Protocollo d’intesa tra - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) - 3 ottobre 2018

3 ottobre 2018

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÁ

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÁ

E

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia (in seguito denominato « Dipartimento » o « la Parte »), con sede in Roma, via Damiano Chiesa n.24 Codice Fiscale 97113870584, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Gemma Tuccillo, nella sua qualità di Capo Dipartimento;

E

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata « Agenzia » o « la Parte »), con sede in Roma, in via Salvatore Contarini 25 Codice Fiscale 97871890584, legalmente rappresentato dal dott. Leonardo Carmenati, nella sua qualità di Vice Direttore;

PREMESSE

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.125 e ss.mm.ii. sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, che all’art. 17 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;

VISTO che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 l’Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla Legge 125/2014;

VISTO che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 17 l’Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli artt. 1 e 2 della Legge 125/2014;

VISTO che ai sensi dell’articolo 23 della citata Legge 125/2014, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà, sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all’Agenzia, le Amministrazioni dello Stato;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 24 della richiamata Legge istitutiva, l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato, alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della suddetta Legge;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è stato adottato lo Statuto dell’Agenzia (di seguito, lo “Statuto”), la quale, fatti salvi i compiti attribuiti dalla Legge istituiva al MAECI, svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 49/87, nonché ogni altra funzione indicata dall’articolo 17 della Legge n. 125/2014;

VISTO che tra i compiti istituzionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità vi è la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi dei minori entrati nel circuito penale;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs 28 luglio 1989 n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88” che si fonda sui principi della minima offensività del processo e della non interruzione di processi educativi in atto, della residualità della detenzione, dell’adeguatezza delle misure alla personalità e alle esigenze del minore, della de-stigmatizzazione, dell’attitudine responsabilizzante e della  restituzione del minore al suo contesto ambientale d’appartenenza.

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, con il quale è stato istituito il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità che esercita le funzioni attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti, nonché la gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;

VISTE le Regole sull’amministrazione della giustizia minorile (c.d. Regole di Pechino) adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985;

VISTA la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel 1989;

VISTE le Linee guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile (c.d. Regole di Riyadh) adottate il 14.12.1990;

VISTE le Regole dell’Avana adottate con una risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU nel dicembre 1990, che stabiliscono standards minimi di riferimento cui ci si deve ispirare per la protezione dei minori privati della libertà personale;

VISTA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

VISTA la Raccomandazione CM/Rec (2008)11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti.

VISTA la Raccomandazione CM/Rec(2010)1, del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che definisce come Probation il sistema delle sanzioni e misure eseguite in area penale esterna;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

VISTA la Raccomandazione CM/Rec (2017)3 – sulle sanzioni e misure di comunità adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;

PRESO ATTO che, nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGS) è compreso l’obiettivo di promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile e garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli;

CONSIDERATO che il Documento triennale di programmazione e indirizzo della Cooperazione Italiana 2017-2019 ribadisce la centralità dell’accesso alla giustizia e del pieno rispetto dei diritti umani per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e, in particolare, per la costruzione di processi di pace, democratizzazione e inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione, con uno specifico riferimento all’importanza di valorizzare l’expertise italiana in materia di giustizia minorile;

CONSIDERATO che il sistema penale minorile italiano è uno dei più avanzati al mondo, soprattutto per l’attenzione da esso riservata al benessere del minore autore di reato;

CONSIDERATO che le attività di carattere internazionale costituiscono parte rilevante dell’impegno del Dipartimento per la tutela e la promozione dei diritti dei minori autori di reato;

CONSIDERATO che il Dipartimento è da tempo impegnato in attività di scambio di buone prassi, ricerca e formazione in ambito europeo e internazionale;

CONSIDERATO che il Dipartimento ha collaborato direttamente con le amministrazioni centrali di altri Paesi al fine di sostenere lo sviluppo di strutture nazionali di Giustizia Minorile e di realizzare percorsi formativi su tematiche relative al Processo penale per i minorenni;

CONSIDERATO che il Dipartimento partecipa a Tavoli presso le istituzioni dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa e delle agenzie sovranazionali impegnate nella tutela dei diritti dei minori;

CONSIDERATO che il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità persegue il proprio mandato anche attraverso studi e ricerche sulla condizione minorile e sulla devianza, nonché attraverso la elaborazione e attuazione di politiche di sostegno all’adolescenza e che le competenze acquisite possono risultare utili nello sviluppo di attività di cooperazione internazionale;

