Esperti di servizio sociale - Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna e Marche - BOLOGNA - 8 MARZO 2018 - Avviso di selezione

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Centro di Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna e Marche

Avviso pubblico
di selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti in servizio sociale ex art. 80, l.354/75, da inserire nell’elenco ex art. 132, d.p.r. 30/06/2000 n. 230.

Art. 1
Indizione di Selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, per esperti di servizio sociale, per la formazione dell’elenco ex art. 132 D.P.R. 30/06/2000 n. 230, cui attingere per il conferimento di incarichi, da parte del Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna e Marche, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso il Centro Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna e Marche e le strutture dei Servizi Minorili dell’Emilia Romagna, relativamente al distretto di Corte d'Appello di Bologna.

Art. 2
Validità dell’elenco

L’elenco ha validità dalla data della sua costituzione al 08/08/2020 e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivi, nell’ambito territoriale del distretto della Corte d’Appello di Bologna.
Gli incarichi saranno conferiti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea in servizio sociale (classe di Laura L39 DM 270/2004) o equivalente o equipollente;
  • abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
  • iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali;
  • il possesso di partita I.V.A. o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
  • dichiarazione di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’Art. 444 del C.P.P. e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
  • età superiore ad anni 25 ai sensi dell’articolo 132 del DPR 230/2000;
  • non avere rapporto di dipendenza o ad altro titolo con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;
  • non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso.

Art. 4
Titoli valutabili e relativi punteggi

Il punteggio è attribuito in base ai seguenti titoli:

  1. Precedente esperienza professionale come esperto di servizio sociale sino ad un massimo totale di 3 punti: punti 0,10 per ogni mese di esperienza conseguita presso strutture o servizi minorili della Giustizia; punti 0,05 per ogni mese di esperienza conseguito presso altri soggetti (eventuali incarichi sovrapposti temporalmente sono conteggiati un’unica volta per il periodo di sovrapposizione);
  2. stage e/o tirocinio della durata minima di 150 ore attinente al profilo svolto presso Servizi Minorili della Giustizia: punti 0,50; presso altre Pubbliche Amministrazioni o presso Enti privati accreditati dalla Regione: punti 0,10;
  3. laurea specialistica o magistrale in Servizio Sociale punti 2,00;
  4. iscrizione all’albo A dell’ordine degli assistenti sociali punti 1,00;
  5. altro titolo di laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguito presso Università riconosciute dal MIUR, purché ulteriore rispetto al requisito di ammissione di cui all’art. 3, punti 1,00 (cumulabile);
  6. altra laurea triennale conseguita presso Università riconosciute dal MIUR , purché ulteriore rispetto al requisito di ammissione di cui all’art. 3, punti 0,5 (cumulabile);
  7. master di I livello, conseguito dopo il 2005, attinente il profilo di assistente sociale, presso Università o scuole /enti riconosciuti dal M.I.U.R.,: punti 0,50 (cumulabile);
  8. master di II livello attinente al profilo di assistente sociale, conseguito dopo il 2005, : presso Università o scuole /enti riconosciuti dal M.I.U.R punti 1,00 ( cumulabile);
  9. dottorato di ricerca presso Università riconosciute dal MIUR attinente al profilo di assistente sociale, conseguito dopo il 2005: punti 2,00 (cumulabile);
  10. diploma di specializzazione, attinenti il profilo di assistente sociale, conseguito presso le Scuole di specializzazione riconosciute dal M.I.U.R: punti 1,00 (cumulabile);
  11. diploma di specializzazione conseguito presso le Università attinente il profilo di assistente sociale, ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,00 (cumulabile);
  12. diploma di perfezionamento annuale conseguito presso le Università o scuole/enti riconosciute dal MIUR attinenti il profilo di assistente sociale ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,00 (cumulabile);
  13. diploma di perfezionamento biennale attinente il profilo di assistente sociale conseguito presso le Università o scuole/enti riconosciute dal MIUR ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,00 (cumulabile);
  14. altri master di I e II livello o diploma di specializzazioni sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: o di perfezionamento sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 conseguito presso Università o scuole/enti riconosciute dal MIUR non attinenti il profilo di assistenti sociali punti 0,50 per titolo (cumulabile) sino ad un massimo totale di 2 punti;
  15. pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche dal 2005, attinenti al profilo di assistente sociale, esclusivamente nel settore dell’esecuzione penale e/o minorile: punti 1,00 per articolo, punti 2,00 per monografie di 50 pagine o superiori sino a un massimo di punteggio di 4,00 punti.
    In ogni caso per la compiuta valutazione occorre indicare data, luogo, casa editrice o rivista e codice ISBN (in mancanza di un solo di questi requisiti la pubblicazione non sarà valutata). Le pubblicazioni devono essere allegate per la valutazione all’istanza in formato digitale; nel caso di più autori la valutazione sarà data in proporzione al numero degli stessi; nel caso di una pubblicazione con la dicitura “ a cura” la stessa sarà valuta con punti 1;
  16. pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche dal 2005, attinenti al profilo di assistente sociale generico: punti 0,10 per articolo, punti 0,30 per monografie di 50 pagine o superiori sino ad un massimo di 2 punti. In ogni caso per la compiuta valutazione occorre indicare data, luogo, casa editrice o rivista e codice ISBN (in mancanza di un solo di questi requisiti la pubblicazione non sarà valutata) Le pubblicazioni devono essere allegate per la valutazione all’istanza in formato digitale ; nel caso di più autori la valutazione sarà data in proporzione al numero degli stessi ; nel caso di un pubblicazione con la dicitura “ a cura” la stessa sarà valutata con punti 1;

