Esperti psicologi - 10 maggio 2018 - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - BOLOGNA - Avviso di selezione

Dipartimento giustizia minorile e di comunità
Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna
Bologna

Data di pubblicazione: 14 maggio 2018

Avviso pubblico di selezione di esperti in psicologia da inserire negli elenchi

ex art. 132 D.P.R. 30/06/2000 n. 230 per le Regioni Emilia Romagna e Marche (Corte di Appello di Bologna e Corte di Appello di Ancona)

Visti

  • l’art.80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • l’art. 132 del D.P.R.30 giugno 2000 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la circolare n. 1 del 10 maggio 2016 del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Art. 1

Bando di selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d’idoneità, per l’istituzione di due distinti elenchi di esperti in psicologia relativi alle Corti di Appello di Bologna e di Ancona, cui attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti nelle regioni Emilia Romagna e Marche.

Art. 2

Formazione e validità degli elenchi

Gli elenchi, formati in attuazione della citata normativa, hanno validità quattro anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia, fatta salva la possibilità di procedere ad un rinnovo dei medesimi in caso di necessità eccedenti le disponibilità, nel rispetto delle disposizioni dipartimentali L’iscrizione nell’elenco non comporta di per sé diritto al conferimento dell’incarico, costituendone però imprescindibile presupposto. Gli incarichi hanno una durata non superiore ad un anno, rinnovabili per una sola volta (fino ad un massimo complessivo di ventiquattro mesi).
L’iscrizione nell’elenco degli esperti ex artt. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230 è incompatibile con :

  • l’iscrizione nell’albo degli avvocati e procuratori legali;
  • essere giudice di pace;
  • essere dipendente del Ministero della Giustizia;
  • l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza.

Esso non comporta, di per sé, alcun diritto a ricevere incarichi, costituendone, però, il necessario presupposto. La mancata accettazione della proposta di incarico, pur non comportando la cancellazione dall’elenco, colloca l’interessato nell’ultima posizione utile.

Art. 3

Requisiti

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);
  2. abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
  3. iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;
  4. possesso di partita I.V.A. o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento di incarico.
  5. non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento;
  6. età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà produrre il riconoscimento degli stessi da parte dello Stato Italiano.

Art. 4

Titoli e relativi punteggi

La posizione in elenco è data dal punteggio ottenuto dalla somma dei punti assegnati in ragione del curriculum culturale e dell’esperienza professionale maturata riferita ai titoli di seguito indicati (diversi da quelli prescritti ai fini dell’ammissione alla selezione) e dei punti attribuiti in sede di colloquio di idoneità:

  1. Contratto di lavoro a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione o presso Enti privati attinente alla propria professionalità: punti 0,50 per ogni semestre svolto (fino ad un massimo di punti 3,00).
  2. Tirocinio formativo attinente alla propria professionalità svolto presso Pubbliche Amministrazioni o presso Enti privati accreditati dalla Regione: punti 0,25 per ogni semestre svolto.
  3. Seconda laurea attinente alle materie oggetto della professionalità: punti 1 (laurea triennale), punti 2,00 (magistrale o vecchio ordinamento).
  4. Master di primo livello universitario o riconosciuto dal MIUR attinente alla professionalità: punti 1,00.
  5. Master di secondo livello attinente alla professionalità: punti 1,50.
  6. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità: punti 3,00.
  7. Diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M. di concerto con il M.I.U.R: punti 2,00.
  8. Attività di esperto psicologo ex art 80 presso strutture dell’Amministrazione Penitenziaria ed uffici della Giustizia Minorile: punti 0,50 per ogni semestre (fino ad un massimo di punti 3,00)

I titoli da valutare devono essere indicati nel modello di domanda e non solo nel curriculum vitae.

I criteri valutativi del colloquio di idoneità di cui al successivo art. 7 c.3 sono i seguenti:

  1. conoscenza specifica degli argomenti e riferimenti al contesto dell’esecuzione penale esterna;
  2. capacità espositiva/correttezza e proprietà del linguaggio;
  3. capacità di elaborazione e motivazione della risposta con particolare attenzione allo sviluppo critico delle questioni proposte.

Ad ogni criterio valutativo verrà assegnato un punteggio massimo di 3 punti; al colloquio potrà essere assegnato un punteggio complessivo massimo di 9 punti. Il colloquio di idoneità si intende superato se la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio pari o superiore a 6.

