Concessione a titolo oneroso di alloggio demaniale - Casa circondariale - BUSTO ARSIZIO - 23 ottobre 2026 - Scheda di sintesi
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione della Casa Circondariale di Busto Arsizio
Pubblicazione del 26 ottobre 2026
TERMINE per la presentazione della domanda: 10 novembre 2026
BANDO DI CONCORSO N. 3 DEL 23/10/2026 PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI ALLOGGIO DEMANIALE AI SENSI ART. 3 del D.P.R. 314/06
- Alloggio n.1 sito presso edificio di pertinenza dell’Istituto Penitenziario di Busto Arsizio (VA)
LA DIREZIONE della Casa Circondariale di Busto Arsizio
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314 Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007);
Visto il P.D.G. n.0359365.U del 04/08/2026 recante “nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui all’art.5 e 6 del DPR 314/06”;
Visto le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03/03/2017;
PUBBLICA
Il presente bando per l’assegnazione, a titolo oneroso, di n. 1 alloggio sito in Via Romagnosi 2, presso la struttura penitenziaria di Busto Arsizio, composto da:
- 1 soggiorno;
- 1 cucina;
- 3 camere da letto;
- 2 servizi igienici;
- 1 ripostiglio, n.1 cantina e n.2 box auto.
Il tutto con superficie convenzionale di mq. 206,32 pari ad un canone mensile di euro 1.158,68 aggiornato alla data del 31/08/2026. Il predetto canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente.
PUNTO A. PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI:
L’ unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
- ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0.25
L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.
- ANZIANITA’ DI SEDE:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando punti 0,25
L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio, ed è amministrato, alla scadenza del bando, dall’Istituto che gestisce l'immobile posto a bando; è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario. Nell’ipotesi di dipendente perdente sede per chiusura dell’istituto ove presta servizio, questi ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di sede conseguita presso l’Istituto dimesso.
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (ESCULSO IL RICHIEDENTE)
- Componente convivente non a carico punti 0,50
- Componente convivente a carico punti 1,50
- Figlio minore non a carico di dipendente legalmente punti 2,00
separato/divorziato con provvedimento disposto o
omologato dall’Autorità Giudiziaria - Figlio minore a carico di dipendente legalmente separato/divorziato punti 3,00
con provvedimento disposto o omologato dall’Autorità Giudiziaria
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio, costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti, dai figli adottivi, anche se di un solo coniuge o convivente, nonché dai soggetti di cui all’art 1 comma 2 della legge 20 maggio 2016 n.76. Fanno altresì parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.
- PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE DISABILI:
Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992. n. 104, presente nel nucleo familiare prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:
- persona con handicap (art. 3, comma l, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,00
- persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n.104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente) : punti 3,00
Al fine di consentire alla predetta Commissione la valutazione delle istanze presentate e l’attribuzione del relativo punteggio, devono essere prodotti, in copia conforme all’originale, i seguenti documenti:
- Attestazioni circa il possesso dei titoli di cui ai punti 1, 2, 3 che dovranno essere prodotte dagli interessati, esibendo le relative autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), come da modulo di domanda, ivi compresa la qualità di “vivenza a carico” che dovrà essere autocertificata dal soggetto maggiorenne convivente a carico. Nell’ipotesi in cui tale soggetto sia minore di 18 anni, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall’esercente la patria potestà o tutela;
- La normativa soprarichiamata non trova l’applicazione per le certificazioni sanitarie, conseguentemente, l’eventuale stato di handicap di componenti del nucleo familiare, dovrà essere comprovato mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/92.
- PUNTEGGIO SITUAZIONE REDDITUALE ISEE:
- da 0 a 14000 euro punteggio 3;
- da 14001 a 20000 euro punteggio 2;
- da 20001 a 23000 euro ponteggio 1.5:
- da 23001 a 26000 euro punteggio 1;
- da 26001 a 29000 euro punteggio 0.5;
- da e oltre i 29001 punteggio 0.
- PARITA’ DI PUNTEGGIO:
- a parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede;
- a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 composizione del nucleo familiare;
- a parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio relativo alla presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili (punto 4);
- a parità di punteggio della presenza di cui al punto 4, prevarrà la situazione economica documentata tramite I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Sarà posto in posizione di riserva il personale che abbia già usufruito negli anni precedenti o che sia attualmente concessionario di un alloggio di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 324/06.
PUNTO B - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione dell’unità immobiliare in oggetto, redatta in carta semplice, con l’utilizzo esclusivo dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autenticata, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla segreteria di questa Direzione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di affissione dello stesso in bacheca. Deve essere data notizia anche al personale assente a qualsiasi titolo ma in servizio effettivo presso le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione penitenziaria. Pertanto, la scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata improrogabilmente al giorno 10/11/2026.
Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza di esso verrà protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Farà fede al fine dell’accettazione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare al Bando coloro i quali abbiano prodotto la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato o in forma diversa da quella richiesta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente.
Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione, si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale di competenza.
Gli eventuali ricorsi presentati alla Direzione che emesso il Bando, vengono da quest’ultima inviati al Provveditorato Regionale, in modo tale che l’apposita Commissione procederà entro il termine massimo di 10 giorni alla valutazione dei medesimi e alla redazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva stilata dalla Commissione Regionale la medesima viene comunicata alla Direzione dell’Istituto o Scuola di Formazione e per conoscenza alla Direzione Regionale dei beni, servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.