Per i titoli valutabili conseguiti presso Scuole o Enti riconosciute dal MIUR, l’aspirante deve indicare in domanda il DM di riconoscimento comprensivo di data, significando che nel caso di mancata indicazione nell’istanza, il titolo non sarà valutato.

I titoli accademici conseguiti presso le cd Università Telematiche saranno considerati validi, a patto che le stesse siano riconosciute con DM, nel qual caso occorrerà indicare nell’istanza la data ed il numero dello stesso.

I titoli di alta formazione conseguiti presso Università e Scuole e/o enti riconosciute dal MIUR, con indicazione nell’istanza del DM, saranno equiparati ai corsi di perfezionamento annuale e biennale, ovviamente se attinenti al profilo di assistente sociale di cui ai punti 12 e 13 e se non attinenti al profilo della selezione saranno valutati secondo il punto 14.

Art. 5
Valutazione del colloquio d’idoneità

Se l’aspirante sarà dichiarato idoneo al termine del colloquio, è prevista l’attribuzione di un punteggio allo stesso, da un minimo di punti 1,00 ad un massimo di punti 5,00, anche con decimali non inferiore allo 0,10. I colloqui con gli aspiranti saranno effettuati presso il Centro per la Giustizia minorile dell’Emilia Romagna e Marche, previo accertamento del possesso dei requisiti sopra elencati. Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it almeno 10 giorni prima dell’inizio degli stessi e le ulteriori notizie saranno comunicate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda dall’aspirante, con almeno sette giorni di preavviso. L’Amministrazione non avrà alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione del messaggio da parte dell’istante. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

  • Principali riferimenti teorici sulla devianza e la criminalità; il PEI (Progetto Educativo Individualizzato), valorizzazione delle politiche attive di reinserimento dei minori e dei giovani adulti attraverso opportunità di istruzione, formazione professionale e di avviamento al lavoro; livelli essenziali di trattamento socio-educativi atti a garantire la protezione e la tutela dei diritti dei minori e la loro responsabilizzazione ai doveri di cittadinanza attiva;
  • Tecniche professionali applicate al contesto penitenziario e all’esecuzione penale esterna (colloqui, visita domiciliare, verifica di lavoro, ecc.) e la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale e di contrasto al disagio adolescenziale;
  • Riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione e trattamento dei soggetti condannati liberi e imputati;
  • Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione e alle sanzioni di comunità;
  • Disposizioni sul Processo Penale a carico di imputati minorenni: DPR n. 448 del 1988 e relativo Regolamento di esecuzione L. n. 272 del 1989;
  • Legge n.117 del 2014 che estende la competenza dei Servizi della Giustizia Minorile fino al compimento del 25° anno di età, nei casi di commissione di reati in età inferiore agli anni 18.
  • Legge n. 64 del 1994 di ratifica della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento nei casi di sottrazione internazionale di minore;
  • Legge n. 66 del 1996 riguardante le norme contro la violenza sessuale;
  • D.M. n. 138 del 2005 che prevede Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione;
  • Convenzione di Lanzarote - Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e I'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata in Italia con Legge 1 ottobre 2012 n. 172;
  • Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”;
  • D.P.R. 309/90 Normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive integrazioni;
  • Legislazione sul lavoro di pubblica utilità ex art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274; art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992; art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
  • Normativa relativa al segreto professionale e al segreto d’ufficio;
  • Normativa relativa all’istituto della messa alla prova per i minori (Art. 28 del DPR 448/88) e per gli adulti (legge 28 aprile 2014 n.67).
  • Elementi di informatica con particolare riferimento alla conoscenza pratica del pacchetto Office (prova pratica al p. c.)

