Assegnazione a titolo oneroso di 2 posti letto in appartamento ad uso foresteria - Centro per la giustizia minorile - TOSCANA E UMBRIA - 16 ottobre 2026 - Scheda di sintesi
Ministero della giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria
FIRENZE
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE A TITOLO ONEROSO DI N. 2 POSTI LETTO IN APPARTAMENTO AD USO FORESTERIA
Concessione per periodi non superiori ad un mese – art. 32 della Circolare n. 3 del 31 marzo 2022
IL DIRIGENTE DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA TOSCANA E L’UMBRIA
Vista la Circolare n. 3 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, avente ad oggetto «Disciplina dell’assegnazione e della gestione dei locali destinati a “Caserma”, degli alloggi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo per il personale in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità», in particolare gli artt. 21 e da 24 a 32;
Visto il P.D.G. n. 734.ID del 01/04/2022 ad oggetto «Individuazione e gestione dei locali Caserma, delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale in servizio presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità»;
Viste le note del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità prot. n. 0037633 del 04/07/2022, n. 0049789 del 07/09/2022, n. 0057594 del 10/10/2022 (determinazione dei canoni), n. 0059232 del 17/10/2022 (chiarimenti su unità abitative temporanee, alloggi collettivi e foresterie) e n. 0003068.U del 16/05/2023 (integrazione degli articoli 23 e 27);
Visto l’«Avviso per l’Assegnazione a titolo oneroso posti letto Foresteria – Centro per la Giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria» pubblicato il 9 luglio 2025 e la relativa integrazione, per la parte relativa alla “Nuova Foresteria” di via Bolognese 92 a Firenze;
Premesso che l’appartamento ad uso foresteria sito in via Bolognese 92 a Firenze è disponibile per n. 2 posti letto, uno in cameretta e uno in soggiorno di passaggio per gli altri ambienti, e che l’unico bagno interno è in condivisione; pertanto, per ragioni di riservatezza e di tutela delle persone, occorre evitarne l’occupazione contemporanea da parte di persone di genere diverso, con regole oggettive, uniformi e non discriminatorie;
Considerata la premessa e ad un anno dal precedente Avviso;
Ritenuto necessario di assegnare i posti letto secondo criteri predeterminati, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche di tutela e rispetto delle persone occupanti gli spazi comuni;
RENDE NOTO
che sono disponibili n. 2 (due) posti letto, ad uso foresteria, da assegnare a titolo oneroso per periodi non superiori ad un mese di calendario in modo continuativo e/o per singoli giorni nel mese di calendario, con le modalità di seguito indicate.
Art. 1 – Oggetto
- L’appartamento ad uso foresteria è la “Nuova Foresteria” sita in via Bolognese 92 a Firenze, ha una superficie lorda di mq 46,00 ed è composto da: una cameretta con un posto letto, un soggiorno con un posto letto di passaggio per andare alla cameretta, e un piccolo bagno interno; sia il soggiorno sia il bagno sono comuni ai posti letto messi a bando.
- I posti letto disponibili sono n. 2 (due): 1 (uno) posto letto nella cameretta; 1 (uno) posto letto nel soggiorno.
- L’assegnazione è nominativa, temporanea e a titolo oneroso, per periodi non superiori ad un mese di calendario continuativo (art. 32 della Circolare n. 3/2022) e/o per singole giornate nel mese di calendario.
- L’appartamento con i due posti letto è destinato al soddisfacimento delle sole esigenze abitative.
Art. 2 – Canone
- Il canone giornaliero per ciascun posto letto è omnicomprensivo ed è determinato dalla Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze sulla base delle indicazioni della nota dipartimentale prot. n. 0057594 del 10/10/2022, cui si rimanda per il calcolo. Al momento dell’Avviso il canone è di € 5,29 per posto letto e per singola giornata. Il canone viene ricalcolato al variare delle quotazioni immobiliari indicate come parametro nella circolare.
- Il canone è dovuto per il posto letto assegnato; la mancata assegnazione dell’altro posto letto non comporta alcuna variazione dell’importo. Il pagamento è effettuato secondo l’indicazione del Responsabile dell’Area della contabilità del Centro Giustizia Minorile di Firenze e nella somma indicata nel verbale di consegna.
- I servizi e le dotazioni accessorie di cui all’art. 25 della Circolare (a titolo esemplificativo: biancheria da letto e da bagno, pulizia dei locali) non sono forniti e sono a spese dell’assegnatario.
