Protocollo d’intesa tra il Centro giustizia minorile Tribunale per i minorienni e Procura della Repubblica di L'Aquila per la costituzione di un ufficio di giustizia riparativa e mediazione penale - 4 giugno 2018

4 giugno 2018


PROTOCOLLO
per la costituzione di un Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione penale
TRA

Centro giustizia minorile per Lazio Abruzzo e Molise, il Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e Ufficio Servizio Sociale Minorenni di L’Aquila

PREMESSA

La mediazione si configura come un percorso innovativo di intervento nella gestione dei conflitti, in quanto attraverso di essa, da un lato, si attribuisce maggiore responsabilità alle parti, dall’altro, si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contrasto, con l’aiuto del mediatore, quale terzo indipendente e neutrale, al fine di ricomporre il conflitto ristabilendo una comunicazione e consentendo l’elaborazione delle cause e dei motivi che hanno originato il conflitto medesimo.
In ambito giudiziario minorile la mediazione assume anche un significato educativo molto forte ed ha lo scopo di diffondere forme diverse di risanamento e di riparazione del conflitto, anche quando lo stesso è degenerato in reato.

Per quanto concerne l’indagato/imputato minorenne la mediazione  vuole avviare o rinforzare il percorso di responsabilizzazione per l’esercizio di capacità positive volte a riparare il danno prodotto nei confronti della vittima, confinata dall’attuale normativa ai margini anche del processo penale minorile.

La mediazione penale consente, infatti, alla vittima di esprimere in contesto neutrale e protetto il proprio vissuto personale rispetto alla offesa subita e di ridurre i sentimenti di insicurezza e di rabbia generati dall’evento reato.

Le finalità proprie del Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità prevedono l’esecuzione delle misure penali disposte dall’Autorità giudiziaria minorile e la promozione, in collaborazione con altri partners istituzionali, di iniziative destinate anche alla prevenzione della delinquenza minorile.

L’attività di mediazione nel contesto del procedimento penale minorile e sotto l’egida dell’Autorità Giudiziaria  deve:

  • Dare centralità alla vittima di reato, soprattutto se minorenne, rafforzare i diritti, il sostegno, la tutela delle vittime, evitando il rischio di una vittimizzazione secondaria, intimidazioni e ritorsioni.
  • Favorire l’assunzione di responsabilità da parte del minorenne  attraverso la riparazione delle conseguenze del reato e, dove possibile, la riconciliazione con la vittima.
  • Favorire interventi intesi a ristabilire la sicurezza ed il legame sociale, riducendo il livello di conflittualità e violenza presenti nel contesto locale.

La strategia della mediazione costituisce un servizio in favore della comunità locale per il ruolo attivo esercitato dalla vittima, soprattutto se minorenne, e per il riconoscimento sociale dei suoi interessi  e diritti, ma corrisponde anche  alle esigenze evolutive del minore offensore, perché ne favorisce l’acquisizione del senso di responsabilità.

Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ed il Dipartimento di Giustizia Minorile di Comunità necessitano del supporto di professionalità specifiche e/o agenzie esterne all’Amministrazione della Giustizia che collaborino ed offrano uno spazio specifico dedicato alla mediazione.

A tal fine  si prevede la costituzione di un Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale.

La collaborazione tra il Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e tutti i partners istituzionali del presente accordo può favorire la condivisione di strumenti scientifico-culturali e di pratiche operative connesse all’attività della mediazione, creando –a livello locale–  una cultura di tale strategia di intervento.

CONSIDERATO  che:

  • nell’ambito del procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzione ed il risarcimento del danno cagionato dal reato, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 448/1988;
  • nel medesimo DPR 448/88 all’art. 9 viene consentito, come è noto, al Pubblico Ministero Minorile e/o al Giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell’indagato o dell’imputato, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere di esperti;
  • nel quadro di tale normativa, l’Autorità procedente, dopo aver raccolto un’ammissione sostanziale del fatto da parte del giovane, può chiedere al Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale un giudizio sulla fattibilità di un incontro tra autore e vittima del reato;
  • nell’ambito della sospensione del processo e messa alla prova ex mart. 28 DPR 488/88 è previsto che il Giudice possa impartire prescrizioni al minore, dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa;
  • nella circolare del febbraio 1999 dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile vengano predisposte le linee di indirizzo su: “l’attività di mediazione nell’ambito della Giustizia Penale Minorile”;
  • nell’ambito del coordinamento in materia di Mediazione Penale Minorile in data 30.4.2008 il Capo Dipartimento della Giustizia Minorile emanava le nuove Linee Guida in ordine alla Mediazione Penale.