Art. 6
Presentazione della domanda: termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata in tutta le sue parti, sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento anch’essa sottoscritta pena esclusione, dovrà essere intestata al Centro per la Giustizia minorile dell’Emilia Romagna e Marche e inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al recapito cgm.bologna.dgm@giustiziacert.it, con indicazione nell’oggetto “selezione esperti di servizio sociale”, entro e non oltre le ore 24.00 del 30/03/2018. Nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, soggetta a controlli a campione, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica, il possesso dei requisiti ai fini della selezione, il possesso dei titoli indicati all’art. 4 del presente Avviso, compilando esclusivamente l’allegato schema di domanda, pena esclusione, fornita in formato word. La modifica del contenuto dell’istanza allegata nella parte delle dichiarazioni sarà causa di esclusione dalla selezione. La medesima dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, (la mancanza del curriculum o l’uso di un curriculum non in formato europeo o la mancata sottoscrizione dello stesso sarà causa di esclusione dalla selezione), e da copia della documentazione di cui al punto 15 e 16 dell’articolo 4 in formato digitale, pena non valutazione dei titoli. La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorché indicati nel curriculum, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato. L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento dell’istanza significando che l’istanza, per essere accettata dal sistema giustiziacert, deve essere inoltrata da altra PEC. Gli aspiranti risultati idonei, saranno inseriti nell’elenco.

Art. 7
Casi di esclusione

Saranno esclusi dalla selezione, oltre per quanto previsto agli artt. 3 e 6:

  • gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre i termini previsti;
  • gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente avviso;
  • gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti e titoli richiesti;
  • gli aspiranti quali esperti ex art. 80 O.P. che siano stati dispensati d’ufficio per inosservanza degli impegni assunti, o quando il comportamento sia stato ritenuto compromettente per la sicurezza e la disciplina dell’UEPE e dei Servizi Minorili;

L’iscrizione nell’elenco degli esperti ex art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230 è incompatibile con l’inserimento nell’albo degli avvocati e procuratori legali, componente di collegi giudicanti, giudice di pace, dipendente del Ministero della Giustizia, con l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza e per i motivi di inconferibilità con la Pubblica Amministrazione anche per cause sopravvenute alla selezione e non comporta di per sé alcun diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto.

Dell’esclusione dalla selezione sarà data comunicazione all’interessato tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza.

Art. 8
Commissione e procedure

  • La Commissione per l’accertamento dell’idoneità sarà compostadal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna e Marcheche la presiede o suo sostituto;
  • dal Direttore dell’USSM o da suo sostituto;

da un funzionario di Servizio Sociale dell’USSM o da suo sostituto.La commissione procederà:

  • alla ammissione delle istanze presentate ed alla comunicazione delle esclusioni dalla selezione con le motivazioni che saranno trasmesse all’indirizzo e-mail dell’aspirante, comunicato nell’ istanza;
  • alla valutazione dei titoli di ciascun aspirante, con attribuzione del relativo punteggio che sarà comunicato all’aspirante in sede di colloquio;
  • alla convocazione degli aspiranti per il colloquio di idoneità volto a verificare le attitudini, le capacità professionali dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere;
  • ad esprimersi sull’idoneità dell’aspirante e ad attribuire un punteggio al colloquio stesso;
  • a predisporre l’ elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 230/2000.

La Commissione, che sarà pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, in sede di prima convocazione, oltre a determinare il calendario dei colloqui, provvederà all’estrazione della lettera del cognome con il quale inizieranno i colloqui.

Nella formazione dell’elenco in casi di ex equo, in applicazione del disposto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, sarà data precedenza al candidato con minore età.

La data e l’ora del colloquio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito www.giustizia.it, almeno 10 giorni prima della data dell’inizio degli stessi. Tale pubblicazione varrà come notifica a tutti gli effetti agli aspiranti. Eventuali modifiche, per motivi di servizio e ogni altra notizia utile, saranno comunicate dall’indirizzo pec: cgm.bologna.dgm@giustiziacert.it all’indirizzo PEC indicato dall’aspirante nell’istanza. L’amministrazione non sarà responsabile della mancata ricezione della PEC per qualsiasi motivo da parte dell’aspirante. L’assenza a qualsiasi titolo al colloquio, salvo certificato medico, sarà causa di esclusione dalla selezione, significando che non saranno ammesse, per alcun motivo, modifiche della data del colloquio.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità, pena esclusione.

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e saranno raccolti presso il Centro Giustizia Minorile o/e Servizi minorili cui hanno inoltrato la domanda, per le finalità di gestione della presente selezione. Il trattamento dei dati in questione avverrà, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80 O.P. , per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.l.gs 30.6.2003 n. 196.

Nel caso di autocertificazioni non rilevatesi veritiere in sede di controllo l’aspirante sarà depennato dall’elenco e si procederà a quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Bologna, 8 marzo 2018