Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SIRACUSA ed il Comune di Augusta - 8 luglio 2016 - 29 settembre 2021

29 settembre 2021

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’ente firmatario (o l’organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale,

E

Comune di Augusta, con sede in via Principe Umberto 89 ad Augusta, Codice Fiscale: 81002050896, Partita IVA.: 00288910896, in persona Sindaco e come tale legale rappresentante dott. Giuseppe Di Mare nato il 29.8.1977 ad Augusta e-mail sindaco@comunediaugusta.it PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Il Comune di Augusta consente che n. 20 soggetti, di cui contemporaneamente non più di n 5, svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, indagati o imputati ammessi alla messa alla prova.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n°2, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

Il Comune di Augusta informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l’attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso il Comune di Augusta le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

  • prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con
  • particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, centri culturali;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  • prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Il Comune di Augusta si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Il REFERENTE/TUTOR per le suesposte attività è individuato nella seguente persona dell’ing. Carmelo Bramato

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

Il Comune di Augusta garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Il Comune di Augusta comunicherà all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

Il Comune di Augusta consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente/associazione si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Il Comune di Augusta si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell’art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’indagato/imputato all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente/associazione.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29 settembre 2021

IL MAGISTRATO
dott.ssa Storaci Giuseppina

IL Sindaco del Comune di Augusta
dott.Di Mare Giuseppe

 

 

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

  • che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
  • che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.
  • che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale del Tribunale di Siracusa

E

Comune di Augusta, con sede in via Principe Umberto 89 ad Augusta, Codice Fiscale: 81002050896, Partita IVA.: 00288910896, in persona Sindaco e come tale legale rappresentante dott. Giuseppe Di Mare nato il 29.8.1977 ad Augusta e-mail sindaco@comunediaugusta.it PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

  • L’ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
  • prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, centri culturali;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  • prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art.2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR: Ispettore capo di P. M. Domenico Sicuso.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna, altresì, affinchè i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 29 settembre 2021

L MAGISTRATO
dott.ssa Storaci Giuseppina

IL Sindaco del Comune di Augusta
dott.Di Mare Giuseppe

 

 

TRIBUNALE DI SIRACUSA

COMUNE DI AUGUSTA

Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art.168 bis c.p.

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell’art. 168 bis comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 comma 1 D.M. 88/15 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;

che l’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

si conviene e stipula quanto segue

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Giuseppina Storaci, presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente pro tempore del Tribunale di Siracusa dott. Antonio Maiorana

E

Il Comune di Augusta in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Maria Concetta Di Pietro o suo delegato
 

Art. 1

Il Comune di Augusta consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n° 3 indagati o imputati ammessi alla messa alla prova.
L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’UEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
 

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture del Comune le seguenti attività rientranti oltre che nei settori di impiego indicati dall’art. 2 comma 4 del D.M. 88/2015 anche nell’attività di supporto all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

TUTOR: Ing. Carmelo Bramato.

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’UEPE.
 

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e del Comune, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.
 

Art. 4

Il Comune garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico del Comune che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, il Comune potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
 

Art. 5

Il Comune comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE incaricato del procedimento l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3 comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinques c.p.p..
Il Comune consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico che l’ente si impegna a predisporre.
L’UEPE informerà il Comune sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Comune si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’UEPE.
 

Art. 6

I referenti di cui all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’indagato/imputato all’UEPE che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 D. L.,vo 28.7.1988 n. 271.
 

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
 

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del Comune, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 comma 3 D.M. 88/2015.
 

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anno cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenchi degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al DAP – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 8 luglio 2016

IL DELEGATO DEL SINDACO
n. q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI AUGUSTA
(Avv. Lucia Cipriano)

IL MAGISTRATO
( Storaci dott.ssa Giuseppina)