Art. 3 – Destinatari
- Possono presentare domanda i dipendenti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in servizio presso il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria e i Servizi Minorili afferenti.
Per il Personale di Polizia Penitenziaria la richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione della propria Direzione di mancanza di posti in caserma e/o negli alloggi collettivi interni all’I.P.M. e supportata dalla stessa Direzione con motivazione;
- In assenza di domande ammissibili del personale di cui al comma 1 nel termine previsto dall’art. 8, possono essere ammesse, con i medesimi criteri e requisiti, le domande del personale del Dipartimento in servizio presso altri inter-distretti.
Art. 4 – Requisiti e cause di esclusione (artt. 11 e 28 della Circolare)
- Sono esclusi i dipendenti:
- dichiarati decaduti, a qualsiasi titolo e per qualsiasi tipologia di alloggio, da una concessione, per una o più delle cause di cui all’art. 13 della Circolare;
- trasferiti, anche temporaneamente, presso altre amministrazioni;
- che debbano essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età entro la data di scadenza del periodo richiesto;
- condannati con sentenza definitiva per delitto contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore ad un anno.
- I requisiti devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della concessione. L’assegnatario comunica alla propria Direzione, nell’immediatezza dal suo verificarsi, ogni circostanza sopravvenuta che integri una causa di esclusione.
- Al fine di agevolare il più possibile la concessione dei posti letto nella Foresteria, non sono esclusi i dipendenti che dispongano di un’abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in forma di cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l’immobile sia ubicato a una distanza inferiore a 30 chilometri dal Comune ove si trova la sede di servizio. La presente valutazione vale anche se proprietario, usufruttuario o assegnatario è il coniuge o non legalmente separato o altro familiare convivente, tra cui l’unito civilmente. A tali situazioni viene indicato il punteggio nell’eventuale graduatoria come da Art. 6 comma 2 punto II del presente Avviso.
Art. 5 – Domanda di partecipazione
- La domanda, in carta semplice, è redatta esclusivamente sullo schema allegato (Allegato A), sottoscritta e presentata presso l’Area I – Affari Generali e Personale, ovvero Ufficio Segreteria, della propria sede di Servizio, che la protocolla immediatamente e la trasmette immediatamente alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile di Firenze. Fanno fede la data e il numero di protocollo apposti alla domanda dalla sede di Servizio.
- Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 per le dichiarazioni mendaci e dell’obbligo di comunicare ogni variazione. Le dichiarazioni sono soggette a verifica; le dichiarazioni false, incomplete o inesatte comportano la decadenza dalla concessione, oltre alle conseguenze disciplinari e penali previste (art. 13 della Circolare).
- Si rimanda, per i termini di presentazione della domanda, all’art. 8 del presente bando.
Art. 6 – Criteri di assegnazione
- L’assegnazione avviene per ogni singolo mese del calendario ovvero per ogni singolo giorno del mese di calendario richiesto. Se per lo stesso periodo vi è una sola domanda ammissibile, o le domande non eccedono i due posti disponibili, la concessione è disposta senza graduatoria, previa verifica dei requisiti e del rispetto dell’art. 7. La Direzione del Centro Giustizia Minorile si riserva l’assegnazione in via prioritaria dei posti letto ad uso Foresteria a personale neo-assunto per facilitarne l’immissione in ruolo e per un tempo determinato allo scopo.
- Al di fuori di quanto previsto nel c.1 del presente articolo, nel caso in cui le richieste del personale dipendente eccedano l’offerta nel mese di calendario e/o singoli giorni del mese di calendario, la Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze valuta i seguenti titoli:
- anzianità complessiva di servizio: punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6;
- distanza chilometrica tra il luogo di residenza anagrafica e/o domicilio e la sede in cui il dipendente presta servizio, calcolata con il percorso automobilistico più breve indicato da Google Maps.
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Distanza |
Punteggio |
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Da 0 km a 30 km |
0,25 |
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oltre 30 km fino a 50 km |
0,50 |
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oltre 50 km e fino a 100 km |
1 |
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oltre 100 km e fino a 200 km |
2 |
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oltre 200 km e fino a 300 km |
3 |
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oltre 300 km |
5 |
- Non è attribuito alcun punteggio in ragione del genere, dello stato civile o della composizione del nucleo familiare, trattandosi di posto letto assegnato in via esclusiva all’assegnatario.
