Concessione a titolo oneroso di alloggi collettivi di servizio - Casa circondariale - VIBO VALENTIA - 6 agosto 2026 - Scheda di sintesi
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI VIBO VALENTIA
Pubblicazione del 10 agosto 2026
TERMINE per la presentazione della domanda: 30 settembre 2026 ore 23:59
Bando pubblico per l’assegnazione a titolo oneroso di alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12, terzo comma, D.P.R. n. 314 del 2006 – Casa Circondariale di Vibo Valentia
Il Direttore
Visto il D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 recante “Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria” e, in particolare, il terzo comma dell’art. 12 in materia di assegnazione, a titolo oneroso, di alloggi collettivi di servizio (.U. n. 37 del 14 febbraio 2007);
Vista la nota GDAP n. 000344.U del 07 gennaio 2019 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse ufficio VII Gestione alloggi demaniali di servizio
Vista le direttive esplicative in merito alla corretta gestione degli alloggi demaniali di servizio, trasmesse con nota GDAP n. 0076157 del 3 marzo 2017;
Visto il P.D.G. n. 1569 dell’11 marzo 2014 della ex Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e Servizi;
Precisato che gli alloggi sono destinati al pernottamento e non anche ad uso spogliatoio, atteso che queste ultime esigenze ben possono trovare soddisfazione nei locali all’uopo destinati;
Considerata l’esigenza di procedere al rinnovo dell’assegnazione degli alloggi de quibus ad uso temporaneo;
PUBBLICA
Il presente bando per l’assegnazione, a titolo oneroso e con onori accessori, per il periodo 01/01/2026 al 31/12/2026 dei seguenti alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12, terzo comma, D.P.R. n. 314 del 2006, presso i locali caserma di questo Istituto penitenziario:
N° 19 stanze con bagno – superficie di 34 m2 – importo oneri accessori Euro 76,47 arredate con:
3 letti;
3 materassi;
3 armadi;
3 comodini;
3 tavolini;
N° 15 stanze – superficie di 34 m2 – importo oneri accessori Euro 44,19, arredate con:
1 letto;
1 materasso;
1 comodino;
1 armadio;
1 tavolino.
L’importo degli oneri accessori, che non contemplano il servizio di pulizie, è calcolato sulla metratura dell’alloggio collettivo e la somma dovuta viene ripartito in base al numero degli occupanti della stanza[1].
Il Bando è rivolto a tutto il personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in servizio presso questo Istituto penitenziario, a condizione che lo stesso – ovvero il coniuge e il convivente – non siano titolari di un diritto di piena proprietà, ovvero assegnatario in cooperativa o concessionario di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Pubbliche Amministrazione, ubicato in comuni limitrofi entro il raggio di 30 Km dalla sede di servizio.
Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione che dovesse intervenire circa la perdita dei requisiti di cui al presente Bando.
Criteri di assegnazione
Ai fini dell’assegnazione degli alloggi collettivi, saranno calcolati i seguenti criteri di attribuzione:
A. MAGGIORE DISTANZA KM DALLA SEDE DI SERVIZIO ALLA PROPRIA RESIDENZA
- da 30 km a 50 km Punti 10
- da 50 km a 100 km Punti 15
- oltre i 100 km Punti 20
B. ANZIANITÀ COMPLESSIVA DI SERVIZIO[2]
- per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi Punti 0.25
C. ANZIANITÀ DI SEDE[3]
- per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi Punti 0.25
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai dipendenti in possesso di provvedimento dell’A.G. di separazione/divorzio che abbia decretato l’indisponibilità dell’immobile di proprietà o di cui risultino assegnatati o concessionari.
Durata dell’assegnazione
La durata dell’assegnazione temporanea di un alloggio collettivo di servizio non può essere superiore alla data di scadenza del presente bando. Alla scadenza della concessione, il titolare può partecipare a nuovo bando, per un massimo di quattro volte.
È facoltà del concessionario di rinunciare all’assegnazione, in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto di concessione.
Il concessionario alla data di scadenza e di revoca della concessione è tenuto a lasciare l’alloggio, nelle medesime condizioni al momento dell’assegnazione, libero da corse e persone, previa sottoscrizione di apposito verbale. Nel caso in cui non si ottemperi nelle tempistiche concordate e comunque non oltre il termine di 10 giorni, salvo per gravi e documentati motivi sottoposti all’esame del Funzionario Delegato, sarà soggetto all’apertura di un procedimento disciplinare ed alla contestazione esecuzione forzata dello sgombero, secondo le modalità stabilite dall’art. 9 D.P.R. n. 314del 2006.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda per l’assegnazione dell’alloggio collettivo di servizio in oggetto, redatta in carta semplice – formulata utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato 1), compilato in ogni sua parte – deve essere presentata, unitamente alla eventuale documentazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio presso l’Ufficio Segreteria – Settore protocollo, tramite indirizzo P.E.C. cc.vibovalentia@giustiziacert.it, entro e non oltre le ore 23: 59 del 30/09/2026.
