Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale e il Comune di PERUGIA - 17 maggio 2016

17 maggio 2016

TRIBUNALE DI PERUGIA

E

COMUNE DI PERUGIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 20 14, n. 67 e dell'art. 2 comma l del D.M. 8 giugno 201 5, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giusti zia , o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato ai presidenti dei tribunali la stipula delle convenzioni previste dall'art. 2, comma l del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che il Comune di Perugia firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle nome di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione.

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Aldo Criscuolo Presidente del Tribunale di Perugia, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Perugia, nella persona del legale rappresentante Andrea Romizi, nato a Perugia il 9 febbraio 1979 ad Assisi, Codice fiscale RMZNDR79B09A475A. si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n.8 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 10, collocate presso: Palazzo Grossi, piazza Morlacchi, 23; Pian di Massiano, 1, Strada S. Lucia; Via Mazzini, 6; Palazzo della Penna, Via Podiani, 11; Via Idalia, l; Via delle Prome, Via Pennacchi; Via Monteripido; San Sisto, Viale S. Sisto; Piazza danti, 28.
L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e l'avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015 presso le seguenti strutture dell'Ente: Area Risorse Ambientali• Smart City e Innovazione; U.O. Edilizia Scolastica, Verde e Sport; U.O. Manutenzioni e Decoro Urbano; UO. Acquisti e Patrimonio; UO. Attività culturali, Biblioteche e Turismo; V.O. Servizi alla Persona.
Qualora i soggetti da accogliere siano in possesso di specifiche competenze o professionalità, potranno essere adibiti anche ad ulteriori servizi dell'ente.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Ai fini della definizione del programma di trattamento, l'Ente definisce un apposito accordo individuale sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell'ente, nel quale si indica:

  • il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto dal lui incaricato;
  • la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti;
  • l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale;
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo (secondo il fac-simile allegato) è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento.
Come stabilito dalla normativa vige nt e, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88120 15 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, lente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'imputato che verrà impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'ente che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'en te, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all'U.E.P.E il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
l referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, tra smettendo una volta acquisita la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art 3, comma 6 del Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, approvato con Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 20;5, n. 88. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di Esecuzione Penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alle prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n.88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna nonché all'ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Perugia, 17 maggio 2016

Il Preside del Tribunale
Aldo Criscuolo

Il Rappresentante dell’Ente
Andrea Romizi