COPROGETTAZIONE - REINSERIMENTO SOCIALE delle persone sottoposte a misure penali nei territori di Venezia, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE - CIG 9326896E0D - Scheda di sintesi


DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige/Südtirol

Avviso 13 gennaio 2023 -  Accordo di collaborazione
 

Accordo di collaborazione relativa a procedura non competitiva di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per la progettazione e realizzazione in partenariato pubblico/privato sociale di azioni ed interventi nel campo del sostegno di persone in esecuzione penale esterna.

Numero CIG 9326896E0D

TRA

1.l’Ufficio lnterdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) di Venezia, Ente capofila dell’Accordo di partnership istituzionale pubblica, stipulato in data 18 luglio 2022, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra i seguenti enti e organismi pubblici o di diritto pubblico del territorio per la coprogettazione e successiva gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, di servizi e interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna, rappresentato da Ottavio Casarano, nato a Bari il 25/03/1967, in qualità di Dirigente responsabile, domiciliato nella sede dell’ufficio in Venezia Mestre via Dante n. 97, di seguito nel presente atto indicato anche solo come “UIEPE” o “ente capofila dell’accordo di partnership rete istituzionale” o “partner istituzionale”:

  1. Comune di Venezia;
  2. Comune di Padova;
  3. Comune di Rovigo;
  4. Università degli Studi di Venezia;
  5. Università degli Studi di Padova;

E

2. l’Associazione Temporanea di Scopo, composta dai seguenti soggetti privati senza finalità di profitto:

  • COOPERATIVA Giuseppe Olivotti scs onlus, con sede legale nel Comune di Mira (VE), Via Nazionale n. 57, Partita Iva 01514790276 e Codice Fiscale 01514790276, rappresentata da Paci Gionata, nato a Vinci (FI) il 11/03/1971, elettivamente domiciliato presso la sede della cooperativa;
  • COOPERATIVA Orizzonti scs, con sede legale nel Comune di Padova, Via Salboro n. 22/B, Partita Iva 03837490287 e Codice Fiscale 03837490287, rappresentata da Yassin Ala, nato in Israele il 28/08/1971, elettivamente domiciliato presso la sede della cooperativa;
  • COOPERATIVA Centro Italiano di Solidarietà di Treviso cs onlus, con sede legale nel Comune di Treviso, Via S. Artemio n. 16/A, Partita Iva 02508720261 e Codice Fiscale 0250872026, rappresentata da Sartorato Luca, nato a Treviso il 27/09/1965, elettivamente domiciliato presso la sede della associazione;
  • ASSOCIAZIONE Centro Italiano di Solidarietà di Belluno onlus, con sede legale nel Comune di Belluno, Via Rugo n. 21, Partita Iva 00817420250 e Codice Fiscale 93002900251, rappresentata da De Bortoli Gigetto, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 26/02/1942, elettivamente domiciliato presso la sede della associazione;
  • ASSOCIAZIONE Migranti onlus, con sede legale nel Comune di Padova, Via Vescovado n. 29, Partita Iva 0430830282 e Codice Fiscale 92121410283, rappresentata da Sergio Palma, nata a Cava de Tirreni (SA) il 29/08/1956, elettivamente domiciliata presso la sede della associazione;
  • COOPERATIVA Irecoop Veneto scs, con sede legale nel Comune di Padova, Via Savelli Giovanni n. 128, Codice Fiscale 80037180280, rappresentata da Sartori Giovanni, nato a Verona il 20/01/1952, elettivamente domiciliato presso la sede della cooperativa;
  • COOPERATIVA Co.Ge.S. don Lorenzo Milani scs, con sede legale nel Comune di Venezia Mestre, Viale San Marco n. 172, Codice Fiscale 01323010288, rappresentata da Benvegnù Angelo, nato a Mirano (VE) il 14/05/1958, elettivamente domiciliato presso la sede della cooperativa;
  • ASSOCIAZIONE Equilibero APS-ASD, con sede legale nel Comune di Pieve del Grappa (VI), Via Sant’Antonio n. 27, Codice Fiscale 92208090289, rappresentata da Galiazzo Massimo, nato a Padova il 21/01/1972, elettivamente domiciliata presso la sede della associazione;
  • COOPERATIVA Stella Polare scs onlus, con sede legale nel Comune di Padova, Via Vaccari n. 11, Partita Iva 04210030286 e Codice Fiscale 04210030286, rappresentata da Guzzo Ruggero, nato a Enego (VI), il 07/02/1963 elettivamente domiciliato presso la sede della cooperativa;
  • ASSOCIAZIONE Leonardo Da Vinci OVD, con sede legale nel Comune di Teolo (PD), Via Sant’Antonio n. 100, Codice Fiscale 91015550287, rappresentata da Babetto Roberto, nato a Padova il 02/06/1972, elettivamente domiciliato presso la sede della associazione;

avente come capofila e rappresentata da Cooperativa Giuseppe Olivotti scs onlus, con sede legale nel Comune di Mira (VE), Via Nazionale n. 57, Partita Iva 01514790276 e Codice Fiscale 01514790276, rappresentata da Paci Gionata, nato a Vinci (FI) il 11/03/1971, elettivamente domiciliato presso la sede della cooperativa, di seguito indicata anche solo come "ATS" o "partner progettuale".

PREMESSO che

l’UIEPE, nell’ambito delle politiche di incremento e qualificazione delle misure e sanzioni di comunità, ha programmato la riorganizzazione, in logica progettuale, del sistema di alcuni servizi, interventi e azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in misura penale esterna, e la revisione delle modalità di progettazione e gestione degli stessi allo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali forme contrattuali di affidamento dei servizi, i rapporti nella sussidiarietà ed i relativi strumenti di relazione, con l’obiettivo di consolidare e implementare una rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa attraverso l’attivazione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di forme di coprogettazione e di partenariato pubblico/privato sociale;

in coerenza con tale orientamento programmatico e recependo le linee di indirizzo dipartimentali, l’UIEPE ha inteso fare ricorso allo strumento della coprogettazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30.3.2001 e dell’art. 55 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 per la progettazione, organizzazione e gestione di alcuni servizi ed interventi di inclusione sociale di soggetti in misura alternativa;

nell’ottica del potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra il mondo della esecuzione della pena, le istituzioni pubbliche e la società civile, l’UIEPE si è fatto promotore della conclusione di un accordo ex 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con enti e organismi pubblici o di diritto pubblico operanti nel territorio di riferimento, in aree aventi attinenza con i bisogni delle persone in misura alternativa, allo scopo di attivare una rete istituzionale per l’avvio e la gestione del predetto processo di coprogettazione e per l’attuazione dei servizi e interventi coprogettati in modalità di partenariato pubblico-privato sociale;

l’accordo è stato sottoscritto in data 18 luglio 2022 e allo stesso hanno aderito, con l’UIEPE, ente promotore, individuato quale ente capofila, i seguenti soggetti pubblici del territorio:

  1. Comune di Venezia;
  2. Comune di Padova;
  3. Comune di Rovigo;
  4. Università degli Studi di Venezia;
  5. Università degli Studi di Padova;

il Dirigente responsabile dell’UIEPE, in quanto Ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale, ha disposto l’indizione di una procedura, ad evidenza pubblica, di tipo non competitivo, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro, operanti nei territori della Città di Venezia, della Città metropolitana di Venezia, delle città di Treviso, Belluno, Padova, Rovigo e relativi territori provinciali, a definire in modo partecipato un progetto sociale di rete di servizi ed interventi e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 449;

in data 19 luglio 2022 è stato pubblicato l’Avviso di indizione dell’istruttoria pubblica di coprogettazione, contenente: la descrizione degli obiettivi, delle attività, delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e i criteri-guida della coprogettazione in apposito Documento Preliminare della Coprogettazione allegato all’avviso stesso e corredato dal Piano Finanziario Preventivo; i costi e le risorse della coprogettazione; le modalità e le fasi di svolgimento dell’istruttoria pubblica; i requisiti e le modalità di partecipazione; i criteri di valutazione delle proposte progettuali; la procedura di selezione dei concorrenti e altre disposizioni regolative del procedimento di istruttoria pubblica di coprogettazione;

