Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di TREVISO e l'Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot onlus - 21 ottobre 2016

21 ottobre 2016

TRIBUNALE DI TREVISO

Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot onlus

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.3 L.67/2014.

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma dì trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che l’art.1 del decreto ministeriale 8 giugno 2015 n.88, emanato a norma dell’art. 8 della l.28 aprile 2014 n.67 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che L’Ente  Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot  Onlus, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale e con provvedimento Delibera del Consiglio di Amministrazione del  07/09/2016 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto,  Presidente del Tribunale di Treviso,  giusta la delega ministeriale e l’Ente Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot Onlus , nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Fiorot Silvano conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente,  previa  valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che nr. 1 ammesso presti la sua attività non retribuita in favore della collettività.  L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Accompagnamento pazienti oncologici presso le sedi di terapia
  • Manutenzione struttura e magazzino
  • Aiuto manifestazioni a favore delle attività dell’associazione

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto,  fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e dì impartire le relative istruzioni.
Trattasi di: Cal Mario, vicepresidente dell’Associazione.
Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot Onlus  garantisce  la  conformità delle  sedi  in  cui  il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza  e  di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso   appositi   dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e  morale  dei  soggetti  in  messa  alla  prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i soggetti ospitati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli  infortuni  e le malattie  professionali,  nonché  riguardo  alla  responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti  ammessi  al  lavoro  di  pubblica utilità' sono a carico dell’ Ente presso cui viene  svolta  l'attività  gratuita  a  favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

Art. 6

Lo svolgimento del lavoro di pubblica  utilità  ha  inizio  nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e  inserite  nel  programma per la messa alla prova  e  si conclude nel termine  indicato  dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di  procedura penale. La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.
Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte  dell'orario  giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente  ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione  giustificativa.
L'impedimento allo svolgimento  della  prestazione  di  pubblica utilità  dipendente  dalla temporanea impossibilità  dell'ente ospitante a riceverla  in  un  determinato  giorno od orario  sarà comunicato,  anche  per  le  vie  brevi,  dall'ente  all'ufficio di esecuzione penale esterna  competente.  Il  recupero  dell'orario  di lavoro viene effettuato per ore intere e mai per frazioni di ora.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative rendono  disponibili al  funzionario  incaricato  dallo UEPE tutte  le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze. Redigono, se richieste, relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Si impegnano a segnalare tempestivamente al UEPE eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del soggetto in messa alla prova, rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Nelle relazioni periodiche  e  conclusive  sull'andamento  della messa alla prova di cui  all'articolo 141-ter, commi 4 e 5,  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’UEPE riferisce anche della  regolarità  della  prestazione del lavoro di pubblica utilità. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione,  ne  dà  immediata  comunicazione  al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater  del  codice penale.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile tacitamente salvo espresso recesso da parte di uno degli Enti aderenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, all’Ordine degli Avvocati di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e inviata al sito web Giustizia.it per la pubblicazione.

Treviso,  21 ottobre 2016

Per l’Ente
Il Legale Rappresentante
Fiorot Silvano

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Aurelio Gatto