Assegnazione alloggi collettivi - Casa Circondariale - PADOVA - 5 novembre 2020 - Scheda di sintesi

TERMINE presentanzione delle domande : 20 novembre 2020


Pubblicazione del 5 novembre 2020

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE PADOVA
UFFICIO SEGRETERIA

Bando di concorso n° 75 del 05/11/2019

Alloggi collettivi di servizio ad uso temporaneo (Art. 12 comma 3 D.P.R. 314/2006.)

OGGETTO: Assegnazione di n. 48 posti letto per l’anno 2021.

IL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA

Visto il D.P.R. 15 Novembre 2006 n.314 recante “Regolamento per la disciplina dell’assegnazione della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria”.

Visto il Decreto del Direttore Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi del 28/10/2014 di individuazione di n. 24 unità abitative ai sensi dell’art. 12 c.3 del D.P.R. n°314/06.

Vista la nota GDAP N. 76157 del 03/03/2017 con oggetto: “Alloggi demaniali di servizio – Direttive esplicative”.

Vista la nota GDAP n° 000344.U del 07/01/2019 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse ufficio VII Gestione alloggi demaniali di servizio.

PUBBLICA

il presente bando per l’assegnazione, a titolo gratuito e con oneri accessori a pagamento di n. 48 posti letto negli alloggi collettivi di servizio ad uso temporaneo, individuati dal Direttore Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, presso questa Struttura penitenziaria ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.P.R. 14/2006 della seguente tipologia:

N.48 posti letto distribuiti in 24 stanze di mq 27.00.

Punto N. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il bando è rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria (Dirigenti, Personale del Comparto Funzioni Centrali e Personale di Polizia Penitenziaria) in servizio presso questo Istituto. Si specifica che per il personale non in servizio presso la C.C. di Padova, ma attualmente concessionario di alloggio collettivo di servizio, le richieste potranno essere valutate solo al termine delle procedure di assegnazione degli alloggi a coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, in presenza di unità abitative ancora disponibili.

Conditio sine qua non per la presentazione dell’istanza è che il richiedente o altra persona stabilmente convivente con lui non siano titolari di un diritto di piena proprietà di un alloggio, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, ubicata entro 30 Km dalla sede di servizio.

Punto N. 2 – CRITERI DI PRIORITA’

Gli alloggi collettivi di servizio mesi a bando, saranno assegnati temporaneamente, su richiesta, secondo i seguenti criteri di priorità:

  1. al Direttore dell’Istituto, per l’indisponibilità di alloggi, demaniali di servizio a titolo gratuito;
  2. al Comandante di Reparto, per l’indisponibilità di alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito;
  3. al Responsabile del Nucleo “Traduzioni e Piantonamenti”;
  4. al restante personale.

Punto N.3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I criteri per l’assegnazione sono i seguenti:

  1. DISTANZA CHILOMETRICA DALLA SEDE DI SERVIZIO ALLA PROPRIA RESIDENZA
    1. 10 punti da un minimo da 30 Km a 50 Km.
    2. 15 punti oltre i 50 Km fino a 100 Km.
    3. 20 punti oltre i 100 Km.
       
  2. ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO:

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,25

L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale, permessi sindacali e permessi ai sensi della L. 104/92.

  1. ANZIANITA’ DI SEDE:

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,25

L’anzianità di sede è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale, permessi sindacali, permessi ai sensi della L. 104/92, applicazione temporanea presso altra sede di servizio disposta d’ufficio per esigenze dell’Amministrazione e ai sensi e per effetto della Legge n. 104/1992.

Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero di posti letto disponibili, l’Amministrazione Penitenziaria darà priorità ai dipendenti in possesso di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di separazione/divorzio, dal quale si evince che l’unico immobile di proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non sia né nella disponibilità, né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente.

Punto N. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

Ai fini della partecipazione al presente bando, gli aspiranti assegnatari dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il modello allegato al presente atto (allegato 1). compilato in ogni sua parte e corredata dalla copia dell’eventuale provvedimento dell’autorità giudiziaria di separazione/divorzio, dal quale si evince che l’unico immobile di proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non sia né nella disponibilità, né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente.

In relazione alle dichiarazioni contenute nella domanda, l’Amministrazione si riserva la prevista facoltà di Controllo con i mezzi più appropriati, non senza rammentare che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

La domanda con la eventuale documentazione a corredo, dovrà essere presentata alla segreteria di questa Direzione, o inviata per posta raccomandata o posta elettronica certificata, entro e non oltre la data del 20/11/2020.

La data di presentazione sarà convalidata dalla Direzione mediante assunzione al protocollo d’Ufficio Segreteria.

Per le domande inviate tramite posta raccomandata, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della data di spedizione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione per la formulazione della graduatoria.