La data di presentazione sarà convalidata dalla Direzione mediante assunzione al protocollo dell’Ufficio Segreteria.
Non saranno valutate le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra fissato, rilevando la data di protocollazione dell’istanza. Per le domande inoltrate tramite posta raccomandata, il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della data di spedizione dell’istanza e dei documenti allegati nel termine sopra fissato.
L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Nell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo precedente, il dipendente dovrà:
- Dichiarare l’anzianità complessiva di servizio;
- Dichiarare l’ anzianità di sede di servizio presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia;
- Allegare eventuale copia della sentenza di separazione o di divorzio;
La Direzione si riserva di richiedere, al momento dell’assegnazione la documentazione in originale o copia autenticata, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Cause di esclusione
Non possono presentare domanda, a pena di non valutazione dell’istanza e, quindi, non inserimento in graduatoria, i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, siano nelle seguenti condizioni:
- Dipendenti che non svolgono servizio effettivo presso questo Istituto penitenziario;
- Dipendenti che fruiscono di aspettativa o distacco a vario titolo;
- Dipendenti che sono in posizione di comando presso altre Pubbliche Amministrazioni o cessati dal servizio per vari motivi;
- Dipendenti che sono assegnatari di altri alloggi di servizio dell’Amministrazione penitenziaria in altre sedi.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ossia 30/09/2026, e mantenuti per tutto il periodo dell’assegnazione.
Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
La Commissione può riservarsi di chiedere chiarimenti in relazione alle domande di partecipazione presentate invitando a produrre eventuali integrazioni documentali ed informazioni al fine delle attività di valutazione.
La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione nella bacheca della Direzione di questo Istituto e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia per 15 giorni dalla formazione della graduatoria, per eventuali osservazioni da parte del personale dipendente. Decorso tale termine, la Direzione procederà alla redazione della graduatoria definitiva.
Cause di decadenza e revoca della concessione
Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto concessorio cessa di diritto, senza che il concessionario possa avanzare pretese di indennizzo, in caso di:
- Trasferimento ad altra sede di servizio;
- Collocamento a riposo, cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, aspettativa, comando o distacco a qualsiasi titolo dopo 6 mesi dalla data del relativo provvedimento, salvo documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari e conviventi;
- Sopravvenuto diritto di piena proprietà del dipendente – o della persona con cui vi sia convivenza stabile – di un immobile ovvero assegnazione in cooperativa o concessionario di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni Pubbliche, ubicato in comuni limitrofi entro il raggio di 30 Km dalla sede di servizio.
Al dipendente sarà revocata la concessione dell’alloggio altresì nei seguenti casi:
- Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 9, comma 6, lett. a), b) c) e d) del D.P.R. n. 314 del 2006[4]; all’assunzione di responsabilità in relazione all’attività che si intende svolgere;
- Qualora dovesse risultare che l’assegnazione o l’inserimento in graduatoria dell’aspirante assegnatario sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione: in tali ipotesi sono fatte salve le eventuali conseguenze di natura disciplinare, penale, civile e amministrativa;
- Qualora l’utilizzo dell’alloggio collettivo di servizio avvenga in maniera difforme rispetto alle disposizioni emanate dall’Amministrazione Penitenziaria (centrale e periferica)
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con atto motivato e con preavviso di almeno 60 giorni, la revoca della concessione degli alloggi per ragioni di interesse pubblico.
In caso di decadenza della concessione e di revoca dalla stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell’immobile, le disposizioni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 314 del 2006.
Il dipendente vincitore è direttamente responsabile, verso l’Amministrazione e/o eventuali terzi, per danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa. È responsabile dei danni causati ai beni mobili e immobili non derivanti da normale deperimento.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si rimanda alla normativa di cui al D.P.R. n. 314 del 2006, alle note Dipartimentali e Provveditoriali e agli Ordini di Servizio di questa Direzione in materia.
Il presente avviso da pubblicarsi sul sito del Ministero della Giustizia assolve agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalle disposizioni vigenti.
L’Ufficio Segreteria avrà cura di inserire il presente provvedimento nella relativa raccolta e di assicurare sia la sua affissione all’Albo, sia la trasmissione a ciascun responsabile di Area/Ufficio ai fini di una più capillare informazione al personale.
Il Direttore
Dott.ssa Angela Marcello
[1] L’importo degli oneri accessori dovuti per l’occupazione degli alloggi è stato determinato in osservanza del P.D.G. N.1569 del 11.03.2014 della ex Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e Servizi – (linee guida applicative par. II lettera a) – e sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente. Il pagamento del suddetto importo avverrà solo tramite trattenuta sullo stipendio (Codice MEF 059).
[2] L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale, permessi sindacali e permessi ai sensi della l. n. 104 del 1992.
[3] L’anzianità di sede è calcolata dalla data di immissione nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale, permessi sindacali e permessi ai sensi della l. n. 104 del 1992.
[4] In particolare: a) impiego dell’alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione; b) concessione dell’alloggio in uso a terzi; c) sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l’assegnazione in concessione; d) mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.