con Decreto n. 51/2022, emesso in data 23/09/2022, il Dirigente responsabile dell’UIEPE ha disposto la ammissione alla fase della coprogettazione di tutti i partecipanti in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e le cui proposte progettuali hanno conseguito nella graduatoria, predisposta dalla Commissione di valutazione, il punteggio minimo di idoneità prescritto dall’art. 10 comma 4 dell’avviso pubblico;

tutti i partecipanti ammessi hanno provveduto, così come prescritto dall’avviso pubblico, a riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita in forma scritta, finalizzata alla coprogettazione e alla successiva stipula dell’accordo procedimentale di collaborazione per la gestione, in partenariato pubblico-privato sociale, dei servizi e interventi coprogettati;

ha avuto quindi luogo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico, partendo dalle proposte progettuali selezionate e tenendo conto dei profili e degli aspetti di tali proposte giudicati migliori dalla Commissione di valutazione, la fase di elaborazione del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, in forma concertata tra il Dirigente responsabile dell’UIEPE, assistito dai tecnici di progetto dell’Ufficio e degli enti dell’accordo di rete istituzionale, e il rappresentante legale dell’ATS, assistito da referenti tecnici di progetto dei soggetti partecipanti, che ha avuto come esito la produzione condivisa del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, corredato, come sua parte integrante, dal Piano economico-finanziario della coprogettazione;

alla conclusione della fase di coprogettazione ha fatto seguito, secondo la previsione dell’art. 4 dell’avviso pubblico, la base di negoziazione tra il Dirigente responsabile dell’UIEPE, assistito dai tecnici di progetto dell’Ufficio e degli enti dell’accordo di partnership istituzionale, e il rappresentante legale dell’ATS, assistito da referenti tecnici di progetto dei soggetti partecipanti, dei contenuti della collaborazione e del partenariato per la cogestione del progetto definitivo che ha avuto come esito la elaborazione di uno schema, integralmente condiviso dalle parti, di accordo procedimentale di collaborazione da stipularsi in forma di convenzione;

con Decreto n. 53, emesso in data 16/11/2022 dal Dirigente responsabile dell’UIEPE ai sensi dell’art. 11, comma 4 bis, della legge 241/1990, sono state approvate le risultanze del procedimento di istruttoria pubblica di coprogettazione. In particolare con detto provvedimento dirigenziale, conclusivo del procedimento di istruttoria pubblica:

  1. è stata accertata e dichiarata la regolarità dell’istruttoria pubblica di coprogettazione;
  2. sono stati approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l’attività di coprogettazione e il piano economico-finanziario che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. è stato approvato lo schema di accordo procedimentale di collaborazione e ne è stata disposta la stipula in forma di convenzione;
  4. è stato assunto impegno di spesa a carico del bilancio dell’ente capofila della partnership istituzionale

VISTI

  • l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
  • gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
  • l’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
  • l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi dì affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
  • l’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • l’articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
  • l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
  • l’articolo 55 del lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
  • il 12º e 54º considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 02.2014 sull‘aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4º, 5°e 114º considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
  • la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario dì Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 — 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
  • la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione — Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
  • il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali — Spunti di approfondimento”;
  • il Titolo Il, Capo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
  • la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
  • l’art 73, comma 5bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
  • la Raccomandazione 2010/1 del Consiglio d’Europa in materia di probation;
  • l’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1999 n. 468”
  • gli articoli 180, comma 9bis e 187, comma 8bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
  • dall’art. 165 del Codice Penale e dall’art. 18bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 — CONTENUTO, OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE

  1. La presente convenzione ha per contenuto l’accordo di collaborazione, conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione, tra la Partnership Istituzionale pubblica di cui all’accordo sottoscritto in data 18 luglio 2022, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, composta dagli enti e organismi pubblici o di diritto pubblico dei territori della Città di Venezia, della Città metropolitana di Venezia, delle città di Treviso, Belluno, Padova, Rovigo e relativi territori provinciali, avente quale capofila l’UIEPE, e l’Associazione Temporanea di Scopo composta dai soggetti del Terzo Settore in premessa indicati, avente quale capofila “Giuseppe Olivotti soc.coop.soc. onlus”, per la organizzazione e gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, di servizi ed interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna, secondo il progetto definitivo della coprogettazione (Allegato 1), il relativo piano economico-finanziario (Allegato 2) e l’elenco voci di costo componente costi standard (Allegato 3), allegati come parti
  1. L’ accordo di collaborazione di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 agosto 1990 241 e dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di sostegno, sovvenzione e collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale (ATS) un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione sociale di coprogettazione e attuazione dell’intervento.
  2. Funzione dell’accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la coprogettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull’assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

  1. L’accordo di collaborazione ha la durata di anni uno, con opzione di rinnovo di pari durata, per non più di due volte, alle condizioni di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Al termine di detto periodo la convenzione sarà sottoposta a valutazione che avrà per oggetto la verifica:
    1. dell’efficacia degli interventi esperiti;
    2. della disponibilità delle risorse finanziarie pari a quelle disponibili per la prima annualità, necessarie per la prosecuzione degli interventi;
    3. della possibilità di una implementazione del progetto - nei limiti del 20% dell’importo complessivo annuale della coprogettazione, pari a € 18.106,78 - e di un potenziamento della rete di enti pubblici disponibili a partecipare alla co-progettazione, previa integrazione dell’accordo interistituzionale ex 15 l. 241/1990;
    4. della possibilità di un potenziamento ed implementazione degli interventi, susseguente ad eventuali incrementi delle variabili di cui alle lettere precedenti, ferme restando l’estensione territoriale, le linee progettuali e gli obiettivi della
  2. La verifica di cui alla lettera b. dovrà essere effettuata nei trenta giorni antecedenti la data di scadenza annuale della co-progettazione, onde procedere:
    1. al rinnovo della convenzione (ove si renda opportuna la riformulazione di aspetti relativi alle modalità tecniche di realizzazione degli interventi oggetto della coprogettazione al fine di incrementarne l’efficacia attesa, fermo restando quanto statuito dal piano economico-finanziario definitivo), in caso di invarianza delle risorse di cui alla lettera b del comma 1, disponibili per la successiva annualità;
    2. al mancato rinnovo della medesima, in caso di avveramento della condizione negativa della indisponibilità — a causa di mancati stanziamenti di bilancio delle risorse finanziarie dedicate di cui alla lettera b. del comma 1.

ART. 3 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Il costo complessivo stimato per la coprogettazione, organizzazione e la gestione dei servizi e le attività di cui al progetto definitivo (Allegato 1), calcolato con riferimento alla possibile durata triennale, - comprensiva dei due rinnovi annuali se realizzati – è valutato per un importo pari a € 271.604,64 corrispondente al triplo di quanto rappresentato dal Piano Economico definitivo (Allegato 2) ove si evince che il costo calcolato, con riferimento alla durata annuale della presente convenzione, ammonta a €533,88 comprensivi di IVA (se e in quanto dovuta), per l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi per il reinserimento sociale di soggetti in misura penale esterna di cui all’art. 1,
  2. Il finanziamento di tale costo è previsto:
    1. con risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), messe a disposizione dalle istituzioni ed Enti Pubblici aderenti all’accordo di partnership istituzionale, quantificate economicamente con i criteri precisati nel Progetto definitivo e Piano economico-finanziario (Allegati 1 e 2) nell’importo di € 38.724,94 (pari al 42,77% del costo complessivo);
    2. con risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), messe a disposizione dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi, per un importo complessivo pari a € 808,74 (pari al 13,04 % del costo complessivo);
    3. con risorse di bilancio delle istituzioni ed enti pubblici aderenti all’accordo di partnership istituzionale, quale finanziamento massimo concedibile al partner progettuale (A.T.S.) a titolo di sostegno, sovvenzione e collaborazione pari a € 40.000,00 – di cui € 38.000 finanziati dal DGMC e € 2.000 finanziati da partner pubblico – (pari al 44,18 % del costo complessivo).
  3. Le risorse monetarie di cui alla lettera c) del precedente comma costituiscono concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assumono natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante relativamente alle attività oggetto del presente accordo, secondo l’elenco voci di costo componente i costi standard di cui all’Allegato 3 e cosi definiti:
    • 60,00 euro/h Psicologo, Psicoterapeuta
    • 50,00 euro/h Educatore, Operatore del Mercato del Lavoro e Operatore Sociale
    • 40,00 euro/h Mediatore Linguistico Culturale.
  4. A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non In tal caso il partner progettuale sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più. Inoltre, qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive, risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dall’UIEPE ai sensi della lettera c) del comma precedente;