- A parità di punteggio prevale, nell’ordine: a) chi nel mese precedente non è stato assegnatario esclusivamente per effetto dell’art. 7; b) chi ha fruito del posto letto per il minor numero di giorni nei 6 mesi precedenti.
Art. 7 – Compatibilità di occupazione dei posti letto (riservatezza e dignità)
- Poiché i due posti letto, di cui uno collocato in soggiorno, condividono l’unico bagno e uno dei due letti è posto nello spazio di passaggio per raggiungere l’altro, e cioè nella zona dell’ingresso comune, in nessun giorno possono essere occupati contemporaneamente da persone di genere diverso. La regola vale in modo identico per tutto il personale, non esclude nessuno dalla partecipazione e non incide sul punteggio: opera solo come criterio di abbinamento dei due assegnatari.
- Per la sola verifica di cui al comma 1 del presente articolo, nella domanda il dipendente indica il proprio genere (maschile / femminile). Il dato è trattato esclusivamente a tale scopo e compare nella graduatoria senza scopo di punteggio, fatte salve le condizioni di cui alle istanze di uso esclusivo. Infatti, il dipendente che non si riconosca in alcuna delle due opzioni di genere, può chiedere con istanza riservata alla Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze l’uso esclusivo dell’appartamento per il periodo, se disponibile, corrispondendo il canone per entrambi i posti letto. L’istanza viene valutata in base alla posizione in graduatoria.
- La graduatoria, in caso di più istanze per i medesimi periodi, è unica e formata senza punteggio per il genere. Il primo posto letto è assegnato al primo classificato; il secondo posto letto è assegnato al primo dei classificati successivi il cui periodo richiesto sia in tutto o in parte coincidente con quello del primo e che sia dello stesso genere, fatto salvo quanto previsto al comma 2 sull’uso esclusivo dell’appartamento. Per il mese successivo si verificano le nuove domande pervenute.
- Il posto letto che resti libero, o che si liberi per rinuncia o decadenza, può essere concesso a un richiedente, o al successivo in graduatoria, solo se, per tutti i giorni del periodo concesso, l’altro posto letto è libero oppure occupato da persona dello stesso genere.
- La graduatoria resta in vigore per il solo mese di calendario. Per il mese successivo vanno ripresentate le domande e, se del caso, riformulata la graduatoria.
Art. 8 – Termini e procedura
- Tutte le domande per il mese di calendario interessato devono pervenire alle proprie Direzioni entro il 18 del mese precedente (a titolo esemplificativo, se la concessione si riferisce a novembre, la domanda va presentata entro il 18 ottobre, e così via). Le domande tardive sono valutate dalla Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze solo se non è necessario redigere una graduatoria e solo se il posto letto risulta ancora disponibile. Le domande devono riportare esattamente i giorni in cui si desidera assegnato il posto letto, e riportare il totale dei giorni richiesti nel mese e per i periodi. L’assegnazione del posto letto in “cameretta” singola avviene al più alto in graduatoria e/o alla prima domanda registrata al protocollo per l’assegnazione senza graduatoria.
- Il/la Presidente della Commissione Alloggi Demaniali, a ciò delegata per iscritto ai sensi dell’art. 31 della Circolare, il giorno successivo il 18 del mese previsto per la presentazione delle istanze, qualora fosse necessario redigere una graduatoria, convoca immediatamente la Commissione per la verifica dell’ammissibilità delle domande e dei requisiti; la Commissione deve riunirsi entro i 7 (sette) giorni successivi il 18 del mese di presentazione delle istanze, e al termine della riunione, deve redigere la graduatoria provvisoria, che inoltra nella medesima giornata per presa visione ai richiedenti. Ciascun richiedente entro 3 giorni dalla presa visione può presentare istanza di revisione per errori nell’attribuzione del punteggio, a pena di decadenza, al/alla Presidente della Commissione Alloggi. Al momento del presente Avviso la comunicazione va inoltrata con e-mail presso l’IPM di Firenze, alla e-mail ipm.firenze.dgm@giustizia.it. Si considerano i 3 giorni decorrenti dall’invio per e-mail del punteggio agli interessati e/o dalla sottoscrizione immediata in presenza. Il/la Presidente di Commissione convoca immediatamente la Commissione, il primo giorno successivo i tre giorni di presentazione delle revisioni, per valutare le eventuali istanze di revisione dei punteggi e redigere la graduatoria definitiva che invia immediatamente agli interessati e alla Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze per procedere con la concessione dei posti letto.
