Concessione a titolo oneroso di alloggi demaniali di servizio - Casa circondariale - BERGAMO - 13 agosto 2026 - Scheda di sintesi
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione della Casa Circondariale di Bergamo
Pubblicazione del 14 agosto 2026
TERMINE per la presentazione della domanda: 27 agosto 2026 ore 12.00
Prot. n.12915_/_R__ del 13.08.2026
BANDO DI CONCORSO N. 2 DEL 13/08/2026
PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI
ALLOGGIO DEMANIALE
AI SENSI DELL’ART. 3 D.P.R. 314/06
Alloggio sito in Via Monte Gleno n. 61 – 24125 Bergamo (BG), c.d. “Palazzina Bianca”, catastalmente indentificato al Fg. 58, Mapp. 9722, Sub. 3, denominato ALLOGGIO DEL COMANDANTE DI REPARTO – codice alloggio SIAL199-2550
LA DIREZIONE
della Casa Circondariale di Bergamo
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314, recante il Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007);
- Considerato il vigente P.D.G. recante “criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui all’art. 3 del D.P.R. 314/06”;
- Viste le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06, trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03/03/2017;
PUBBLICA
Il presente bando per l’assegnazione a titolo oneroso, di n. 1 alloggio sito in Via Monte Gleno n. 61 – 24125 Bergamo (BG), c.d. “Palazzina Bianca”, catastalmente indentificato al Fg. 58, Mapp. 9722, Sub. 3, denominato ALLOGGIO DEL COMANDNATE DI REPARTO – codice alloggio SIAL199-2550, composto da:
- 3 camere da letto;
- 2 bagni;
- 1 cucina;
- 1 soggiorno;
- 1 tinello;
- 1 cantina SUB. 9 di 11.77 mq;
- 1 box auto SUB 16 di 56.35 mq;
- balconi 25.89 mq.
Il tutto con superficie convenzionale di mq 147,01 di cui 123.51 mq di alloggio, oltre cantina e box auto (sub. 9 e 16), pari ad un canone mensile di Euro 313,98 (trecentotredici/98), aggiornato al mese di giugno 2026.
Il predetto canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.
PUNTO A - TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE:
L'unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
- ANZIANITÀ COMPLESSIVA DI SERVIZIO:
per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi - punti 0,25
L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.
- ANZIANITÀ DI SEDE:
per ogni anno frazione di anno superiore a sei mesi
sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando - punti 0,25
L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio ed è amministrato, alla scadenza del bando, dall'Istituto che gestisce l'immobile posto a bando; è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario. Nell'ipotesi di dipendente perdente sede per chiusura dell'istituto ove presta servizio, questi al diritto al riconoscimento dell'anzianità di sede conseguita presso l'istituto dismesso.
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (ESCLUSO IL RICHIEDENTE):
- Componente convivente non a carico - punti 0,50;
- componente convivente a carico - punti,50;
- figlio minore non a carico di dipendente legalmente separato / divorziato con provvedimento disposto o omologato dall'Autorità Giudiziaria - punti 2,00;
- figlio minore a carico il dipendente legalmente separato / divorziato con provvedimento disposto o omologato dall'Autorità Giudiziaria - punti 3,00.
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio, costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti, dai figli adottivi, anche se di un solo coniuge o convivente, nonché dai soggetti di cui all'articolo uno comma due della legge 20 maggio 2016 n.76. Fanno altresì parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.
- PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE DISABILI:
Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla commissione di cui all'articolo quattro della legge 5 Febbraio 1992 numero 104, presente nel nucleo familiare prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:
- persona con handicap (art. 3, comma 1, Legge n.104 /1992), (compreso richiedente, coniuge / convivente) - punti 1,00;
- Persona con handicap con annotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/992, (compreso richiedente, coniuge / convivente) - punti 3,00;
Al fine di consentire alla predetta commissione la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio devono essere prodotti virgola in copia conforme all'originale i seguenti documenti:
- attestazioni circa il possesso dei titoli di cui ai punti 1,2, 3 che dovranno essere prodotte dagli interessati, esibendo le relative autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR numero 445/2000), come da modulo di domanda, ivi compresa la qualità di vivenza a carico che dovrà essere autocertificata dal soggetto maggiorenne convivente a carico. Nell'ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall'esercente la patria potestà o tutela;
- La normativa sopra richiamata non trova applicazione per le certificazioni sanitarie, conseguentemente, l'eventuale stato di handicap di componenti il nucleo familiare dovrà essere comprovato mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all'articolo quattro della Legge n. 104/1992.
- PUNTEGGIO SITUAZIONE REDDITUALE ISEE:
- Da 0 a 14.000 € - punti 3;
- da 14.001 a 20.000 € - punti 2;
- da 20.001 a 23.000 € - punti 1,5;
- da 23.001 a 26.000 € - punti 1;
- da 26.001 a 29.000 € - punti 0,5;
- da e oltre i 29.001 € - punti 0.
- PARITÀ DI PUNTEGGIO:
- A parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede;
- a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto tre composizione del nucleo familiare;
- a parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio relativo alla presenza, tra i componenti del nucleo familiare virgola di persone di persone disabili (punto 4);
- a parità di punteggio della presenza di cui al punto quattro, prevarrà la situazione economica documentata tramite I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Sarà posto in posizione di riserva il personale che abbia già usufruito negli anni precedenti o che sia attualmente concessionario di un alloggio di cui all'articolo tre del D.P.R. 314/2006.