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

  1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto nella sussidiarietà instaurato con il presente accordo di collaborazione (art. 1) per la coprogettazione dei servizi e degli interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale e per relativa attuazione in partenariato pubblico sociale in applicazione della normativa in premessa
  2. In particolare, il partner progettuale si impegna in conformità al progetto definitivo e al relativo Piano economico-finanziario della coprogettazione (Allegati 1 e 2) e alle disposizioni della presente convenzione/accordo di collaborazione a:
    • eseguire le prestazioni e le attività, previste in progetto e nel piano economico finanziario, per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati;
    • mettere a disposizione le risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), descritte in progetto e nel piano economico finanziario, destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi coprogettati;
    • adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni e obblighi previsti dal progetto definitivo, dal piano economico-finanziario della coprogettazione e dalla presente convenzione/accordo di
  3. Il partner pubblico istituzionale si impegna a:
    • mettere a disposizione le risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), descritte e quantificate economicamente in progetto e nel piano economico finanziario, per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati;
    • mettere a disposizione le risorse monetarie di cui alla lettera del comma 2 dell’art. 3, da erogarsi al partner progettuale, con le modalità stabilite dal comma 3 dello stesso articolo, a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione;
    • adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni e obblighi previsti dal progetto definitivo, dal piano economico-finanziario della coprogettazione e dalla presente convenzione/accordo di

Art. 5 - VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Nel corso di validità dell’accordo di collaborazione possono essere apportate varianti al progetto definitivo approvato, allegato alla presente convenzione:
    1. quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell’emergere di nuove ed impreviste esigenze;
    2. quando, sulla base dell’attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell’andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
    3. per l’intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell’accordo di collaborazione;
    4. quando, per l’intervenuta disponibilità di altri Enti Pubblici, oltre quelli sottoscrittori dell’Accordo ex 15 l. 241/1990, si renda possibile e opportuno procedere all’implementazione della rete istituzionale costituita con tale convenzione;
    5. per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
  2. Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato. Dette varianti non possono comunque comportare, nel loro insieme, un incremento superiore al 20% della spesa complessiva annuale della coprogettazione di cui al comma 1 dell’art. In ogni caso deve essere garantito l’adeguamento delle risorse aggiuntive monetarie e non monetarie, da conferirsi dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio, per assicurare la stessa quota percentuale di cofinanziamento delle spese di coprogettazione prevista dalla convenzione/accordo di collaborazione.
  3. Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi della presente

ART.6 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Nel progetto definitivo dei servizi e degli interventi (Allegato 1) è descritta la configurazione di un assetto organizzativo della coprogettazione funzionale ad assicurare l’interazione e la sinergia tra l’organizzazione del partner pubblico e quella del partner progettuale privato e a garantire collegialità ed integrazione nelle attività di presidio strategico, orientativo ed operativo dei processi di coprogettazione e cogestione dei servizi e degli interventi. In corrispondenza dei livelli di responsabilità tecnico/orientativa e di responsabilità tecnico/operativa di tali processi, il progetto definisce e disciplina, altresì, composizione, compiti e modalità di funzionamento di appositi organismi collegiali.

ART. 7 - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Nel progetto definitivo dei servizi e degli interventi (Allegato 1) è descritta la configurazione del sistema delle funzioni, dei livelli di responsabilità e degli strumenti di monitoraggio e controllo dell’efficienza, efficacia e qualità della coprogettazione e di valutazione dei risultati conseguiti anche ai fini di rendicontazione

ART. 8 - RISORSE UMANE ADIBITE AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE

  1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto definitivo della coprogettazione (Allegato 1).
  2. Il personale del partner progettuale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio
  3. Il legale rappresentante dell’ATS e il referente per i rapporti con l’ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale pubblica vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti più
  4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’ATS si impegna:
    • a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia;
    • ad applicare, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
    • ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del partner pubblico e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi e interventi;
    • a comunicare immediatamente, in caso di danni arrecati e terzi durante l’esecuzione dei servizi, la notizia all’UIEPE, fornendo i necessari dettagli;
    • ad assicurare che il personale sia specificatamente preparato congruentemente con le tipologie delle figure professionali presenti nei servizi e interventi gestiti;
    • a comunicare l’elenco del personale impiegato nelle attività, completo di qualifica, livello e titolo di studio;
    • a produrre, su richiesta dell’UIEPE, copia autenticata del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alle pagine comprendenti i nominativi del personale indicato nell’elenco di cui al punto che precede);
    • L’ATS è inoltre tenuta a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente l’UIEPE con la contestuale trasmissione del curriculum vitae.
  5. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente

Art. 9 - GARANZIE

  1. A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi, nonché dell’osservanza dell’obbligo di rimborso delle somme erogate in più dal partner pubblico rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 3, l’ATS si impegna a prestare, entro giorni 10 dalla sottoscrizione della presente Convenzione, polizza fidejussoria (o polizza bancaria o garanzia di intermediatore finanzario) per un importo di € 40.000, pari al valore delle risorse di bilancio concedibili dal partner pubblico, di cui alla lettera c. dell’art. 3. In caso di inadempienze delle obbligazioni conseguenti all’esecuzione del progetto, l’UIEPE avrà diritto di valersi di propria autorità della garanzia e l’ATS avrà l’obbligo di reintegrarla annualmente nei termini fissati dallo stesso
  2. La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte del Dirigente responsabile dell’UIEPE della rendicontazione finale e della certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni per la realizzazione dei servizi e interventi in progetto a carico del partner progettuale e del regolare adempimento da parte dello stesso degli altri impegni assunti con la presente

Art. 10 - ASSICURAZIONI

  1. L’ATS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose derivanti dallo svolgimento da parte della stessa delle attività e prestazioni poste a suo carico dal progetto definitivo (Allegato 1) e l’UIEPE e gli altri enti e organismi della partnership istituzionale pubblica sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente da tali attività e
  2. L’ATS provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, e ogni relativo onere assicurativo e previdenziale è a carico della
  3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’UIEPE, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della

Art. 11  - EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE

  1. Il contributo concedibile al partner progettuale, a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione dei servizi e degli interventi, nella misura massima di cui al comma 2, lettera dell’art. 3, sarà erogato con le seguenti modalità:
    • il 15% pari ad € 6.000,00 per l’avvio delle attività progettuali, successivamente alla firma del presente atto
    • il 35% pari ad € 14.000,00 entro il 20 gennaio 2023
    • il 35% pari ad € 14.000,00 entro il 20 maggio 2023
    • il 15% pari ad € 6.000,00 a saldo entro la fine della prima annualità
      Le tranche successive alla prima saranno liquidate previa verifica dell’espletamento delle attività eseguite e correttamente rendicontate.
      La liquidazione definitiva, a saldo del contributo, avverrà sulla base del rendiconto finale documentato da presentarsi dall’ATS alla scadenza della prima annualità, tenuto conto delle disposizioni di cui comma 3 dell’art3 e dell’art.13.
  • Con il provvedimento di liquidazione saranno regolati, in via definitiva, i rapporti tra partner pubblico e ATS in ordine alla erogazione del
  1. L’ATS con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a Cooperativa Giuseppe Olivotti scs onlus, avente le seguenti coordinate: IBAN IT10Y0503436180000000064970 indicando il CIG relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta dell’UIEPE.
  2. L’ATS si impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese effettuate, nei termini previsti dal primo comma, ponendo in essere un comportamento improntato a correttezza e leale collaborazione con il partner istituzionale. In osservanza dei medesimi principi, si impegna ad adeguarsi ai sistemi informativi dell’UIEPE nel trasmettere dati contabili aggiuntivi utili alla rendicontazione.