La Direzione dell’Istituto o la Scuola di Formazione procederà:
- A notificare la graduatoria entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della già predetta;
- Acquisire l’accettazione o la rinuncia da parte del vincitore entro 5gg dalla notifica;
- In caso di rinuncia, la Direzione dovrà procedere tempestivamente allo scorrimento della graduatoria;
- Comunicare alla Direzionale Generale dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria l’accettazione da parte del vincitore per l’emissione del provvedimento finale di concessione ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 314/06.
La Direzione procede, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento finale di concessione della Direzione Generale dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, alla immissione del vincitore del bando nel possesso dell’alloggio mediante redazione del verbale di consegna ed assicura gli adempimenti connessi agli obblighi di comunicazione agli uffici territoriali dell’Agenzia del Demanio previsti dall’art. 11 de D.P.R. 314/06; procederà contestualmente all’aggiornamento del sistema di gestione degli alloggi demaniali di servizio denominato “SIAL”.
Nell’ipotesi in cui il vincitore del Bando non si presenti nel giorno e nell’ora indicata dalla Direzione per la consegna dell’alloggio, quest’ultima, salvo che l’assenza sia dovuta a documentate cause di forma maggiore (in tal caso l’accettazione da parte del vincitore del bando potrà avvenire entro la data sopra indicata a mezzo di posta elettronica certificata o istituzionale), procederà mediante scorrimento di graduatoria da comunicare tempestivamente alla Direzione Generale dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria per consentire alla stessa l’emissione di un nuovo atto di concessione.
In caso di eventuale ricorso giudiziario viene sospesa la procedura di assegnazione solo nell’ipotesi di sospensione disposta dall’Autorità Giudiziaria; in caso contrario l’assegnazione sarà comunque disposta con riserva al vincitore, in attesa dell’esito dell’eventuale ricorso.
La graduatoria definitiva dal Bando ha validità un anno e si riferisce esclusivamente agli alloggi posti a concorso
PUNTO C. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 314/2006, è escluso dall’assegnazione dell’alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà, in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari (ad esempio gestione ATER) o da altro ente Pubblico o Amministrazione dello Stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 km dal confine comunale.
Le medesime condizioni si applicano altresì a tutti i componenti del nucleo familiare, così come autocertificato dal dipendente.
Non si applica tale esclusione nell’ipotesi in cui il dipendete, ancorché proprietario di un immobile, non possa utilizzarlo in quanto assegnato temporaneamente all’altro coniuge a seguito di separazione legale. In tal caso produrrà, insieme all’istanza e agli altri documenti, copia del Provvedimento di assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge da parte dell’Autorità Giudiziaria.
La titolarità della concessione in uso di alloggio di servizio dell’Amministrazione penitenziari a non preclude al concessionario la possibilità di partecipare, in posizione di riserva alle procedure per l’assegnazione di altre unità abitative messe a bando, tranne l’ipotesi in cui il medesimo risulti non in regola con il pagamento del canone e delle utenze degli ultimi due mesi, come previsto ex art.9 del D.P.R. già citato. La possibilità di partecipare al bando è subordinata all’impegno da parte del concessionario di rilasciare con immediatezza l’alloggio già in concessione in casi di assegnazione del nuovo alloggio.
PUNTO D - DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni uno (uno) a decorrere dalla data di immissione in possesso dell’alloggio, risultante dal verbale di consegna.
Alla scadenza la concessione può essere prorogata per ulteriore 1 (uno) anno mediante richiesta di rinnova da produrre almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione. L’assegnatario dovrà autocertificare la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori. La durata della concessione decorre ex novo, nel caso in cui il dipendente, già precedentemente assegnatario, risulti vincitore di un nuovo bando.
Il concessionario ha la facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l’alloggio nella disponibilità dell’Amministrazione, dandone avviso 60 giorni prima.
PUNTO E – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il rapporto di concessione, oltre alla scadenza del termine di durata, cessa nei seguenti casi:
- impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- concessione dell'alloggio in uso a terzi:
- sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l’assegnazione in concessione, nelle seguenti ipotesi:
- decesso del concessionario;
- collocamento in quiescenza;
- cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;
- trasferimento ad altra sede di servizio o Comando presso altre Amministrazioni;
- sospensione a vario titolo dal servizio per un periodo superiore a 6 mesi, ad esempio per motivi di giustizia, per aspettativa o distacco;
- perdita di titolarità della concessione a vario titolo.
- mancato pagamento del canone ed oneri accessori previsti;
- produzione di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa; i Provveditorati regionali provvedono, anche a campione, ad attivare i controlli in cui all’art.71 del D.P.R. N.445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n. 314/2006, l’eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.
- richiesta di concessione da parte dei legittimi assegnatari (Provveditore, Direttore, Comandante); in tal caso il concessionario dovrà rilasciare l’alloggio entro 60 gg dalla data della comunicazione della Direzione di richiesta dell’unità abitativa da parte del legittimo assegnatario, senza che per tale fatto, il concessionario possa avanzare pretese per danni ed indennizzi.
In tutti i casi di decadenza della concessione o di revoca della stessa si applicano, ai fini del rilascio dell’immobile, le disposizioni di cui all’art.9 del D.P.R. n.314/2006. Per tutto il periodo di occupazione dell’alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell’effettivo rilascio, l’occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione corrispondente al canone calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia dell’Entrate ed agli oneri accessori.
Busto Arsizio, 23/10/2026
Il Direttore reggente
Dott.ssa Elisabetta Palù