Punto N. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Direzione nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza procederà all’esame delle domande raccolte e alla formazione delle graduatoria degli aventi diritto all’alloggio, assegnando ad ogni partecipante un punteggio finale totale, calcolato sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sopra indicati.

La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione nella bacheca della Direzione di questo Istituto,dove resterà affissa per 15 giorni consecutivi, durante i quali il personale interessato potrà fare eventuale ricorso alla Direzione. Decorso tale termine, nei 7 giorni successivi, la Direzione procederà alla redazione della graduatoria definitiva.

Sulla base della graduatoria la Direzione dell’Istituto procederà all’assegnazione dei posti letto mediante redazione del verbale di consegna dell’alloggio che dovranno essere sottoscritti dai concessionari per accettazione.

Se il numero delle richieste è inferiore al numero dei posti letto disponibili, la Direzione li porrà a bando allargato a tutti i dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria in servizio presso altri uffici dell’Amministrazione penitenziaria dello stesso Comune, utilizzando i criteri sopra indicati.

Punto N.6 – DISPOSIZIONI GENERALI

  1. Pagamento oneri accessori

La quota forfettaria mensile e giornaliera degli “oneri accessori” riferibili al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti, previsto per l’utilizzo dell’alloggio è il seguente:

STANZA DOPPIA  MQ 27

Quota forfettaria Mensile €. 55.20

Quota forfettaria giornaliera €. 1.84

Si rende noto che gli importi come sopra indicati saranno soggetti ad adeguamento ISTAT così come previsto dalle direttive esplicative sugli alloggi demaniali di servizio (n. 4 - punto decimo: disposizioni generali)

L’assegnatario, avvalendosi della delegazione legale di pagamento, autorizza la propria Amministrazione e con esso l’Ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a trattenere dalle competenze mensili spettanti l’importo corrispondente alla quota forfettaria fino alla data del rilascio del rilascio dell’alloggio.

Nel caso di stanza doppia occupata da 2 persone , la quota forfettaria mensile andrà divisa per il numero degli occupanti.

  1. Altri oneri a carico dell’assegnatario.

Sono a carico dell’assegnatario, oltre alla quota forfettaria indicata nel punto a), gli oneri di seguito elencati:

  1. le spese per le piccole manutenzioni di cui all’art. 1609 del codice civile;
  2. le spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell’alloggio.

    c..Spese a carico dell’Amministrazione

Sono a carico dell’Amministrazione penitenziaria le spese relative a :

  1. l’esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione.

Inoltre, restano a carico dell’Amministrazione le eventuali spese di manutenzione che si rendono necessarie nell’intervallo di :tempo tra il rilascio dell’alloggio da parte dell’utente e la consegna al successivo assegnatario.

  1. Durata della concessione

L’assegnazione del posto letto ha la durata massima di un anno dalla data di consegna.

Alla scadenza in mancanza di disdetta viene tacitamente rinnovata per un massimo di quattro anni .

Per gli eventuali alloggi disponibili si procederà allo scorrimento della graduatoria o ad emanare apposito bando

Il concessionario alla data di scadenza e di revoca della concessione è tenuto a lasciare l’alloggio libero da cose e persone. Nel caso in cui non ottemperi, salvo per gravi e documentati motivi sottoposti all’esame del Funzionario Delegato, sarà soggetto all’apertura di un procedimento disciplinare, ed alla contestuale esecuzione forzata dello sgombero, secondo le modalità stabilite dall’art. 9 del D.P.R. 314/2006.

  1. Cause di decadenza e revoca della concessione

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto concessorio cessa di diritto, senza che il concessionario possa avanzare pretese di indennizzo, nelle seguenti ipotesi di decadenza, con conseguente revoca della concessione:

  1. impiego dell’alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione:
  2. concessione dell’alloggio in uso a terzi:
  3. cambio delle chiavi delle porte:
  4. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l’assegnazione in concessione.
    Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio, aspettativa o distacco presso altra sede a vario titolo, fatta eccezione per i casi di documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all’art. 7 del D.P.R. n.314/2006;
  5. L’assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, restando tuttavia impregiudicate le eventuali conseguenze di natura amministrativa, penale e civile;
  6. Il mancato rispetto delle esposizioni emanate dall’Amministrazione Penitenziaria (centrale e periferica) in merito agli alloggi collettivi di servizio.

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con atto motivato e con preavviso di almeno 60 giorni, la revoca della concessione degli alloggi per ragioni di interesse pubblico.

In caso di decadenza della concessione e di revoca dalla stessa, i applicano, ai fini del rilascio dell’immobile, le disposizioni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 314/2006.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alla normativa di cui al Decreto Del Presidente della Repubblica n. 314 del 15 novembre 2006 alle note Dipartimentali e Provveditoriali e agli ordini di servizio di questa Direzione in materia.

Padova, 05/11/2020

per IL Direttore apcs
Dott. ssa Mariagrazia Bregoli