Art. 12 - DIVIETO Dl CESSIONE

  1. È fatto divieto al partner progettuale cedere anche parzialmente l’accordo di collaborazione, pena l’immediata risoluzione del presente accordo e il risarcimento dei danni e delle spese causate al partner
  2. È fatto altresì divieto al partner progettuale di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, ad Enti Terzi ad eccezione degli eventuali rapporti di partenariato e/o di co-progettazione, individuati in sede di proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione dell’accordo di collaborazione ed il risarcimento dei
  3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’ATS assume l’impegno — in attuazione del principio di buona fede — di comunicare all’UIEPE le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI

  1. Ove siano accertati casi di inadempienza, l’UIEPE si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l’ATS può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all’UIEPE e agli altri enti e organismi pubblici della partnership istituzionale, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno
  2. La penale verrà trattenuta sul contributo pubblico di cui comma 2 lettera c. dell‘art. 3, secondo i seguenti criteri:
    • per l’espletamento, con modalità non conformi a quelle previste dal progetto definitivo (Allegato 1), delle attività e prestazioni che l’ATS si è impegnata ad eseguire: penale da minimo di € 50,00 a un massimo di € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o
    • € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma 3 dell’art.11.
  3. Le comunicazioni fra le parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l’UIEPE nell’avviso di indizione di istruttoria pubblica, mentre per l’ATS nella domanda di

Art. 14 - RISOLUZIONE

  1. La presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’ATS, l’UIEPE liquiderà le sole spese da questi sostenute e fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del
  2. Costituiscono clausole risolutive espresse della presente convenzione, le seguenti ipotesi:
    • apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del partner progettuale, ove prevista dalla normativa vigente;
    • messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte del partner progettuale;
    • interruzione non motivata delle attività;
    • difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo e dal piano economico-finanziario della coprogettazione (Allegati 1 e 2);
    • quando il partner progettuale si renda colpevole di frode;
    • violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
  3. Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’UIEPE, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva

APT. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

  1. Ai sensi del Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., del D.Lgs. n. 51/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679, l’ATS assume la qualifica responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all’UIEPE.
  2. Responsabile del trattamento per l’ATS è il Sig. Albino Caldato, nato a San Donà di Piave (VE) il 11/06/1964. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
  3. L’ATS:
    1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento delle attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
    2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., del D. Lgs. n. 51/2018, Regolamento UE n. 2016/679), anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
    3. si impegna ad agire soltanto su istruzione del titolare del trattamento e a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente convenzione;
    4. si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
    5. garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
    6. assiste il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni legislative relative ai diritti dell'interessato;
    7. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei dati personali;
    8. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;
    9. rispetti le condizioni previste nel caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento;
    10. si impegna a comunicare all’U.I.E.P.E. ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti “terzi responsabili del trattamento”;
    11. si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
    12. si impegna a relazionare con cadenza prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente I‘U.I.E.P.E. in caso di situazioni anomale o di emergenze;
    13. consente l’accesso dell’U.I.E.P.E. al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza

ART. 16 - RINVII NORMATIVI

  1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa e le disposizioni del Codice civile.

APT. 17 - CONTROVERSIE

  1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Venezia.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

  1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso con oneri e spese a carico del partner progettuale.

ART. 19 - ALLEGATI

  1. Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
    • Allegato 1 Progetto definitivo del servizio
    • Allegato 2 Piano economico-finanziario della coprogettazione

L’UIEPE
Il Direttore
dott. Ottavio Casarano

L’ATS
il Legale Rappresentate
dott. Gionata Paci

Il sottoscritto Paci Gionata, nato a Vinci (FI) il 11/03/1971, elettivamente domiciliato per il presente atto presso la sede della cooperativa Giuseppe Olivotti scs, nella qualità di Legale Rappresentante dell’ATS quale partner progettuale, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 10, 11, 12 e 13)

Venezia, 16 novembre 2022

Il Legale Rappresentante dell’ATS 


PROGETTO S.T.E.P. (pdf, 312 Kb)

 

 


Avviso 27 settembre 2022 - Ammissione alla coprogettazione

Decreto direttoriale n. 51 del 23/09/2022

OGGETTO: Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore da ammettere, previa costituzione di associazione temporanea di scopo, alla coprogettazione, in logica di giustizia di comunità e di rete, di alcuni servizi nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sui territori delle Città di Venezia, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo e relativi territori provinciali, per la gestione degli stessi in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione, pubblicato sul sito www.giustizia.it. Il 19 luglio 2022 - Numero C.I.G. 9326896E0D.

Approvazione delle ammissioni alla fase della coprogettazione

IL DIRETTORE

Visto l’Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, di cui all’oggetto;

Visto il Decreto n. 45 del 19.08.2022 di istituzione della Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentate in ordine alla suddetta procedura ad evidenza pubblica;

Visto il verbale della Commissione tecnica per la valutazione delle domande di partecipazione del 09.09.2022;

Visto il verbale della Commissione tecnica per la valutazione delle domande di partecipazione del e 13/09/2022;

Considerata esaurita l’attività istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione;

Vista la deliberazione da parte della suddetta Commissione in ordine all’ammissione alla fase della coprogettazione delle domande presentate dalla COOPERATIVA SOCIALE STELLA POLARE Onlus con il punteggio di 69/100, dalla COOPERATIVA SOCIALE GIUSEPPE OLIVOTTI SCS con il punteggio di 62/100 e dall’ASSOCIAZIONE MIGRANTI con punteggio 60/100;

Ritenuto di non doversi discostare dalle proposte della suddetta Commissione in ordine alla valutazione delle domande;

DECRETA

l’ammissione alla fase di coprogettazione della COOPERATIVA SOCIALE STELLA POLARE Onlus, della COOPERATIVA SOCIALE GIUSEPPE OLIVOTTI SCS e dell’ ASSOCIAZIONE MIGRANTI unitamente agli Enti che con quest’ultime hanno presentato la domanda di partecipazione, previa costituzione in ATS;

DECRETA, infine

l’indizione del tavolo della coprogettazione e fissa la prima riunione per la data del 12 ottobre 2022 alle ore 10.30, riunione che si svolgerà presso la sede dell’Ufficio di esecuzione penale esterna di Padova, sito in Via della Navigazione Interna n. 38.

Venezia, 23 settembre 2022

Il Direttore
dott. Ottavio Casarano

 


Avviso 22 agosto 2022 - Nomina commissione

Decreto n. 45

IL DIRETTORE

VISTI

  • il D.P.C.M. del 15/06/2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”;
  • il decreto del Ministro della Giustizia del 17/11/2015 concernente “Individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 84/2015”;
  • il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2017 concernente “Individuazione degli Uffici Locali di esecuzione Penale Esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici Locali e misure di coordinamento con gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna”;
  • il Documento di Programmazione Generale per il triennio 2022 – 2024 trasmesso con nota DGMC n. 133.ID del 26/01/2022;
  • la nota DGMC n. 9957 del 21/02/2022 recante “Documento di programmazione interdistrettuale 2022-23-24”;
  • l’Avviso pubblico di coprogettazione del 18.07.2022, emanato da questo Ufficio Interdistrettuale e pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia;


RILEVATO

  • che occorre procedere alla costituzione della commissione tecnica finalizzata all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del succitato Avviso pubblico di coprogettazione;
     

DECRETA

Art. 1
(Istituzione della Commissione)

E’ istituita presso l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol, con sede in Venezia, la commissione incaricata di procedere all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione.

Art. 2
(Composizione della Commissione - componenti titolari e supplenti)

La commissione di cui al precedente articolo è composta dai componenti, titolari e supplenti, di seguito indicati:

  1. Presidente: dott. Ottavio CASARANO – Direttore reggente dell’UIEPE di Venezia;
  2. Presidente supplente e componente: dott.ssa Chiara CARRARO – area di coordinamento interdistrettuale dell’UIEPE di Venezia;
  3. Componente: dott.ssa Laura COFINI – responsabile area contabilità dell’UIEPE di Venezia
  4. Componente: dott.ssa Cristina SCOIZZATO – responsabile area misure e sanzioni di comunità dell’UIEPE di Venezia;
  5. Componente: dott.ssa Chiara RAMPIN – Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale dell’UIEPE di Venezia;
  6. Componente: dott.ssa Giuliana GALLOPIN – responsabile della Sezione distaccata di Treviso;
  7. Componente: dott.ssa Maria Concetta DE MASI – Direttore ULEPE Padova e Rovigo.