RICHIAMATE

  • La “Dichiarazione di Vienna” del 2000 che ha posto nuovi orientamenti, che vanno a rafforzare l’evoluzione in atto nella concezione di un giustizia che oltrepassi l’attenzione al reo in termini  rieducativi e ponga l’accento alla risoluzione del conflitto tra vittima, reo e comunità.
    In particolare ai paragrafi 27 e 28 tale dichiarazione richiede ai diversi Stati membri di introdurre, entro il 2002, “strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale, a supporto delle vittime, tecniche di mediazione e di giustizia ripartiva” e di “ incoraggiare lo sviluppo di politiche di giustizia ripartiva, procedure e programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori del reato, della comunità e di tutte le altre parti”;.
  • La Direttiva 2012/29 U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione Quadro 2001/2010/GAI del 15.3.200;
  • Le Linee Guida del Consiglio d’Europa del 17.12.2010 per una “ Giustizia a misura del minore”.Questo ampio documento interdisciplinare richiama tutti i propri precedenti atti, tra i quali meritano particolare attenzione le due seguenti Raccomandazioni: - la R 2003 (20) sulle “Nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della Giustizia Minorile” adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 24.09.2003 che, tra i principali obiettivi annovera la necessità di occuparsi delle esigenze e dell’interesse delle vittime, non solo in chiave di diversio - mediazione- riparazione dei danni ed indennizzo delle vittime – la R 2008 (11), sulle “ Regole europee per i minorenni autori di reato destinatari di sanzioni o di misure”
  • La Raccomandazione relativa alla mediazione  in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nr. R (99) 19 adottata il 15.09.\1999. Le Linee Guida  CEPE (Strasburgo, il 7 dicembre 2007) per la sua migliore attuazione       
  • La Raccomandazione CM/REC 2017che detta “in  materia di Giustizia ripartiva nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle vittime dei reati, è previsto che condannati e indagati debbano attivarsi per riparare al pregiudizio arrecato alle parti offese ed alla comunità. In specie, è precipuo compito dei Servizi di Probation incentivare l’accesso alla giustizia ripartiva

CONSIDERATO

che pratiche di giustizia ripartiva nel settore minorile potrebbero trovare diversi spazi di applicazione nella normativa vigente e in particolare:

  • Art. 9 DPR 448/88 che prevede l’acquisizione di elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
  • Art.27 DPR 448/88 che prevede di non esercitare l’azione penale in caso di tenuità del fatto e occasionalità del comportamento sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori e la persona offesa.
  • Art.28 DPR 448/88 che prevede la sospensione del processo e Messa alla Prova quando il giudice ritiene di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova. In tal caso affida il minore ai servizi minorili della giustizia per attività di osservazione, trattamento e sostegno e può impartire prescrizioni dirette a riparare, specie in materia penale minorile, le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
  • D. Lgs, n. 272/1989, relativo alle norme di attuazione del codice di procedura penale minorile e in particolare l'art. 27, comma 2 lett. d. in cui si dice che il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: "le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa";
  • Art. 169 c. p. che prevede il perdono giudiziale per i minori di anni diciotto, qualora il giudice ritenga che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati in relazione, tra l'altro, anche della condotta e vita del minore antecedente e susseguente al reato.
  • Art. 555 del codice di procedura penale che attribuisce al Giudice, quando il reato è perseguibile a querela, la facoltà di tentare una conciliazione fra querelante e querelato.
  • L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 47, comma 7: "Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima e del suo reato", applicabile anche alla libertà controllata (artt. 56 e 75 L. 24 novembre 1981 n. 689):
  • Decreto legislativo n. 274 del 28.8.2000 che nelle competenze penali del Giudice di Pace ha introdotto la possibilità di adottare strumenti dì riparazione e mediazione;

ACCERTATO CHE

Il DPR. n. 448/88 art. 6 stabilisce che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia.    
nell'ambito della Giustizia sempre più emerge la necessità di prevedere accanto alla giustizia retributiva e riabilitativa, una modalità di tipo riparatorio, che funga da ponte tra i soggetti del conflitto a seguito della commissione del reato;
il Ministero della Giustizia - Dipartimento  Giustizia Minorile di Comunità - ha interesse ad incentivare sempre più percorsi di giustizia riparativa, anche nell'ambito della messa alla prova (art. 28 DPR 448/88), nel territorio di competenze dell’USSM di L’Aquila;
pervengono al Servizio Sociale per i Minorenni L’Aquila richieste di attività di giustizia ripartiva tra autore e vittima di reato, nell'ambito della sospensione del processo e messa alla prova, da parte del Tribunale per ì Minorenni di L’Aquila;
le parti. in reciproco accordo, ritengono di poter intervenire per evitare che il divario tra i confliggenti - anche in considerazione della presenza di un minorenne - aumenti e divenga fonte di ulteriore disagio e conflittualità, aprendo un canale comunicativo e riconciliativo che riconosca alla vittima un ruolo attivo e che permetta al contempo al reo di riconoscere la propria responsabilità e gli effetti del proprio comportamento illecito;

