Concessione a titolo oneroso di alloggio demaniale - Casa circondariale - Avezzano - 27 ottobre 2026 - Scheda di sintesi
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Casa circondariale di Avezzano
Pubblicazione del 29 ottobre 2026
TERMINE per la presentazione della domanda: 15 novembre 2026
BANDO DI CONCORSO N.01 DEL 27/10/2026
ALLOGGI DEMANIALI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO AI SENSI ART. 3 DPR 314/06
Assegnazione a titolo oneroso n.1 alloggio presso edificio dell’Istituto Penitenziario di AVEZZANO
LA DIREZIONE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314 Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria ( G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007);
Visto il P.D.G. n.0446344 del 30.11.2021 che ha sostituito il precedente n.0364857 del 21.11.2018 recante “nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui all’art.6 del DPR 314/06”;
Visto le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03/03/2017;
Tenuto conto che non è stato occupato l’alloggio demaniale gratuitamente concesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario attualmente in servizio ai sensi dell’art.2 del DPR 314/06;
PUBBLICA
Il presente bando per l’assegnazione, a titolo oneroso di nr. 1 alloggio sito in Avezzano (AQ), via San Francesco n. 8, presso la Casa Circondariale composto da: n.1 cucina/soggiorno, n. 2 camere da letto, n. 1 servizi igienici, n.1 ripostiglio. L’alloggio è sprovvisto di qualsiasi tipo di arredamento ed elettrodomestico ed è distaccato dalle reti dei gestori.
L’alloggio possiede una superficie convenzionale di mq. 70,00 pari ad un canone mensile di euro 140,75 (centoquaranta/75) aggiornato all’indice ISTAT dell’anno precedente, mese di dicembre. Il predetto canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente.
PUNTO A. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DISPONIBILI
L’unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
- ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0.25
L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di assegnazione nell’Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali .
- ANZIANITA’ DI SEDE:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando punti 0,25
L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio ed è amministrato, alla scadenza del bando, dall’Istituto che gestisce l’immobile posto a bando; è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario. Nell’ipotesi di dipendente perdente sede per chiusura dell’Istituto ove prestava servizio, questi ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di sede conseguita presso l’Istituto dismesso.
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (escluso il richiedente):
Per ogni componente convivente punti 0.50
Incrementati di ulteriori punti 1,00 se trattasi di conviventi a carico
Il concorrente legalmente separato con affidamento condiviso dei figli che hanno residenza presso l’altro genitore, ha diritto al punteggio come se i figli fossero conviventi (punti 0.50) e a carico (punti 1.00) nel caso sia specificato nella sentenza.
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti, dai figli adottivi, anche se di un solo coniuge o convivente, nonché dai soggetti di cui all’art.1 comma 2 della legge 20/05/2016 n.76. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando.
Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.
- PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE
DISABILI:
Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104, presente nel nucleo familiare prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:
- persona con handicap (art. 3, comma l, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,00
- persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21 Legge n. 104/1992) : (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,50
- persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n.104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente) : punti 3,00
- PUNTEGGIO SITUAZIONE REDDITUALE ISEE:
- da 0 a 8000 euro punteggio 4;
- da 8001 a 11000 euro punteggio 3.50;
- da 11001 a 14000 euro ponteggio 3:
- da 14001 a 17000 euro punteggio 2,5;
- da 17001 a 20000 euro punteggio 2;
- da 20001 a 23000 euro punteggio 1.50;
- da 23001 a 26000 curo punteggio 1;
- da 26001 a 29000 curo punteggio 0.50;
- oltre i 29001 punteggio 0.
- PARITA’ DI PUNTEGGIO:
- a parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede;
- a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento alla composizione del nucleo familiare;
- a parità di punteggio per composizione nucleo familiare, prevarrà il maggior punteggio relativo alla presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili;
- a parità di punteggio della presenza dei componenti del nucleo familiare di persone disabili, prevarrà la situazione economica documentata tramite I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Punto B. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione dell’unità immobiliare in oggetto, redatta in carta semplice, con l’utilizzo esclusivo dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autenticata – utile ai fini dell’attribuzione del punteggio -, alla segreteria di questa Direzione entro il termine perentorio del 15 novembre 2026. Della emanazione del bando deve essere altresì data notizia anche al personale assente a qualsiasi titolo.
Farà fede al fine dell’accettazione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare all’assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato o in forma diversa da quella richiesta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente.
Decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione, si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale di competenza.
Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l’attribuzione del relativo punteggio, unitamente alla domanda di partecipazione, devono prodursi, in originale o copia autentica, i seguenti documenti previsti dal P.D.G. citato in premessa:
- Dichiarazione di presenza, tra i componenti del nucleo familiare di persona disabile con relativa certificazione sanitaria che dovrà essere prodotta mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 della Legge 104 /92.
- Autocertificazione (corredata da copia di documento di identità) dalla quale risulti l’assenza di cause di esclusione dal procedimento di assegnazione degli alloggi demaniali previste dal punto 3 del bando.
- Autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) ai sensi degli artt. 40 e 74 del D.P.R. 445/2000, modificati ex art. 15 della legge 183/2011, dell’attestazione del possesso dei titoli di cui al punto 1 1,2,3,5, del cit. PDG, dovrà essere prodotta dagli interessati compresa la “qualità di convivenza a carico”, che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l’applicazione del punteggio ulteriore di punti 1.00. Nell’ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall’esercente la patria potestà o tutela.
- Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, circa la presenza o meno di cause di esclusione, previste dalla lettera C del cit. P.D.G.
Punto C. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 314/2006, è escluso dall’assegnazione dell’alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro Ente Pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l’immobile sia ubicato nella località sede di servizio e sia distante non oltre 30 km dal confine comunale.
E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 3 lett. A.
Non si applica l’art7 del DPR 314/06 nell’ipotesi in cui il dipendente ancorché proprietario di un immobile, non possa utilizzarlo in quanto assegnato temporaneamente all’altro coniuge a seguito di separazione legale. In tal caso produrrà insieme all’istanza ed agli altri documenti, copia del provvedimento di assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge da parte dell’autorità giudiziaria.
La titolarità, a titolo di concessione in uso, di un alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di eventuali diverse unità abitative messe a bando, previo impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio; il predetto sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti tranne nell’ipotesi in cui partecipi per l’assegnazione di un alloggio di dimensioni più grandi rispetto a quello assegnatogli a suo tempo, stante le mutate e documentate esigenze del suo nucleo familiare che risulti aumentato dopo la precedente assegnazione. Alla scadenza della concessione il personale che ha usufruito di un alloggio di servizio assegnato ai sensi degli artt.3, 12 del DPR 314/06, ha diritto di partecipare a pieno titolo al bando per l’assegnazione degli alloggi di cui agli artt. 5-6 del DPR 314, senza essere collocato in posizione di riserva rispetto; in questa ipotesi l’istante dovrà lasciare l’alloggio in concessione contestualmente alla consegna dell’alloggio di cui agli art.5 e 6 su citati.
Alla scadenza il personale che ha usufruito dell’alloggio di servizio potrà partecipare al nuovo bando ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti
Non saranno dichiarati assegnatari, ancorché utilmente collocati in graduatoria, coloro i quali abbiano reso dichiarazioni non veritiere o prodotto una falsa documentazione.
Punto D. DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni uno a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna dell’alloggio.
Il concorrente che non prenda possesso dell'alloggio nel termine di tre mesi è considerato rinunciatario.
Alla scadenza dell’anno, la concessione può essere rinnovata una sola volta per ulteriori un anno su richiesta dell’interessato tre mesi prima della scadenza.
Il rinnovo è disposto dal Direttore Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e Servizi.
Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione dandone avviso 60gg prima.
Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:
- impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- concessione dell'alloggio in uso a terzi:
- sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l’assegnazione in concessione. Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio o comando presso altre Amministrazioni, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 31 4/2006; sospensione dal servizio da almeno 6mesi; distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6;
- mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art. 8 del D.P.R. n. 314/2006.
Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione.
I Provveditorati regionali provvedono, pertanto, ad attivare i controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale del personale e delle risorse, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione. In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n. 241/1990.
In caso di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 314/ 2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione "sine titulo" corrispondente al canone, calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate, ed agli oneri accessori.
Punto E – TERMINI E RICORSI
Una volta stilata la graduatoria da parte della Commissione, la medesima viene comunicata alla Direzione che provvede alla pubblicazione, indicando in 10 giorni il tempo limite per la presentazione di eventuali ricorsi.
Gli eventuali ricorsi vengono inviati al Provveditorato Regionale, in modo tale che l’apposita Commissione proceda entro il termine massimo di 10 giorni alla valutazione dei medesimi e alla redazione della graduatoria definitiva.
Sulla base della graduatoria definitiva formata dalla Commissione, il Provveditore adotta il provvedimento finale da notificare alla Direzione.
I vincitori del bando dovranno procedere all’accettazione entro 5 giorni dalla notifica, in caso contrario la Direzione procederà allo scorrimento della graduatoria.
La Direzione procede, entro 10 giorni dalla data dell’accettazione, alla immissione dei vincitori del bando nel possesso dell’alloggio mediante redazione del verbale di consegna.
Nell’ipotesi in cui i vincitori del bando non si presentino nel giorno e nell’ora indicata dalla Direzione per la consegna dell’alloggio, la Direzione procederà immediatamente allo scorrimento della graduatoria, salvo che l’assenza sia dovuta a documentate cause di forza maggiore.
In caso di eventuale ricorso giudiziario viene sospesa la procedura di assegnazione solo nell’ipotesi di sospensione disposta dall’Autorità Giudiziaria.
La graduatoria definitiva del Bando ha validità di 1 anno, dopodiché va espletato un nuovo bando.
Punto F - TRASMISSIONE DEL BANDO AD ALTRE SEDI
Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria entro i 50 km dalla sede ove è ubicato l’immobile posto a bando, per consentire al personale interessato ivi in servizio la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale.
Avezzano, 27/10/2026
Il Direttore
Franco Pettinelli