Venezia, 19 agosto 2022

Il Direttore reggente
dott. Ottavio Casarano

 


TERMINE per il ricevimento delle domande: 3 settembre 2022
 

 

►Avviso 11 agosto 2022 - Risposte ai quesiti
 

  1. Chi sono i nostri partner pubblici? E con gli stessi coprogettiamo, sebbene non siamo nel territorio comunale del Partner?

I partner pubblici sono indicati nell’Allegato 2 dell’Avviso pubblico di coprogettazione e sono: Comune di Venezia, Comune di Padova, Comune di Rovigo, Università degli studi di Venezia, Università degli studi di Padova.

Il progetto definitivo che verrà elaborato dal tavolo di coprogettazione dovrà riguardare l’intero ambito territoriale indicato nel presente avviso.

  1. La coprogettazione riguarderà esclusivamente persone in messa alla prova o anche in esecuzione penale (come scritto a pag. 9 dell’Allegato 1)? Per esecuzione penale cosa si intende in senso lato? E pertanto la “domanda di partecipazione” riguarda solo questi soggetti?

I destinatari degli interventi della coprogettazione sono tutti i soggetti in misura penale di comunità che a vario titolo sono in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, afferenti alle province di Venezia, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo.

  1. All’art. 6 punto B comma 7 si parla di “…intero ambito tematico…”: si intende messi alla prova e esecuzione penale, di cui alla domanda precedente?

Per “intero ambito tematico” si intende quanto scritto al punto 5.2 del Documento preliminare di coprogettazione (Allegato 1 dell’Avviso pubblico).

  1. Rispetto alle sedi operative: nell’Avviso è scritto all’art. 6 punto B comma 6: “impegno in caso di ammissione […] a individuare e mettere a disposizione […] anche attraverso la disponibilità di altri soggetti partecipanti all’ATS, almeno una sede operativa per ciascun territorio provinciale”. Durante la call del 4 agosto si parlava di 2 sedi operative. Sono 2 o 5?

L’art. 6 comma 1 lettera B dell’Avviso pubblico prevede che le sedi operative messe a disposizione siano una per ogni provincia nell’ambito territoriale indicato, anche attraverso la disponibilità di altri soggetti partecipanti all’Associazione Temporanea di Scopo.

  1. Il versamento all’ANAC di cui all’art. 8 lettera f dell’Avviso pubblico, che cos’è?

E’ la contribuzione che tutti gli enti che partecipano a gare/avvisi pubblici devono versare a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione per finanziare le proprie attività di vigilanza. Si invita a consultare il sito ANAC | Home page - www.anticorruzione.it

  1. La fideiussione di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico, prevista da parte del partner progettuale, può essere inserita nei costi rimborsabili o nel cofinanziamento del partner progettuale?

I costi per la stipula della fideiussione possono essere imputati nella quota di cofinanziamento.

  1. L’assicurazione di cui all’art. 13 dell’Avviso pubblico si intende una specifica per la coprogettazione oppure quella che già gli ETS obbligatoriamente hanno a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore?

L’assicurazione di cui all’art. 13 si riferisce a quella prevista dalla normativa vigente.

  1. Chi è il soggetto partner definito dall’Allegato 4a punto B?

Il soggetto partner di cui all’Allegato 4a punto B si riferisce ad eventuali soggetti individuati dall’ente che presenta la propria candidatura per collaborare alla realizzazione della proposta progettuale.

  1. Cosa si intende per programmi indicati nel documento preliminare di cui all’Allegato 4a punto C?

Per programmi indicati nel documento preliminare si intendono gli ambiti di intervento di cui al punto 5.2 del Documento preliminare di coprogettazione (Allegato 1 dell’Avviso pubblico). Vedasi anche domanda n. 4.

  1. La valorizzazione del volontariato si può intendere come valore orario 20 euro/ora come alcuni bandi regionali hanno previsto?

Siamo a chiedervi un chiarimento rispetto alla possibilità di utilizzare la “valorizzazione” dell’attività di volontariato come strumento per co-finanziare il progetto. Questa modalità è prevista da molti anni nei bandi del Ministero del lavoro e Politiche sociali, tanto che nel 2016 il Ministero elaborò una Tabella per la quantificazione del costo figurativo dell’attività di volontariato in relazione alle mansioni svolte. La Regione Veneto, invece, quantifica (sempre ai fini della valorizzazione) in 20 euro orari l’attività di volontariato, indipendentemente dalle mansioni svolte.

In linea generale si ritiene possibile valorizzare il contributo dell’attività del volontariato come risorsa di cofinanziamento, purché questa sia inerente ai soggetti e agli ambiti di intervento delineati nel Documento preliminare (Allegato 1 dell’Avviso pubblico).

Per quanto riguarda la valorizzazione oraria dell’attività di volontariato, si ritiene che la stessa possa essere agganciata al profilo professionale del volontario, comunque non superando i 20 euro orari, in analogia da quanto previsto dalla Regione Veneto.

  1. I soggetti che non rientrano nella definizione di Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 Decreto L.vo 177/17, possono partecipare alla coprogettazione?

La partecipazione di soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore possono partecipare attraverso una collaborazione gratuita, volta a supportare i progetti degli enti proponenti l’iniziativa progettuale. I soggetti qualificati come “Collaboratori”, non possono beneficiare del contributo assegnato all’ente capofila (nemmeno sotto forma di rimborso spese).

 


Pubblicazione del 25 luglio 2022

 

►Avviso 25 luglio 2022


Il 4 agosto 2022 alle ore 10.00 si terrà un incontro di presentazione dell'iniziativa per gli Enti del terzo settore interessati a partecipare alla coprogettazione.

L'incontro si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams al link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E5MWYzZDYtMmRiZC00NmRkLWExNDQtNjZmZjk2NzZmNTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%22d2440822-ab61-4736-b553-b2a64ca32c90%22%7d

 


Pubblicazione del 19 luglio 2022

Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore da ammettere, previa costituzione di associazione temporanea di scopo, alla coprogettazione, in logica di giustizia di comunità e di rete, di alcuni servizi nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sui territori delle Città di Venezia, Treviso, Belluno, Padova e Rovigo e relativi territori provinciali, per la gestione degli stessi in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione. Numero C.I.G. 9326896E0D

PREMESSO

  • l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Venezia – di seguito denominato UIEPE - nell’ambito delle politiche di incremento dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sul territorio, ha programmato la riorganizzazione, in logica progettuale, del relativo sistema di servizi ed interventi. La revisione delle modalità di progettazione e gestione degli stessi ha, tra gli altri, lo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali forme contrattuali di affidamento dei servizi, la realizzazione del principio di sussidiarietà nei rapporti ed i relativi strumenti di relazione, con l’obiettivo di costituire una rete territoriale, attraverso l’attivazione di forme di coprogettazione e di partenariato pubblico/privato sociale;
  • mediante tale processo l’UIEPE si propone, in particolare:
    • di innovare e diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi d’ambito, favorendo la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni del terzo settore ai fini del loro efficace e qualificato contributo alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;
    • di valorizzare le risorse e le potenzialità disponibili nel territorio attraverso la promozione di sinergie e collaborazioni tra il pubblico e il privato sociale, favorendo la responsabilità sociale del terzo settore con il suo diretto e attivo coinvolgimento nella funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi di giustizia di comunità;
    • di riconoscere al terzo settore il ruolo effettivo di alleato fondamentale di politiche di giustizia di comunità efficaci, non solo come mero fornitore ed erogatore di interventi con le persone sottoposte a misure penali sul territorio, ma anche come realtà idonea a mettere a disposizione risorse proprie, nonché mobilitare e orientare le risorse umane, economiche, strutturali e strumentali presenti sul territorio verso le aree prioritarie di bisogno;
    • di sperimentare modalità di promozione e sostegno dell'assunzione da parte del terzo settore di pubbliche responsabilità nella funzione di reinserimento sociale attraverso gli strumenti innovativi di regolazione dei rapporti nella sussidiarietà, di natura pubblicistica, fondati sulla logica della cooperazione e della collaborazione e non sulla contrapposizione degli interessi e sulla competizione come avviene per i tradizionali strumenti di affidamento e di esternalizzazione di servizi;
    • configurare il rapporto nella sussidiarietà come vero e proprio partenariato pubblico/privato sociale all’interno del quale risorse, competenze e responsabilità del soggetto pubblico e del soggetto del terzo settore si integrano e si coordinano, sul piano organizzativo e operativo, ai fini della progettazione e della gestione dei servizi e degli interventi di reinserimento sociale;
  • in coerenza con tale orientamento programmatico, l’UIEPE intende fare ricorso allo strumento della coprogettazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30.3.2001 e dell’art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per progettare, organizzare e gestire alcuni servizi ed interventi di reintegrazione sociale di soggetti in misura penale sul territorio;
  • nell’ottica del potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra il settore dell’esecuzione penale, le istituzioni pubbliche e la società civile, l’UIEPE si è fatto promotore della conclusione di un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con enti e organismi pubblici o di diritto pubblico operanti nel territorio di riferimento, in aree aventi attinenza con i bisogni delle persone in misura alternativa, allo scopo di attivare una rete istituzionale per l’avvio e la gestione del predetto processo di coprogettazione e per l’attuazione in modalità di partenariato pubblico-privato sociale dei servizi e interventi coprogettati;
  • il predetto accordo (Allegato 2) è stato sottoscritto in data 18 luglio 2022. Allo stesso hanno aderito, con l’UIEPE, quale ente capofila, i seguenti soggetti pubblici del territorio:
    1. il Comune di Venezia;
    2. il Comune di Padova;
    3. il Comune di Rovigo;
    4. l’Università degli Studi di Venezia;
    5. l’Università degli Studi di Padova.
  • con provvedimento del 18/7/2022 il Dirigente responsabile dell’UIEPE, in quanto ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale, ha disposto l’indizione di una procedura, ad evidenza pubblica, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro a definire in modo partecipato un progetto sociale di rete dei seguenti servizi ed interventi riguardanti il reinserimento e il recupero sociale di persone sottoposte a misure penali sul territorio e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi del successivo art. 11;
     