- Entro i 3 giorni successivi l’acquisizione della graduatoria definitiva, ovvero possibilmente entro il primo del mese interessato dalle istanze, la Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze decide: sulle domande per le quali non è stata necessaria la graduatoria, sulle istanze con la graduatoria definitiva, inoltrata dalla Commissione Alloggi a tutti i richiedenti per presa visione. L’eventuale impugnazione della graduatoria definitiva non impedisce il prosieguo dell’iter, salva la facoltà di autotutela.
- L’assegnatario prende possesso del posto letto il primo giorno di concessione firmando il Verbale e prendendo in consegna le chiavi, di cui diventa totalmente responsabile fino alla riconsegna e in caso di smarrimento si impegna a darne immediata comunicazione, presso l’Area Sicurezza del Centro Giustizia Minorile di Firenze; in caso di rinuncia alla concessione del posto letto deve immediatamente avvisare per e-mail il Centro Giustizia Minorile di Firenze a cgm.firenze.dgm@giustizia.it, per procedere all’eventuale altra concessione e/o allo scorrimento della graduatoria. Il personale addetto al Protocollo Calliope del CGM di Firenze deve subito provvedere ad acquisire al protocollo la comunicazione, smistandola alla dott.ssa Laura Cosentino e all’Area Sicurezza.
- L’assegnatario è immesso nel possesso del posto letto alla data di inizio del periodo, con verbale di consegna con il quale si impegna al pagamento del canone dovuto.
- È in ogni caso fatta salva la possibilità di variare i termini del presente articolo con atto del Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Firenze, per esigenze organizzative, dandone pubblicità con le stesse modalità dell’Avviso.
Art. 9 – Controllo sulla Documentazione
- La Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze effettua i controlli sulle dichiarazioni rese, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e anche avvalendosi delle Direzioni dei singoli Servizi Minorili.
Art. 10 – Verbale di consegna
- La consegna del posto letto avviene con Verbale di consegna redatto dal personale dell’Area Sicurezza del Centro Giustizia Minorile di Firenze, previa nota di autorizzazione, e copia del Verbale e dell’Autorizzazione sono trasmesse all’Agenzia del Demanio di Firenze, all’Area Contabile, alla Commissione Alloggi Demaniali e alla dott.ssa Laura Cosentino del CGM di Firenze. Il verbale deve assolutamente riportare: le generalità dell’assegnatario, il posto letto assegnato, il periodo e l’importo del canone, il Servizio di appartenenza e quanto previsto al comma 2, seguente.
- Nel Verbale l’assegnatario è espressamente ammonito sulle conseguenze disciplinari e penali delle dichiarazioni mendaci, anche parzialmente omissive, e dell’omessa comunicazione delle circostanze che possono comportare la decadenza; sui divieti di cui all’art. 12 del presente Avviso; sulle cause di decadenza di cui all’art. 14 del presente Avviso.
Art. 11 – Durata e successive domande
- Ciascuna concessione ha durata non superiore ad un mese di calendario (a titolo esemplificativo, gennaio, febbraio, etc.) e può essere concessa anche a singole giornate, con decorrenza dall’immissione nel possesso risultante dal Verbale. Per ogni mese va fatta la domanda; non sono valide domande precedenti per il mese non successivo all’istanza. L’assegnatario può rinunciare all’istanza e alla concessione in qualsiasi momento dandone immediata comunicazione per e-mail a cgm.firenze.dgm@giustizia.it. Il personale addetto al Protocollo Calliope del CGM deve subito provvedere ad acquisire al protocollo la comunicazione, smistandola alla dott.ssa Laura Cosentino e all’Area sicurezza del CGM.
- La concessione non è prorogabile per il mese successivo al primo, fatta salva la facoltà di ripresentare istanza per giornate senza soluzione di continuità che palesino una nuova concessione mensile.
Art. 12 – Divieti (artt. 24 e 26 della Circolare)
Nell’appartamento è fatto divieto di:
- ospitare, anche temporaneamente, persone diverse dall’assegnatario, e destinare i posti letto e la Foresteria ad usi diversi da quello abitativo;
- accendere fiamme libere, fumare;
- portare o detenere armi e munizioni o altri oggetti concepiti per la sola offesa;
- sublocare, anche parzialmente, i posti letto, o cederne l’uso.
Ogni violazione comporta l’avvio di procedura disciplinare; la detenzione di armi o munizioni comporta inoltre la decadenza immediata dalla concessione (art. 29 della Circolare).
