to Dott. Bruno Brattoli           

per la Regione Toscana, il Presidente
f.to Dott. Claudio Martini