VISTI:

  • l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
  • gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
  • l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
  • gli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • l’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
  • l’articolo 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
  • il Titolo II, Capo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
  • la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
  • l’art 73, comma 5-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
  • le Raccomandazioni R (2010) 1 e (2017) 3 del Consiglio d’Europa in materia di probation;
  • l’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”;
  • gli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
  • l’art. 165 del Codice Penale e dall’art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale;
  • il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4°, 5°e 114° considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
  • la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
  • la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
  • il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”,

Quanto sopra premesso, l’UIEPE, quale ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale stipulato in data 18/7/2022 ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di seguito indicato anche come “partner istituzionale” o “partner pubblico”

AVVISA

che è indetta una procedura, ad evidenza pubblica, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro a definire, in modo partecipato, un progetto sociale di rete di servizi e percorsi d’ambito e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 267/2000.

La procedura è da considerarsi di carattere non competitivo in quanto la selezione è finalizzata alla individuazione dei partecipanti che, per avere conseguito nella valutazione delle relative proposte progettuali il punteggio minimo di idoneità previsto dal comma 4 dell’art. 10 del presente avviso, sono tutti ammessi alla coprogettazione, previa costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

  1. L’istruttoria pubblica di coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership tra il partner pubblico e i soggetti a questo scopo individuati, con la messa in comune di risorse o con l’azione di ricerca di ulteriori risorse aggiuntive derivanti da differenti canali di finanziamento (es. partecipazione a bandi regionali, europei, ).
  2. Nello specifico i contenuti del percorso di coprogettazione, gli obiettivi, le attività, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e i criteri-guida della coprogettazione sono descritti nel Documento Preliminare della Coprogettazione (Allegato 1).
  3. Le proposte progettuali dovranno tenere in considerazione le attività descritte nel Documento Preliminare della Coprogettazione (Allegato 1) e a partire da questo, prevedere:
    • una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento e il legame sviluppato o che si dichiara di voler sviluppare quale scelta e prospettiva di investimento progettuale;
    • una consolidata esperienza in relazione ai contenuti oggetto del presente percorso di coprogettazione;
    • un assetto di governance e di integrazione tra il partner pubblico e il partner progettuale nella gestione dei servizi e degli interventi;
    • modalità concrete e attuabili di integrazione con l’UIEPE per il presidio strategico dei contenuti del programma, con indicazioni di ruoli e responsabilità;
    • strumenti, modalità e tempi per il presidio, il controllo e la rendicontazione puntuale degli interventi sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale per un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività;
    • strumenti e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del terzo settore;
    • un piano economico che non si limiti alla puntuale finalizzazione delle risorse pubbliche, ma che declini risorse del partner progettuale destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi oggetto di sviluppo progettuale mediante coprogettazione.
       

ART. 2 - DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

  1. La durata dell’accordo di collaborazione, da stipularsi, in forma di convenzione tra il partner pubblico e il soggetto coprogettante, sarà di anni uno, con opzione di rinnovo di pari durata, per non più di due volte e alle condizioni indicate nel Documento Preliminare, a partire dalla data di stipulazione.
  2. Il partner pubblico si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo, oltre i termini contrattuali previsti e ferme restando le condizioni da esso stabilite, per un periodo di 90 giorni e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova procedura di evidenza pubblica di coprogettazione o di altra procedura di progettazione e affidamento dei servizi e degli interventi.

ART. 3 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Il costo complessivo stimato per la coprogettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi e le attività di cui al documento preliminare (Allegato 1), calcolato con riferimento alla possibile durata triennale, – comprensiva dei due rinnovi annuali previsti dall’accordo di collaborazione - è di € 271.601,64, pari al triplo di quanto rappresentato dal Piano Economico Finanziario Preventivo (Allegato 3).
  2. Il finanziamento annuale di tale costo è previsto:
    1. con risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), da mettersi a disposizione da parte del partner pubblico, quantificate economicamente nell’importo di € 38.724,94 (pari al 42,77 % del costo complessivo);
    2. con risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), da mettersi a disposizione da parte del partner progettuale per l’implementazione complessiva del progetto, per una percentuale minima del 15% delle risorse monetarie e non monetarie messe a disposizione dal partner pubblico pari a € 11.808,74.
    3. con risorse di bilancio quale finanziamento massimo, concedibile dal partner pubblico al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione del servizio pari a € 40.000 (44,18 % del costo complessivo).
    4. Il finanziamento di cui alla lettera c) del comma 2 costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato - alle condizioni e con le modalità stabilite dall’accordo di collaborazione di cui al successivo art. 11 - solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Nel caso in cui le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive, dovessero risultare, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dal partner pubblico a titolo di compensazione in base all’accordo di collaborazione.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

  1. La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si svilupperà nelle seguenti fasi:

Fase A Selezione per l’individuazione del partner progettuale mediante valutazione delle candidature pervenute da parte di una commissione tecnica con applicazione dei criteri previsti dal presente avviso. La commissione valuterà sia i requisiti soggettivi, sia i contenuti delle proposte progettuali. Al termine della selezione la commissione tecnica procederà all’ammissione alla coprogettazione di tutti i soggetti partecipanti che hanno ottenuto una valutazione di idoneità, previa costituzione tra gli stessi di una Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla coprogettazione. L’Associazione Temporanea di Scopo sarà composta da tutti i soggetti eventualmente ritenuti idonei in relazione ai requisiti previsti nel presente avviso.

Fase B Coprogettazione per l’elaborazione del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, in forma concertata, tra partner pubblico e partner progettuale privato, partendo dalle proposte progettuali selezionate come idonee. Il processo di coprogettazione si svolge, attraverso fasi successive di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo “esecutivo”. A partire dalla proposta progettuale che avrà ottenuto la valutazione maggiore si procederà all’elaborazione del progetto definitivo che dovrà, comunque, tendere a ricondurre ad un unico progetto condiviso i diversi contributi e proposte selezionati come idonei, garantendo livelli di coerenza con gli stessi e con possibilità di apportare modifiche e variazioni tali da non alterarne, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi essenziali.

Il progetto definitivo comprende il piano economico finanziario, l'assetto organizzativo, il sistema di monitoraggio e di valutazione.

Fase C Negoziazione e stipula dell’Accordo di collaborazione a conclusione della fase di coprogettazione tra il partner pubblico e il partner progettuale privato costituito in Associazione Temporanea di Scopo. La negoziazione è finalizzata a definire in modo congiunto i contenuti dell’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto definitivo condiviso nella fase di coprogettazione.