Art. 13 – Oneri e danni
- Sono a carico dell’assegnatario il canone di concessione, le spese per le piccole riparazioni di cui all’art. 1609 c.c. e per i danni causati da negligenza, incuria, uso improprio o mancanze igieniche, rilevati alla riconsegna (art. 12 della Circolare, applicato per analogia). Restano a carico della Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze gli oneri di manutenzione straordinaria e le spese per la sicurezza e la prevenzione incendi.
Art. 14 – Decadenza
Comportano la decadenza dalla concessione:
- l’impiego dei posti letto e della Foresteria per fini diversi da quelli abitativi e la sublocazione, anche parziale;
- la volontaria manomissione degli impianti;
- la violazione dei divieti di cui all’art. 12, in particolare la presenza di persone diverse dall’assegnatario e la detenzione di armi o munizioni;
- nel caso di concessione mensile la mancata presa in consegna del posto letto entro 3 giorni dalla data di inizio della concessione, senza giustificato motivo;
- il sopravvenire di una delle altre cause di esclusione di cui all’art. 4, comma 1;
- il mancato pagamento del canone o degli oneri di cui all’art. 13;
- l’accertamento di dichiarazioni false, incomplete o inesatte a sostegno della domanda;
- l’adozione di comportamenti ostili, vessatori, inurbani o comunque contrari alle fondamentali regole di civile convivenza nei confronti dell’altro assegnatario;
- il licenziamento o la destituzione, la condanna definitiva di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e la mancata comunicazione all’Amministrazione del rinvio a giudizio per delitto non colposo o contro la Pubblica Amministrazione;
- la cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.
Il provvedimento di decadenza della concessione è emesso e notificato dalla Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze.
Art. 15 – Revoca e rilascio
- L’Amministrazione può revocare la concessione con atto motivato, per ragioni di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze di servizio, con preavviso di almeno 7 giorni nel caso di concessione mensile continuativa e almeno 3 giorni prima nel caso di concessione giornaliera; non è richiesto preavviso in caso di inagibilità dei locali o di urgenza. In caso di revoca non imputabile all’assegnatario il canone relativo ai giorni non goduti non è dovuto.
- Salvo quanto previsto al comma 1, il posto letto è rilasciato immediatamente alla scadenza della concessione o alla cessazione dal servizio, riconsegnando le chiavi all’Area Sicurezza del Centro Giustizia Minorile di Firenze. In caso di decadenza e di cause di esclusione sopravvenute, il posto letto va lasciato immediatamente con le medesime modalità. Va sempre pagato il canone per il periodo di concessione fruito.
- Il mancato rilascio nei termini è valutabile sotto il profilo disciplinare; le spese derivanti sono a carico dell’occupante e oggetto di recupero, anche coattivo.
Art. 16 – Vigilanza e controlli
- La Commissione Alloggi Demaniali effettua i sopralluoghi nell’appartamento ad uso Foresteria e informa la Direzione del Centro Giustizia Minorile di Firenze delle necessità di lavori e forniture, ma anche di eventuali danni prodotti dai concessionari.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il personale dell’Area Contabile controlla il regolare pagamento dei canoni (art. 14 della Circolare). Le irregolarità sono segnalate al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, nonché all’Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dalla rilevazione, avviando la procedura del recupero delle somme dovute con l’Agenzia del Demanio territoriale, avviando le azioni disciplinari e la comunicazione all’Autorità Giudiziaria ove ricorrano ipotesi di reato. Il resoconto annuale della gestione è trasmesso alla DGPRAM (art. 27 della Circolare) secondo le sue indicazioni.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
- I dati personali sono trattati dal Ministero della Giustizia, titolare del trattamento, per le sole finalità di gestione della presente procedura e della concessione, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione. Il dato relativo al genere è utilizzato esclusivamente per la verifica di cui all’art. 7.
Art. 18 – Pubblicità
- Il presente Avviso è protocollato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e trasmesso alle Direzioni dei Servizi Minorili per la Toscana e l’Umbria, per la diffusione a tutto il personale, anche se assente a qualsiasi titolo. Il presente Avviso revoca e sostituisce l’Avviso pubblicato a luglio del 2025.
Art. 19 – Disposizioni finali
- Il presente Avviso produce effetti dalla data di pubblicazione, salvo modifiche per sopravvenute disposizioni di legge o dipartimentali.
Firenze, 16/10/2026
Il Dirigente
Paolo Gabriele Bono