PUNTO B – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l'assegnazione dell'unità immobiliare in oggetto, redatta in carta semplice, con l'utilizzo esclusivo dello schema allegato (ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE), dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autentica utile ai fini dell'attribuzione del ponteggio, alla segreteria di questa Direzione, personalmente o a mezzo pec all’indirizzo cc.bergamo@giustiziacert.it entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di affissione dello stesso in bacheca. Deve essere data notizia anche al personale assente a qualsiasi titolo ma in servizio effettivo presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto, la scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata improrogabilmente al giorno 27 agosto 2026, ore 12.00.
Farà fede, al fine dell'accettazione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare al bando coloro i quali abbiano prodotto la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato o in forma diversa da quella richiesta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente.
Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia.
Gli eventuali ricorsi presentati alla Direzione che ha emesso il bando, vengono da quest'ultima inviati al Provveditorato Regionale, in modo tale che l'apposita Commissione proceda entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi alla valutazione dei medesimi e alla redazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva stilata dalla Commissione Regionale viene comunicata alla Direzione dell'istituto o scuola di formazione e per conoscenza alla direzione generale dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.
La direzione dell'istituto procederà:
- A notificare la graduatoria entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della già predetta;
- acquisire l'accettazione o la rinuncia da parte del vincitore entro 5 giorni dalla notifica;
- in caso di rinuncia, la direzione dovrà procedere tempestivamente allo scorrimento della graduatoria;
- comunicare alla Direzione Generale dei beni dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria l'accettazione da parte del vincitore per l'emissione del provvedimento finale di concessione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 314/06.
La direzione procede, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento finale di concessione della Direzione Generale dei beni, servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, alla immissione del vincitore del bando nel possesso dell'alloggio mediante redazione del verbale di consegna ed assicura gli adempimenti connessi agli obblighi di comunicazione agli uffici territoriali dell'agenzia del demanio previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 314/06; procederà contestualmente all'aggiornamento del sistema di gestione alloggi demaniali di servizi denominato “SIAL”.
Nell'ipotesi in cui il vincitore del bando non si presenti nel giorno e nel l'ora indicata dalla direzione per la consegna dell'alloggio, la direzione, salvo che l'assenza sia dovuta a documentate cause di forza maggiore (in tal caso l'accettazione da parte del vincitore del bando potrà avvenire entro la data sopraindicata, a mezzo di posta elettronica certificata o istituzionale) procederà mediante scorrimento di graduatoria da comunicare tempestivamente alla direzione generale dei beni, servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria per consentire alla stessa l'emissione di un nuovo atto di concessione.
In caso di eventuale ricorso giudiziario viene sospesa la procedura di assegnazione solo nell'ipotesi di sospensione disposta dall'autorità giudiziaria; In caso contrario l'assegnazione sarà comunque disposta con riserva al vincitore virgola in attesa dell'esito dell'eventuale ricorso.
- La graduatoria definitiva del bando ha validità di un anno e si riferisce esclusivamente agli alloggi posti a concorso.
PUNTO C – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell'articolo 7 del DPR numero 314 del 2006 è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà o in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari (ad esempio gestione Ater) o da altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato, ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio è distante non oltre 30 km dal confine comunale.
Le medesime condizioni si applicano altresì a tutti i componenti del nucleo familiare, così come autocertificato dal dipendente.
Non si applica tale esclusione nell'ipotesi in cui il dipendente, ancorché proprietario di un immobile virgola non possa utilizzarlo in quanto assegnato temporaneamente all'altro coniuge a seguito di separazione legale. In tal caso produrrà, insieme all'istanza e agli altri documenti, copia del provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge da parte dell'Autorità Giudiziaria.
La titolarità della concessione in uso di alloggio di servizio dell'amministrazione penitenziaria non preclude al concessionario la possibilità di partecipare, imposizione di riserva, alle procedure per l'assegnazione di altre unità abitative messe a bando, tranne l'ipotesi in cui il medesimo risulti non in regola con il pagamento del canone e delle utenze, come previsto ex articolo 9 del dpr già citato.
La possibilità di partecipare al bando è subordinata all'impegno da parte del concessionario di rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio.
PUNTO D – DURATA DELLA CONCESSIONE
Il rapporto di concessione, oltre alla scadenza del termine di durata, cessa nei seguenti casi:
- Impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- concessione dell'alloggio in uso a terzi;
- sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione, nelle seguenti ipotesi:
- decesso del concessionario;
- collocamento in quiescenza;
- cessazione dal servizio alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria;
- trasferimento ad altra sede di servizio o comando presso altre amministrazioni;
- sospensione a vario titolo dal servizio per un periodo superiore a sei mesi, ad esempio per motivi di giustizia, per aspettativa o distacco;
- perdita della titolarità della concessione a vario titolo.
- Mancato pagamento del canone e degli oneri accessori previsti;
- produzione di false dichiarazioni EO produzione di falsi documentali, fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa; i provveditorati regionali provvedono, anche a campione ad attivare i controlli di cui all'articolo 71 del dpr numero 445 2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla direzione generale dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 9 del DPR numero 314 2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.
- Richiesta di concessione, da parte dei legittimi assegnatari (Provveditore, Direttore, Comandante); in tal caso il concessionario dovrà rilasciare l'alloggio entro 60 giorni dalla data di comunicazione della direzione di richiesta dell'unità abitativa da parte del legittimo assegnatario senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni ed indennizzi.
In tutti i casi di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'articolo 9 del dpr numero 314 2006 ed eventuale comunicazione da parte della direzione o dell'istituto scuola all'ufficio disciplinare di competenza.
Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione corrispondente al canone calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate, ed agli oneri accessori.
Il presente bando è redatto in conformità delle disposizioni trasmesse con nota GDAP n. 0359365.U del 04.08.2026 e relativi allegati
Bergamo, 13.08.2026
Il Direttore f.f.
Dott.ssa Luisa Mattina