 Previa approvazione degli atti della procedura con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio, l’accordo di collaborazione è stipulato in applicazione dell’art. 119 del D. Lgs 267/2000 e consiste in un accordo sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di collaborazione pubblica a titolo di compensazione degli oneri che il partner del privato sociale assume per la partecipazione, senza scopi di lucro, all’esercizio della funzione di produzione ed erogazione di servizi di interesse generale. L’accordo ha per contenuto un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la coprogettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull’assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi coprogettati. 

  1. L’esito di questa procedura articolata nelle fasi di cui al comma 1 è la costituzione di un partenariato pubblico/privato sociale da realizzare attraverso:
    • una organizzazione temporanea tra ente pubblico e partner progettuale privato per l’integrazione temporanea delle rispettive organizzazioni, risorse e competenze ai fini della coproduzione e cogestione dei servizi e delle attività co-progettate;
    • la concessione di misure di collaborazione pubblica di tipo organizzativo, economico e finanziario a sostegno della partecipazione, priva di finalità di lucro, del partner progettuale, all’esercizio della funzione pubblica sociale;
    • la concessione di risorse pubbliche, con funzione compensativa e non corrispettiva, concesse solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale;
    • l’obbligo di restituzione da parte del partner progettuale privato, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.
  2. I termini di conclusione delle fasi della procedura di cui al comma 1) sono così stabiliti:
    • Fase A) entro il 17.09.2022
    • Fase B) entro il 10.2022
    • Fase C) entro il 15.11.2022.

La stipula dell’accordo di collaborazione, in forma di convenzione, dovrà avvenire entro improrogabilmente entro il 15.11.2022.

  1. L’attivazione del servizio dovrà avvenire a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo di collaborazione.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

  1. Sono ammessi a partecipare all’istruttoria pubblica di coprogettazione tutti gli enti del Terzo settore che, in forma singola o associata, siano interessati a coprogettare i servizi e gli interventi di cui al Documento Preliminare (Allegato 1) e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale.
  2. Si intendono enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

  1. Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
      1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del D. Lgs n. 56/2017;
      2. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
      3. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
        Qualora l’ente non risulti iscritto al RUNTS, lo stesso è tenuto a documentare le ragioni di tale circostanza (es. Istruttoria non completata) e ad indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali/associazioni/imprese sociali. In ogni caso non potranno essere ritenute valide le candidature di enti per i quali sussistano ragioni ostative all’iscrizione al RUNTS o nei casi in cui la procedura di iscrizione/trasmigrazione abbia avuto esito negativo.
    2. Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alle attività e servizi indicati nel documento preliminare di coprogettazione.
      • La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea documentazione, di essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
      • - Avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con esperienza documentata negli ambiti di intervento indicati nell’Allegato 1;
      • - Aver maturato, negli ultimi cinque anni, esperienze significative per almeno un anno negli ambiti tematici e nella tipologia di azioni individuate dal progetto;
      • - impegno, in caso di ammissione alla coprogettazione, a dare vita, unitamente agli altri soggetti ammessi, ad una Associazione Temporanea di Scopo secondo quanto previsto nel presente Avviso Pubblico di Coprogettazione;
      • - impegno, in caso di ammissione alla co-progettazione, a produrre dichiarazioni dei propri operatori coinvolti nelle attività previste dall’Avviso dichiarazione con la quale gli stessi attestino di non essere parte e di astenersi dall’intraprendere qualunque rapporto a titolo oneroso di fornitura di servizi o opere libero professionali a persone sottoposte a misure penali che fruiscano o abbiano fruito dei percorsi, delle iniziative e delle azioni oggetto della co-progettazione, in costanza di detta fruizione e nei due anni successivi al termine della medesima. A tale scopo sarà onere degli enti ammessi alla coprogettazione far sottoscrivere e pervenire all’UIEPE le dichiarazioni di ciascun proprio operatore interessato, contestualmente alla sua individuazione;
      • - impegno, in caso di ammissione alla coprogettazione, a individuare e mettere a disposizione del progetto, eventualmente anche attraverso la disponibilità degli altri soggetti partecipanti alla Associazione Temporanea di Scopo, almeno una sede operativa per ciascun territorio provinciale.
      • Saranno prese in considerazione esclusivamente le proposte progettuali concernenti l’intero ambito tematico e territoriale della co-progettazione; saranno pertanto ritenute inammissibili proposte parziali rispetto ad entrambi i profili enunciati.
    3. Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione all’attività di cui al Documento Preliminare di Coprogettazione:
      Fatturato medio annuo di almeno € 50.000 (euro cinquantamila) avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016/2021) nella gestione di servizi, interventi e azioni oggetto dell’iniziativa progettuale.
  2. Si richiama quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dai soggetti interessati.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

  1. Per partecipare alla procedura di istruttoria pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato 4), allegando (a pena di esclusione):
    • proposta progettuale (Allegato 4a), elaborata con riferimento agli atti posti a base della procedura (il presente Avviso, il Documento preliminare di coprogettazione, il Piano Economico Finanziario Preventivo);
    • proposta piano economico finanziario (Allegato 4b);
  2. La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo prot.uepe.venezia@giustiziacert.it inderogabilmente entro sabato 3 settembre 2022.
  3. Nell’oggetto dovrà chiaramente essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione in partnership di servizi ed interventi di reinserimento sociale di persone in misure penali sul territorio”; inoltre dovranno essere chiaramente riportati, all’inizio del corpo del messaggio PEC, il nominativo e la ragione sociale del candidato mittente. In caso di soggetti riuniti dovrà essere indicata l’intestazione di tutti i soggetti, evidenziando quella della mandataria capogruppo.
  4. Sarà possibile, in caso di dimensioni della documentazione da inviare eccedenti la capienza della singola PEC, procedere a più invii, purché aventi il medesimo oggetto e chiaramente recanti i dati di cui al precedente comma 3, nonché l’indicazione del numero complessivo di PEC contenenti la documentazione in questione. In tal caso, i termini di scadenza saranno considerati rispetto all’invio dell’ultima delle suddette PEC.
  5. La PEC dovrà contenere i seguenti allegati:
    • Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione e documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica di coprogettazione
    • Allegato n. 2 - Proposta progettuale di coprogettazione e proposta piano economico finanziario

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA

  1. Nell’Allegato n. 1Domanda di partecipazione e documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
    1. Domanda di partecipazione, conforme al modello allegato (Allegato 4) contenente:
      • tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell’indirizzo e dei recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica certificata - e di posta elettronica ordinaria, ove disponibile -) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche nell’interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento. L’UIEPE declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione).
      • le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’art.6.
      • I consorzi dovranno indicare, pena l’esclusione, per quali consorziati concorrono: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.
      • L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
    2. Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
    3. Procura speciale o copia autenticata della stessa, nel caso l’istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.
    4. Dichiarazione di avere in disponibilità, eventualmente anche attraverso gli altri soggetti partecipanti alla Associazione Temporanea di Scopo, almeno una sede operativa per ciascun territorio provinciale oggetto del presente avviso, ovvero impegno ad attivarle nel termine massimo di 30 giorni dall’avvio della fase di coprogettazione.
    5. Dichiarazione attestante l’impegno alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla coprogettazione (si dovrà giungere alla costituzione di un’unica Associazione Temporanea di Scopo composta da tutti i soggetti ritenuti idonei e ammessi alla coprogettazione in relazione ai diversi Programmi) da formalizzarsi prima dell’avvio della fase di coprogettazione (Fase B comma 1, art.4).
    6. Attestazione del versamento relativo al contributo a favore dell’ANAC previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (CIG. N. 9326896E0D)
    7. Atto costitutivo o statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività nei settori oggetto della
  2. L’Allegato n. 2 “Proposta progettuale di coprogettazione e proposta piano economico finanziario” deve contenere, a pena di esclusione:
    • Proposta progettuale, strutturata utilizzando l’apposito format predisposto (Allegato 4a), corrispondente alle categorie di criteri in cui si articola il sistema di valutazione di cui al successivo art. 9, redatta aderendo alle indicazioni ivi contenute, cui potranno essere allegati documenti e schede di completamento della proposta.
    • Piano finanziario di massima della coprogettazione redatto in conformità al modello allegato (Allegato 4b).