CONSIDERATA l'importanza, per il miglioramento dell'efficacia stessa dell'aiuto e il rafforzamento dell'impatto complessivo dell'azione internazionale del Paese in questi campi, di una migliore interazione e sinergia tra l'Agenzia e il Dipartimento;

RITENUTA opportuna una sinergia tra l’Agenzia e il Dipartimento, nell’ambito di iniziative bilaterali e/o promosse da Organizzazioni della Società Civile e/o realizzate tramite Organizzazioni Internazionali tra le quali OHCHR (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani), UNICEF, UNODC, UNHCR (Alto Commissionario per le Nazioni Unite per i rifugiati), CRC (Comitato sui diritti dei minori) e dall’Unione Europea, l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e l’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Presidenza italiana 2018);

RITENUTO fortemente auspicabile altresì l’ulteriore allargamento a forme di programmazione congiunta, di confronto preventivo e di dialogo strutturato sugli stessi temi con tutti gli attori, profit e no profit del Sistema Italia, anche al fine di evitare duplicazioni e di ottenere un effetto leva sugli interventi attuati;

CONSIDERATA opportuna l’assistenza reciproca per la partecipazione a convegni e per i contatti con Organizzazioni Internazionali e Paesi Donatori sulle tematiche connesse a iniziative in materia di giustizia e diritti umani;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Finalità)

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, disciplinano le modalità di collaborazione e coordinamento per lo scambio di informazioni e buone pratiche, anche al fine di giungere all’identificazione e alla realizzazione di iniziative nel settore della giustizia e della tutela dei diritti umani. Tali attività dovranno essere svolte in attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e degli impegni assunti dall’Italia con l’adesione alle convenzioni internazionali, sulla base dei criteri di efficacia, economicità e trasparenza e dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio.

ART. 2
(Attività)

Ai fini di cui all’articolo 1, le Parti concordano sulla necessità di stabilire un partenariato sistemico, fondato sulla condivisione di informazioni ed esperienze e sulla programmazione e realizzazione congiunta di interventi, per promuovere obiettivi comuni e potenziare la complementarietà e la sinergia delle rispettive azioni. Tale partenariato riguarderà le seguenti attività:

  1. condivisione delle rispettive pianificazioni sui temi di comune interesse, che consenta di valorizzare le best practices italiane e di massimizzare l’impatto dell’azione del Sistema Italia;
  2. identificazione di specifici programmi e progetti innovativi da realizzarsi congiuntamente, anche ricorrendo a risorse dell’Unione Europea, delle istituzioni finanziarie internazionali e delle organizzazioni multilaterali. In particolare, definizione di programmi destinati ai minori di nazionalità non comunitarie presenti nel sistema penale minorile italiano, attraverso un percorso che comprenda, durante la misura penale, l’acquisizione di competenze professionali e, nel Paese di origine, il sostegno socio-psicologico volto a garantirne il reinserimento socio-lavorativo nel contesto di provenienza;
  3. cooperazione tecnica e metodologica al fine di condividere e beneficiare delle conoscenze e professionalità specifiche di ciascuna delle Parti, ivi compresa la messa a disposizione dei propri tecnici per attività di scambio e di assistenza tecnica, anche attraverso l’invio in missione all’estero di operatori ed esperti;
  4. rafforzamento del Sistema Giustizia Minorile nei Paesi extracomunitari nel rispetto degli standard internazionali adottati in materia, coinvolgendo le istituzioni competenti, la società civile e il settore privato;
  5. collaborazione operativa per l’attuazione di iniziative delle Parti, che saranno disciplinate in dettaglio da specifiche convenzioni. A tale proposito l’Agenzia, quale soggetto attuatore delle politiche di cooperazione allo sviluppo, ove necessario e concordato, potrà mettere a disposizione la propria rete di uffici all’estero, così come potrà fare il Dipartimento con le proprie strutture, ai fini dell’accoglienza di rappresentanti dei Paesi partner che effettuano viaggi di studio in Italia nell’ambito dei programmi finanziati dall’Agenzia sul canale multilaterale e bilaterale;
  6. istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la supervisione,  il supporto, il monitoraggio e verifica delle  attività oggetto del presente Protocollo. Tale Gruppo di lavoro sarà composto da personale del Dipartimento e dell’Agenzia, fino a un massimo di 3 unità per ciascuna parte, i cui nominativi saranno indicati dalle Parti con successiva comunicazione. Le riunioni del Gruppo di lavoro potranno essere aperte alla partecipazione di altro personale opportunamente individuato dalle Parti, con funzione di osservatore, con particolare riguardo ai membri del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU). Il Gruppo di lavoro, da attivarsi su richiesta motivata delle Parti, avrà tra i suoi compiti principali: i) l’individuazione di nuovi canali di collaborazione istituzionali in ambito bilaterale e multilaterale; ii) l’elaborazione di una strategia comune nel cui quadro orientare e identificare interventi da realizzare congiuntamente; iii) la facilitazione del dialogo strutturato su strategie e programmi attuati dalle Parti nei rispettivi Paesi di intervento, favorendo la predisposizione di Linee Guida condivise, la programmazione congiunta di iniziative nei Paesi d’interesse e la  condivisione di un cronogramma delle attività da realizzare; iv) la facilitazione dell’attuazione di assistenza tecnica e scambio di operatori tra le Parti, compreso l’invio in missione di esperti e tecnici nell’ambito delle iniziative di comune interesse delle Parti realizzate attraverso vari canali di finanziamento; v) la facilitazione del monitoraggio dei progressi nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti nel quadro dei singoli interventi e, più globalmente, nel quadro del presente Protocollo;
  7. partecipazione e realizzazione di eventi, attività e tavoli di lavoro, in sede nazionale e internazionale e ogni altra forma di collaborazione concordata tra le Parti;
  8. organizzazione di visite in Italia di delegazioni straniere e di visite all’estero di delegazioni  e/o rappresentanti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Qualsiasi azione sviluppata nel quadro del presente Protocollo è soggetta alle procedure interne delle Parti, nonché all'approvazione formale dei rispettivi organi decisionali.
Il presente Protocollo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti, nei confronti di terze Parti.

