Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di TREVISO e l'Ente Associazione Il Pesco di Mogliano Veneto - 24 maggio 2016

24 maggio 2016

 

TRIBUNALE DI TREVISO

ENTE A.P.S. IL PESCO DI MOGLIANO V.TO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO AI SENSI DELL’ ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N.67 E DELL’ ART.1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N.88
 

Premesso

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma dì trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che l’art.1 del decreto ministeriale 8 giugno 2015 n.88, emanato a norma dell’art. 8 della l.28 aprile 2014 n.67 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che L’Ente Associazione il Pesco di Mogliano V.to, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale e con provvedimento Delib. G.C. n. 04 del 19/05/2016 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto, Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega ministeriale ed l’Ente Associazione Il Pesco di Mogliano V.to , nella persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Tochet Giuliana, conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che un imputato ammesso all’istituto della “messa alla prova” presti la sua attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. prestazioni di lavoro per; finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
  3. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico,inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
  5. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e dì impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Associazione Il Pesco di Mogliano V.to garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i soggetti ospitati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità' sono a carico dell’ Ente presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

Art. 6

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.
Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa.
L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato per ore intere e mai per frazioni di ora.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative rendono disponibili al funzionario incaricato dallo UEPE tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze. Redigono, se richieste, relazioni che documentino l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Si impegnano a segnalare tempestivamente al UEPE eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del soggetto in messa alla prova, rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronica.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’UEPE riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile tacitamente salvo espresso recesso da parte di uno degli Enti aderenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, all’Ordine degli Avvocati di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e inviata al sito web Giustizia.it per la pubblicazione.

Treviso, 24 maggio 2016

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Dott. Aurelio Gatto

Per l’Ente Associazione il Pesco di Mogliano V.to
Il Legale Rappresentante
Giuliana Tochet