Il superamento del colloquio di idoneità è condizione imprescindibile per l’inserimento del candidato nella posizione in elenco. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.

Art. 5
Presentazione della domanda: termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata e sottoscritta, corredata del curriculum vitae e di copia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 24.00 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia al seguente recapito: uepe.ancona@giustiziacert.it , indicando nell’oggetto “Selezione esperti psicologi”.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in maniera dettagliata, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della selezione.
Il candidato indicherà inoltre il Distretto di Corte di Appello scelto (Bologna o Ancona).
Per partecipare alla selezione dovrà essere debitamente compilato esclusivamente l’allegato modulo completo di curriculum vitae, redatto esclusivamente nel formato europeo pubblicato sul sito https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae. pena la nullità della domanda.
Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal candidato sotto la sua esclusiva responsabilità

Nel caso in cui sia stato già ricoperto l’incarico di esperto ex art.80 O.P. presso istituti penitenziari o presso uffici di esecuzione penale esterna il candidato dovrà dichiarare di non essere stato dispensato d'ufficio per ripetuta inosservanza degli impegni assunti o perché il comportamento sia stato ritenuto compromettente per la sicurezza e la disciplina dell'Istituto.

Art. 6

Casi di esclusione

Saranno esclusi dalla selezione:

  1. i candidati che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine previsto, o priva della prescritta sottoscrizione, o con mezzi diversi dalla posta elettronica certificata;
  2. i candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
  3. I candidati che non abbiano presentato la domanda secondo lo schema allegato, completo di curriculum vitae e integralmente compilato

Le comunicazioni relative all’esclusione verranno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal candidato.

Art. 7

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, presieduta dal Dirigente di Esecuzione Penale Esterna, è composta da un Funzionario di Servizio Sociale, da uno Psicologo e da un Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni che svolgerà le funzioni di segretario .

La commissione si riunirà ad Ancona presso i locali dell’Ufficio Distrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Ancona in via Terenzio Mamiani n. 14 e procederà:

  1. all’ammissione delle domande alla procedura di selezione e all’esclusione nei casi di cui al precedente articolo 6.
  2. alla valutazione dei titoli di ciascun candidato ed attribuzione del relativo punteggio.
  3. alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare le attitudini e le capacità professionali del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere. Il colloquio avrà per oggetto:
    • Principali riferimenti tecnici inerenti alla devianza e alla criminalità.
    • Riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione e il trattamento dell’utenza (colloquio clinico, test, etc.).
    • Cenni sulla legge 26 luglio 1975 n.354 e s.m.i. recanti le norme sull’Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione e alla risocializzazione dei soggetti detenuti ed internati.
    • Cenni sul Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R.30/06/2000 n.230.
    • Cenni sul T.U.309/90 in materia di tossicodipendenti così come modificato dalla Legge 18 febbraio 1999 n. 45.
    • Legge 28 aprile 2014 n. 67/2014 ” Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.
  4. ad esprimersi sull’idoneità del candidato ai sensi dell’art 4.
  5. a consegnare al termine del colloquio l’esito della selezione .
  6. ad attribuire il punteggio per la posizione in elenco.
  7. a predisporre la posizione del singolo candidato in elenco di cui all’art. 132 R.E..

La data e l’ora del colloquio saranno comunicate ai candidati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (indicato nel modello di domanda) con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Gli stessi daranno conferma della presenza.
I colloqui si terranno presso la sede dell’Ufficio Distrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna di Ancona.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.
Non saranno accolte richieste di differimento del colloquio, salvo documentati gravi motivi .
La mancata effettuazione del colloquio determinerà il non inserimento nell’elenco.
L’elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente della Commissione, al termine delle procedure di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia htpp://www.giustizia.it/.
Lo stesso avrà validità per quattro anni dalla data di pubblicazione sul sito.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali e disposizioni finali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e saranno raccolti presso l’Ufficio Distrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna di Ancona per le finalità di gestione della presente selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80 O.P. per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.L.gs 30/06/2003, n. 196.
In caso di autocertificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilevatesi non veritiere si procederà secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia e sul sito dell’Ordine regionale degli Psicologi dell’Emilia Romagna e delle Marche.

Bologna, 10 maggio 2018

il Direttore
Maria Paola Schiaffelli