PRESO ATTO

che sussiste tra i firmatari del presente protocollo d’intesa la consapevolezza dell’utilità dell’intervento di mediazione penale tra vittima ed autore del reato, al fine di garantire il riconoscimento di uno spazio dedicato alla vittima, soprattutto se minorenne, ulteriormente vittimizzata dal sistema penale;

VISTO

il Documento di programmazione 2018 del Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise nel quale è stato presentato il progetto Mediares, approvato e finanziato dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità con nota 15795 del 29.03.18, con il quale si prevede primariamente di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Tribunale per i Minorenni e la Procura per i Minorenni di L’Aquila (percorrendo l’ipotesi di coinvolgere nella sottoscrizione anche l’Ente Regione Abruzzo ed altri Enti locali) con contestuale azione volta all’individuazione di Associazione, a cui affidare il servizio di “mediazione penale” per l’anno 2018, che operi nell’ambito territoriale abruzzese e con comprovata esperienza nell’ambito della mediazione penale, a cui affidare il servizio e che dovrà assicurare:

  • organizzazione attività formativa su “mediazione dei conflitti e la cura delle relazioni in ambito penale” (in raccordo con tutte le istituzioni interessate es. TM, Procura, avvocati, enti territoriali e terzo settore)
  • sviluppo, strutturazione, monitoraggio e supervisione di specifica metodologia d’intervento (lavoro integrato con gli Assistenti Sociali USSM ed UEPE)
  • realizzazione di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa con presa in carico di circa 10 situazioni inviate in art. 28 o in art 9 DPR 448/88 senza preclusioni per tipo e gravità di reato, presso sede/i dell’Associazione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Costituzione dell’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale

Alla luce di quanto affermato in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti convengono sulla necessità di istituire, in forma sperimentale, nella regione un Ufficio di giustizia ripartiva e mediazione penale.

ART. 2
Istituzione coinvolte

L’Autorità Giudiziaria Minorile dell’Abruzzo si impegna ad individuare nell’iter processuale, specifici percorsi per i soggetti che possono beneficiare dell’attività di mediazione, a dare la disponibilità per interventi in corsi di formazione ed aggiornamento.
Il Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise (CGM Roma) si impegna a diffondere le iniziative volte ad affermare la cultura della giustizia ripartiva e della mediazione penale ed a promuovere l’attivazione di un Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale, nello specifico provvedendo all’individuazione ed affidamento dell’attività a soggetto esterno, esperto in attività di mediazione penale, noto per la già comprovata collaborazione e professionalità nei Servizi della Giustizia e che sia in grado di mettere a disposizione un’adeguata sede in ambito regionale, facilmente accessibile dall’utenza ed esterna ai locali degli uffici giudiziari minorili ed a quelli dell’Amministrazione della Giustizia.
Il CGM si impegna altresì a far partecipare il personale in servizio nell’ambito territoriale dell’UEPE di Pescara, previa condivisione con UIEPE Roma, alle attività formative in materia di mediazione dei conflitti e cura delle relazioni in ambito penale, sociale e scolastico ed a incontri per lo sviluppo, strutturazione e monitoraggio di specifica metodologia d’intervento (lavoro integrato con gli Assistenti Sociali USSM ed UEPE).
Le parti firmatarie si impegnano ad attivare rapporti di collaborazione con la Regione Abruzzo, le Amministrazioni Comunali, Enti pubblici, fondazioni e soggetti del privato sociale per la stipula di eventuali ulteriori protocolli ed accordi volti ad implementare e sostenere, anche logisticamente e finanziariamente l’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale di cui all’articolo 1.

ART. 3
Destinatari

L’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale, di cui all’Art.1, si farà carico delle richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria Minorile per procedimenti riguardanti minori e giovani adulti di competenza della A.G. minorile dell’Abruzzo.

