Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA e il Comune di Palazzolo Acreide - 28 luglio 2016 - 15 giugno 2022

15 giugno 2022

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992

Premesso

che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale del Tribunale di Siracusa, delegato

E

L’Ente COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE, con sede in Palazzolo Acreide, P.zza Del Popolo 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore SALVATORE GALLO, nato a Palazzolo Acreide il 27.08.1965,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Lavori di giardinaggio e pulizia spazi ed edifici comunali
  2. Sorveglianza e manutenzione edifici comunali
  3. Utilizzo automezzi comunali (per autisti provvisti di idonea patente di guida)
  4. Attività nei servizi turistici

Art. 2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

  • Salvatore Giarratana, dipendente del comune di Palazzolo Acreide (Ufficio Tecnico Comunale) per l’attività di cui al n. 1, 2 e 3;
  • Giovanni Belfiore, responsabile del Servizio Turistico del comune di Palazzolo Acreide, per l’attività di cui al n. 4.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna, altresì, affinchè i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 15 giugno 2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
Il Sindaco pro-tempore Salvatore Gallo

IL MAGISTRATO
Storaci dott.ssa Giuseppina

 

TRIBUNALE DI SIRACUSA

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE


Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.
 

Premesso

che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del del Tribunale di Siracusa, dott.re Antonio Maiorana

E

Il Comune di Palazzolo Acreide in persona del suo Sindaco pro-tempore, dott. Carlo Scibetta,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
 

Art. 1

L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n°2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. lavori di giardinaggio e pulizia dei viali della villa comunale;
  2. lavori di pulizia dei viali e sistemazione angoli a verde presso il cimitero comunale;
  3. attività nei servizi turistici.

Art.2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Soggetti sotto indicati le persone incaricate a coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

  1. geom. Salvatore Giarratana, dipendente del comune di Palazzolo Acreide responsabile della villa comunale per l’attività di cui al n. 1;
  2. sig. Giuseppe Caia, dipendente del comune di Palazzolo Acreide addetto alla custodia del cimitero comunale, per l’attività di cui al n. 2;
  3. sig. Giovanni Belfiore, responsabile del Servizio Turistico del comune di Palazzolo Acreide, per l’attività di cui al n. 3.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I Soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Siracusa, 28 luglio 2016

 

IL SINDACO
Carlo Scibetta

IL MAGISTRATO
Giuseppina Storaci