Assegnazione alloggi a titolo oneroso - Casa circondariale - TERNI - 18 dicembre 2023 - Scheda di sintesi

 


TERMINE presentazione delle domande : 2 gennaio 2024
PROROGA
DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 10 GENNAIO 2024
ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 25 GENNAIO 2024

 

 

Pubblicazione del 21 dicembre 2023

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA CIRCONDARIALE DI TERNI

 

BANDO DI CONCORSO N. 2 DEL 18/12/2023 ALLOGGI DEMANIALI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO AI SENSI ART. 6 DPR 314/06

Assegnazione a titolo oneroso n. 2 alloggi c/o Istituto Penitenziario di TERNI

LA DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI TERNI

  • Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314 Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007);
  • Visto il P.D.G. n.0364857 del 21.11.2018 recante “nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui all’art.6 del DPR 314/06”;
  • Visto le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03/03/2017;

PUBBLICA

Il presente bando per l’assegnazione, a titolo oneroso, di n. 2 alloggi siti in Via DELLE CAMPORE 32, presso la Casa Circondariale di Terni, composto da:
PIANO TERRA: n.1 cucina, n. 1 bagno, n.1 ripostiglio, n.1 salone, n.1 garage;
PIANO PRIMO: n. 1 bagno, n. 3 stanze da letto.

Il tutto con superficie convenzionale di mq. 128 (più 172,50 mq di pertinenze) pari ad un canone mensile di Euro 220,09. (aggiornato a canone ISTAT 2018)
Il predetto canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente.

PUNTO 1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DISPONIBILI:

 L’ unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

  1. ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO:

per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi  punti 0.25

L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.

  1. ANZIANITA’ DI SEDE:

per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi

  • sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando  punti 0,50
  • altra sede di servizio situata entro i 50 km da dove è ubicato l'immobile posto a bando punti 0,25                                                                                                                              

La distanza chilometrica è calcolata tramite sistemi informatici presenti su internet, percorso più veloce.
L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio, alla scadenza del bando, nella sede ove è ubicato l'immobile (entro i 50 km) ed è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario.

  1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (oltre al titolare):

Per ogni componente convivente punti 0.50

Incrementati di ulteriori punti 1,00 se trattasi di conviventi a carico

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi o naturali riconosciuti e dai figli adottivi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.

Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

  1. PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE

DISABILI:

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104, presente nel nucleo familiare prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:

  1. persona con handicap (art. 3, comma l, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti  1,00
  2. persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21 Legge n. 104/1992) : (compreso richiedente, coniuge/convivente):punti 1,50
  3. persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n.104/1992),  (compreso richiedente,  coniuge/convivente) : punti 3,00

 PUNTEGGIO SITUAZIONE REDDITUALE ISEE:

  1. da 0 a 8000 euro punteggio 8;
  2. da 8001 a 11000 euro punteggio 7;
  3. da 11001 a 14000 euro ponteggio 6:
  4. da 14001 a 17000 euro punteggio 5;
  5. da 17001 a 20000 euro punteggio 4;
  6. da 20001 a 23000 euro punteggio 3;
  7. da 23001 a 26000 curo punteggio 2;
  8. da 26001 a 29000 curo punteggio 1;
  9. oltre i 29001 punteggio 0.
  1. PARITA’ DI PUNTEGGIO:
  • a parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede;
  • a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento alla composizione del nucleo familiare;
  • a parità di punteggio per composizione nucleo familiare, prevarrà il maggior punteggio relativo alla presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili;
  • a parità di punteggio della presenza dei componenti del nucleo familiare di persone disabili, prevarrà la situazione economica documentata tramite I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Punto 2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l’assegnazione dell’unità immobiliare in oggetto, redatta in carta semplice, con l’utilizzo esclusivo dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autenticata – utile ai fini dell’attribuzione del punteggio -, alla segreteria di questa Direzione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di affissione dello stesso in bacheca (02/01/2024).

Della emanazione del bando deve essere altresì data notizia anche al personale assente a qualsiasi titolo.

 Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza di esso verrà protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Farà fede al fine dell’accettazione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare all’assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato o in forma diversa da quella richiesta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente.

Decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione, si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale di competenza.

Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l’attribuzione del relativo punteggio, unitamente alla domanda di partecipazione, devono prodursi, in originale o copia autentica, i seguenti documenti previsti dal P.D.G.  n.0364857 del 21.11.2018 :

  1. Dichiarazione di presenza, tra i componenti del nucleo familiare di persona disabile con relativa certificazione sanitaria che dovrà essere prodotta mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 della Legge 104 /92.
  2. Autocertificazione (corredata da copia di documento di identità) dalla quale risulti l’assenza di cause di esclusione dal procedimento di assegnazione degli alloggi demaniali previste dal punto 3 del bando.
  3. Autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) ai sensi degli artt. 40 e 74 del D.P.R. 445/2000, modificati ex art. 15 della legge 183/2011, dell’attestazione del possesso dei titoli di cui al punto A 1,2,3,5, del cit. PDG n. 0364857 del 21.11.2018, dovrà essere prodotta dagli interessati compresa la “qualità di convivenza a carico”, che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l’applicazione del punteggio. Nell’ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall’esercente la patria potestà o tutela.
  4. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, circa la presenza o meno di cause di esclusione, previste dalla lettera C del cit. P.D.G.

Punto 3. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 314/2006, è escluso dall’assegnazione dell’alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro Ente Pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l’immobile sia ubicato nella località sede di servizio e sia distante non oltre 30 km. dal confine comunale.

E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La titolarità, a titolo di concessione in uso, di un alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di eventuali diverse unità abitative messe a bando, previo impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio a concorso; il predetto sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti. Alla scadenza della concessione il personale che ha usufruito di un alloggio di servizio di cui agli artt. 5-6 del DPR 314, potrà partecipare al nuovo bando, ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti.

Non saranno dichiarati assegnatari, ancorché utilmente collocati in graduatoria, coloro i quali abbiano reso dichiarazioni non veritiere o prodotto una falsa documentazione.

Si rammenta che qualora dovesse risultare che l’assegnazione o l’inserimento in graduatoria dell’aspirante assegnatario è stato conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione si procederà, nei confronti dell’assegnatario, alla revoca dell’assegnazione fatte salve le eventuali conseguenze di natura civile, penale ed amministrativa.

Punto 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 6, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni quattro a decorrere dalla data di immissione  in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna, che dovrà comunque intervenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Il concorrente che non prenda possesso dell'alloggio nel termine sopra indicato è considerato rinunciatario.

Alla scadenza dei quattro anni, la concessione può essere rinnovata per ulteriori quattro anni in costanza  dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione e/ o di aggravamento  delle condizioni del nucleo familiare (punti 3 e 4 lettera A del PDG); allo scopo, l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di rinnovo    almeno tre mesi  prima  della  scadenza  del termine della concessione,  autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 314/ 2006, la concessione non può comunque eccedere il termine complessivo di otto anni; in presenza di documentate particolari esigenze personali e familiari, quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di particolari situazioni economiche   connesse alla infermità di un convivente, essa può essere prorogata per un ulteriore biennio, non rinnovabile.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione.

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:

  1. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
  2. concessione dell'alloggio in uso a terzi:
  3. sopravvenuto accertamento   della     mancanza   delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione. Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze   dell'Amministrazione penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio o comando presso altre   Amministrazioni, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 31 4/2006; sospensione dal servizio da almeno 6 mesi; distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6;
  4. mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art. 8 del D.P.R. n. 314/2006.

Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza   dalla   concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria l'accertato conseguimento   delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere odi falsa documentazione.

I Provveditorati regionali provvedono, pertanto, ad attivare i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n.  445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla   Direzione Generale del personale e delle risorse, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione. In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n. 241/1990.

In caso di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006. Per tutto il periodo di occupazione   dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al    pagamento di una indennità di occupazione "sine titulo" corrispondente al canone, calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca   dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate, ed agli oneri accessori.     

 Punto 5  TRASMISSIONE DEL BANDO AD ALTRE SEDI
Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria   entro i 50 km dalla sede ove sono ubicati gli immobili  posti a bando, per consentire al personale interessato ivi in servizio la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale.

Data 18/12/2023

IL DIRETTORE
Luca Sardella