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

  1. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri e sub criteri con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100:

 

Criteri e sub criteri di valutazione

Descrizione

Punteggio massimo per criterio e sub-criterio

A. Criterio

Rispondenza dell’esperienza tecnico-professionale alle priorità e bisogni individuati nella lettura del contesto

10

a. Sub-criterio

numero anni di esperienza maturata (punti 0,5 per anno) nell'ambito di servizi, interventi e attività legate al reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti penali e al tema del benessere e sviluppo di comunità

max 4 punti

b. Sub-criterio

numero di progetti innovativi e sperimentali già realizzati o in corso di realizzazione in materia di reinserimento sociale di persone sottoposte a provvedimenti penali (un punto per progetto)

max 6 punti

B. Criterio

Strumenti di governo, di presidio, di valutazione e di condivisione dei risultati della coprogettazione

30

a. Sub-criterio

indicazione degli ambiti collegiali e di integrazione tra l’organizzazione dell’ente e quella del soggetto partner finalizzati a garantire il presidio strategico, orientativo e operativo della coprogettazione con esplicitazione dei rispettivi ruoli e responsabilità.

max 10 punti

b. Sub-criterio

proposta di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività (indicatori e strumenti di valutazione)

max 10 punti

c. Sub-criterio

Articolazione di sistemi di restituzione e condivisione con le Comunità territoriali dei risultati delle azioni e dei percorsi intrapresi, anche mediante utilizzo di tecnologie digitali

max 10 punti

C. Criterio

Modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto della coprogettazione

15

D. Criterio

Competenze del personale da impiegare

10

a. Sub-criterio

specifiche qualifiche, titoli scolastici, accademici e professionali posseduti negli ambiti della coprogettazione

max 4 punti

b. Sub-criterio

esperienze maturate nell’ambito di specifici progetti attinenti ai temi del benessere di comunità, della giustizia di comunità, del reinserimento sociale.

max 6 punti

E. Criterio

Proposte innovative di sviluppo di comunità

15

F. Criterio

Risorse aggiuntive della coprogettazione da parte del proponente

20

 

Art. 10 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

  1. La procedura di selezione finalizzata all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione è svolta da una Commissione tecnica, composta da tecnici competenti per le materie oggetto di coprogettazione, presieduta dal dirigente responsabile dell’UIEPE.
  2. La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico per la valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle proposte progettuali e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
  3. Ultimata la valutazione, la Commissione procederà, alla pubblicazione dei punteggi complessivamente attribuiti e relative motivazioni e alla dichiarazione della graduatoria di merito in base alla quale sarà disposta l’ammissione dei candidati alla fase della coprogettazione.
  4. Tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito che avranno conseguito nella valutazione delle relative proposte progettuali il punteggio complessivo minimo di 60/100 saranno ammessi alla fase della coprogettazione. Agli stessi l’UIEPE darà comunicazione individuale dell’ammissione alla fase della coprogettazione, fissando la data dell’incontro per la verifica della disponibilità dei candidati a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo.
  5. I partecipanti ammessi che avranno dato la loro adesione, dovranno quindi riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da costituire in forma scritta, finalizzata alla coprogettazione e alla successiva stipula dell’accordo procedimentale di collaborazione per la gestione, in partenariato pubblico-privato sociale, dei servizi e interventi coprogettati.
  6. L’UIEPE si riserva di procedere alle attività previste nel presente articolo e a quelle successive anche in caso di presentazione di una sola candidatura; in tal caso, ovviamente, l’obbligo di cui al comma precedente è da ritenersi caducato.

Art. 11 – L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

  1. La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell’accordo procedimentale di collaborazione di cui all’art. 4 comma 1.
  2. L’accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:
    1. Contenuto, oggetto e funzione dell’accordo
    2. Durata dell’accordo
    3. Costi e risorse della coprogettazione
    4. Impegni delle parti dell’accordo di collaborazione
    5. Varianti al progetto definitivo della coprogettazione
    6. Assetto organizzativo della coprogettazione
    7. Sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della coprogettazione
    8. Risorse umane adibite ai servizi e agli interventi in coprogettazione
    9. Garanzia definitiva
    10. Assicurazioni
    11. Erogazione contributo a compensazione
    12. Divieto di cessione
    13. Inadempienze e penali
    14. Risoluzione
    15. Trattamento dei dati personali
    16. Rinvii normativi
    17. Controversie
    18. Registrazione
    19. Allegati:
      • progetto definitivo del servizio
      • piano economico-finanziario della coprogettazione.
  3. Il soggetto coprogettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo entro il termine di cui al comma 3 dell’art. 4, l’Ente capofila dell’accordo di rete istituzionale potrà dichiararne la decadenza dall’accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli spese e danni conseguenti.
  4. A garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con la convenzione/accordo di collaborazione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi nonché a garanzia della restituzione delle somme eventualmente erogate in più dal partner pubblico rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art.3, il partner progettuale dovrà costituire polizza fideiussoria o bancaria o garanzia rilasciata da intermediari finanziari per un importo pari al valore complessivo dei predetti benefici risultante dal progetto definitivo allegato alla convenzione/accordo di collaborazione.
  5. E’ vietato cedere anche parzialmente l’accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate all’ente. E’ fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione dell’accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.

Art. 12 – VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Nel corso di validità dell’accordo di collaborazione possono essere apportate, con le modalità da disciplinarsi nell’accordo stesso, varianti al progetto definitivo approvato:
    1. quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell’emergere di nuove ed impreviste esigenze;
    2. quando, sulla base dell’attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell’andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
    3. per l’intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dai partner progettuali, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell’accordo di collaborazione;
    4. quando, per l’intervenuta disponibilità di altri Enti Pubblici, oltre quelli sottoscrittori dell’Accordo ex art. 15 l. 241/1990, si renda possibile e opportuno procedere all’ampliamento della rete istituzionale costituita con tale convenzione;
    5. per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.
  2. Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato e allegato alla convenzione/accordo di collaborazione. Dette varianti non possono comunque comportare, nel loro insieme, un incremento superiore al 20% della spesa complessiva della coprogettazione prevista dal progetto e dal piano finanziario definitivi. In ogni caso deve essere garantito l’adeguamento delle risorse aggiuntive monetarie e non monetarie, da conferirsi dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio, per assicurare la stessa quota percentuale di cofinanziamento delle spese di coprogettazione prevista dalla convenzione/accordo di collaborazione.
  3. Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi della convenzione/accordo di collaborazione.

Art. 13 – ASSICURAZIONE

  1. Il partner progettuale è tenuto a possedere o stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto di coprogettazione a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e che quest’ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.

ART. 14 – APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

  1. Alla presente istruttoria pubblica di coprogettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – e s.m.i. - dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR i dati forniti dai soggetti partecipanti all’istruttoria pubblica di coprogettazione saranno trattati dall’Ente capofila dell’accordo di rete istituzionale esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e per la successiva stipula e gestione della convenzione/accordo di collaborazione. Il titolare del trattamento dei dati è l’UIEPE.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.

Il presente avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato mediante inserimento nel sito web (www.giustizia.it) per almeno quarantacinque (45) giorni consecutivi.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) sarà nominato con provvedimento dello stesso Dirigente responsabile dell’UIEPE, dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere tramite PEC chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP, da inviare all’indirizzo di posta certificata (prot.uepe.venezia@giustiziacert.it) entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso. I chiarimenti saranno pubblicati sito web (www.giustizia.it) nei successivi dieci (10) giorni dalle richieste.

  1. ALLEGATO 1: Documento preliminare di coprogettazione
  2. ALLEGATO 2: Accordo rete istituzionale Venezia
  3. ALLEGATO 3: Piano Economico-finanziario Preventivo della coprogettazione
  4. ALLEGATO 4: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
  5. ALLEGATO 4A: FORMAT PROPOSTA PROGETTUALE
  6. ALLEGATO 4B: PROPOSTA DI PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA PER LA COPROGETTAZIONE

Venezia, 18 luglo 2022

Il Dirigente dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna
per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige/Südtirol
Dott. Domenico Arena