ART. 4
Compiti dell’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale

Sono demandate alla competenza dell’istituendo Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale le seguenti attività:

  • esame  delle richieste dell’Autorità Giudiziaria e verifica  fattibilità intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali con le parti interessate;
  • conduzione degli incontri tra le parti;
  • offerta di un servizio a favore della vittima del reato, degli autori di reato, delle famiglie delle vittime e degli autori di reato, nonché della comunità di appartenenza;
  • collaborazione con l’Ufficio di  Servizio Sociale per Minorenni del Ministero della Giustizia, in particolare nella prima fase di acquisizione del consenso;
  • gestione della riparazione concordata tra le parti anche in accordo con i servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia che si impegnano a restituire all’autorità giudiziaria inviante l’esito dell’attività di riparazione;
  • trasmissione dell’esito della mediazione alla Magistratura inviante  e all’ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia con l’eventuale indicazione dei casi in cui la mediazione si è conclusa con un impegno del minore a svolgere le attività di riparazione diretta o indiretta;
  • osservanza scrupolosa del segreto professionale, come previsto nella norme vigenti in materia.

ART. 5
Autorità inviante e modalità delle segnalazioni

Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila  si impegnano a segnalare all’USSM di L’Aquila, per la successiva attivazione dell’intervento dell’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale, tutte le situazioni per le quali valutino opportuna un’attività di mediazione penale.
L’iniziativa per intraprendere l’attività di mediazione penale è di competenza della Magistratura requirente e/o giudicante anche su segnalazione dell’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia, della Polizia Giudiziaria delegata per l’audizione della persona offesa e l’interrogatorio.
Il Mediatore dell’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale effettuerà una valutazione circa l’esistenza delle risorse e delle condizioni di fattibilità dell’intervento e quindi, in caso positivo, procederà all’intervento di mediazione.

ART. 6
Requisiti e composizione dell’Associazione a cui affidare il servizio

L’Ente/Associazione, a cui verrà affidato il servizio, deve essere accreditata per la gestione dei conflitti e con esperienza ultraquinquennale nonché avere la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo. Al suo interno deve operare personale con funzioni di mediatore che sia in possesso di titolo di qualifica o attestato di esperto in mediazione penale conseguito, con specifica formazione, presso istituzioni universitarie o enti di formazione accreditati nonché esperienza nello specifico campo penale.

ART. 7
Formazione degli operatori

L’ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione curerà incontri di sensibilizzazione e formazione  in materia di ”mediazione dei conflitti e la cura delle relazioni in ambito penale” e per lo sviluppo, la strutturazione, il monitoraggio e la supervisione di specifica metodologia d’intervento (lavoro integrato tra Assistenti Sociali USSM ed UEPE)

ART. 8
Composizione dell’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale

La composizione dell’Ufficio dovrà prevedere la compresenza di almeno due esperti in mediazione penale in possesso dei requisiti di cui all’art.6 e di un numero sufficiente di operatori  per assicurare una adeguata presa in carico dei minori/giovani adulti segnalati

ART. 9
Impegni delle Istituzioni riguardo le attività di Giustizia riparativa e Mediazione penale

Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila si impegnano

  • ad incaricare l’USSM di L’Aquila per la verifica dell’invio della possibile utenza all’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale
  • a dare piena disponibilità a partecipare gratuitamente, in qualità di relatori alle attività di formazione e aggiornamento

Il Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise si impegna a sostenere il finanziamento relativo pari a euro 15.400 (come da progetto approvato dal DGMC) per il primo anno ed a presentare apposita richiesta in fase di programmazione al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità per il proseguo dell’attività dell’Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale per le successive due annualità, salvo finanziamenti dovessero pervenite da parte degli Enti locali abruzzesi.
L’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di L’Aquila curerà l’invio dei casi in mediazione, i rapporti con l’Autorità Giudiziaria sulle attività svolte di mediazione e loro esiti, la promozione dell’integrazione operativa tra i Servizi Sociali locali, gli operatori della Giustizia Minorile in Abruzzo e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pescara e le attività divulgative e di rendicontazione sociale.

ART. 10
Commissione di verifica

E’ prevista una commissione di verifica composta da: Presidente del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila o persona dallo stesso designata, dal Procuratore della Repubblica presso il T.M: di L’Aquila o persona dallo stesso designata, dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Roma o persona dallo stesso designata.
L’Ufficio di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale elaborerà rapporti quadrimestrali per documentare l’attività ponendo in evidenza le problematiche e avanzando risoluzioni e proposte per il proseguo dell’intervento. Tale rapporto sarà oggetto di attenzione della Commissione di Verifica.

ART. 11
Durata dell’accordo

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata della sperimentazione, così come definita nel progetto Mediares approvato, salvo disdetta motivata dalle parti o per proroga a seguito ulteriore finanziamento ovvero coinvolgimento di nuovi partners istituzionali interessati all’oggetto dell’accordo.

L’Aquila lì 4 giugno 2018

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni d’Abruzzo

Il Procuratore della Repubblica c/o T.M. di L’Aquila

Il Dirigente del Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise

Il Direttore dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di L’Aquila