Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di LECCE e Comune di Zollino - 13 maggio 2011

13 maggio 2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

Convenzione con il Comune di Zollino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 2 d.m. giustizia 26.3.2001

PREMESSO

che varie disposizioni di legge (fra le altre: art. 54 D. Lgs. 274/00; art. 73, comma 5-bis DPR n. 309/90; artt. 186, c. 9-bis e 187 c. 8.bis c.d.s.) prevedono che il Giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato, in luogo della pena tradizionale, la sanzione del lavoro di pubblica utilità (secondo le modalità ed alle condizioni di legge);

che il lavoro di pubblica utilità (L.P.U.) consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero nelle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 116 DPR n. 309/90;

che, ai sensi dell’art. 2 D.M. 26.3.2001, la prestazione di lavoro viene svolta a favore di persone affette da virus HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti, extra-comunitari, ovvero nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale, in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato, ovvero ancora, ai sensi degli artt. 186 e 187 c.d.s., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;

che, a norma del citato art. 2 D.M. 26.3.01, l’attività lavorativa non retribuita è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale o suo Delegato nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le Associazioni presso le quali può essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità;

che, ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis DPR n. 309/90, nonché degli artt. 186, c. 9-bis e 187 c. 8-bis c.d.s., con la Sentenza o il Decreto penale di condanna il Giudice incarica l’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di verificare l’effettivo e corretto svolgimento del L.P.U., in ordine al quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione e, a sua volta, il Presidente del Tribunale ha delegato il dott. Roberto Tanisi, Presidente della seconda Sezione Penale;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il Lavoro di Pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalla normativa di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Roberto Tanisi, -delegato Presidente del Tribunale di Lecce -, giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante Dott. Francesco Mario Pellegrino, Sindaco pro.tempore , nato il 2 agosto 1962 a Zollino;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti:

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig. Luigi Costa, addetto dipendente Servizi Sociali, telef.0836/600003- fax 0836/600645 –servizisociali@comune.zollino.le.it;
Sig. Danilo Tondi, addetto all’ufficio Polizia Municipale, 0836/600003- fax 0836/600645 - vigili@comune.zollino.le.it

L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Lecce (Piazza Mazzini n.42 tel. 0832/312147, e-mail uepe.lecce@giustizia.it), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dal 13 maggio 2011, e si intende tacitamente rinnovata per analogo periodo di tempo, salvo disdetta ad opera di una delle parti contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Lecce, 13 maggio 2011

Il Presidente del Tribunale Delegato
Dott. Roberto Tanisi

Il Sindaco
Dott. Francesco Mario Pellegrino