ART.  3
(Riservatezza e Pubblicità)

In conformità con le normative vigenti, tutte le informazioni condivise nell’ambito di questo Protocollo sono strettamente confidenziali e possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state date. Tali informazioni e i documenti giustificativi devono, per la durata del Protocollo e fino alla sua cessazione, essere conservati in un luogo sicuro, non essere pubblicati, comunicati, utilizzati o diffusi senza il preventivo consenso scritto tra le Parti.
Le Parti si impegnano a sviluppare una strategia di comunicazione comune a supporto di questo Protocollo. Ciascuna Parte si impegna a citare l'altra Parte nelle comunicazioni pubbliche che indicano un possibile intervento realizzato in partnership. Qualsiasi iniziativa di comunicazione attuata nell’ambito del presente Protocollo, o progetti comuni (articoli, pubblicità, conferenze stampa, comunicati stampa, etc), deve ricevere l'approvazione preventiva dell'altra Parte.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si fa rimando al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (informative sul trattamento dei dati personali).
Nel rispetto della normativa vigente, i diritti di proprietà intellettuale saranno tutelati e garantiti tra le Parti, durante lo sviluppo delle attività di cooperazione di cui al presente Protocollo.

ART. 4
(Referenti del Protocollo)

Ciascuna Parte conviene di individuare un referente per l’inoltro della corrispondenza relativa al presente Protocollo.
Per il Dipartimento, il referente è individuato nella persona di Dott.ssa Donatella Caponetti, via Damiano Chiesa, 24 – Roma Tel. 0668188269, e-mail: donatella.caponetti@giustizia.it - PEC: ucd2.dgmc@giustiziacert.it
Per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il referente è individuato nella persona del dott. Emilio Ciarlo, via Salvatore Contarini 25, Roma; Tel.: 06.32492225 e-mail: emilio.ciarlo@aics.gov.it  - PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it

ART. 5
(Costi)

Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

ART. 6
(Entrata in vigore, durata, proroga e modifica del Protocollo)

Il presente Protocollo sarà efficace, ex lege, dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti per una durata di tre (3) anni.
L’eventuale proroga potrà essere concordata tra le Parti, tramite scambio di comunicazioni ufficiali. Non è ammessa la proroga tacita.
Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo e, in questo caso, la sua validità perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, a partire dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne nei casi in cui, di comune accordo, le Parti dovessero concordare un termine diverso.
Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

ART. 7
(Risoluzione delle controversie)

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione e dall’attuazione del presente Protocollo saranno risolte attraverso negoziati diretti tra le Parti.
Il foro territorialmente competente rimane, ex lege, quello di Roma.

Stipulato in Roma, il 3 ottobre 2018, in quattro (4) copie originali in lingua italiana.

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

Agenzia Italiana per la Coperazione allo Sviluppo
p. il Direttore Il Direttore vicario
Leonardo Carmenati