Servizi di cancelleria - Conversione della pena pecuniaria inesigibile - Estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione – Chiusura della partita di credito
provvedimento 29 settembre 2026
In merito alla procedura da seguire per la chiusura delle partite di credito relative a pene pecuniarie convertite in sanzioni sostitutive regolarmente espiate, ante Cartabia, in caso di mancata trasmissione del verbale di fine espiazione della misura della libertà controllata da parte degli organi competenti, ad integrazione della circolare del 22 febbraio 202, ed in presenza di situazioni eccezionali, gli adempimenti amministrativi che l’ufficio dovrà porre in essere sono così sintetizzabili:
sollecito, anche per le vie brevi, dell’inoltro del verbale di fine espiazione pena alle Forze dell’ordine competenti;
in caso di mancata trasmissione del verbale di cui al punto che precede, predisposizione della dichiarazione dell’avvenuta estinzione della pena una volta spirato il relativo termine di scadenza conteggiato dalla data indicata del verbale di inizio di espiazione della misura prescritta, senza che risultino comunicati eventi interruttivi o situazioni ostative;
comunicazione all’ufficio recupero crediti dell’avvenuta espiazione della sanzione sostitutiva; quest’ultimo ufficio procederà agli adempimenti concernenti il discarico della partita di credito
Ufficio competente
Provvedimento 29 settembre 2026 - Applicazione della circolare del 22 febbraio 2021 recante “Conversione della pena pecuniaria inesigibile- Estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione – Chiusura della partita di credito” . Rif. Prot. DAG n. 82153.E del 20 aprile 2026
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
Al sig. Presidente dell’Ufficio di Sorveglianza
di Catanzaro
e p.c. all’Ispettorato Generale
Oggetto: Quesito sull’applicazione della circolare del 22 febbraio 2021 recante “Conversione della pena pecuniaria inesigibile- Estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione – Chiusura della partita di credito”
Rif. Prot. DAG n. 82153.E del 20 aprile 2026
Con nota prot. n. 380.U del 20 aprile 2026 la S.V. ha segnalato delle criticità nella chiusura delle partite di credito nei procedimenti di conversione della pena pecuniaria inesigibile per accertata insolvibilità del debitore nella misura della libertà controllata, dovute all’invalsa prassi della mancata trasmissione, da parte delle Forze dell’Ordine, del verbale di fine espiazione della misura, necessario per procedere alla dichiarazione di estinzione secondo le indicazioni fornite da questa Direzione con la circolare del 22 febbraio 2021.
L’ufficio chiede, pertanto, nei casi in cui non pervenga il verbale che attesta la fine della misura prescritta, se possano ritenersi integrate le disposizioni di cui alla circolare menzionata nel senso di calcolare il termine finale estintivo della misura a decorrere dalla data menzionata nel verbale di inizio ritualmente trasmesso dalle forze dell’ordine, qualora allo stesso non siano seguiti eventi interruttivi o comunicazioni ostative.
Secondo quanto prospettato, tanto eviterebbe che le procedure restino formalmente "pendenti" solo a causa della sistematica mancata trasmissione all’ufficio di sorveglianza dei verbali finali da parte degli organi di vigilanza, anche tenuto conto dell’entità numerica delle procedure, che contano centinaia di sopravvenienze annuali, e della necessità, per semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa, dell’avvio tempestivo della procedura di discarico presso l’agente della riscossione.
Tanto premesso, questa Direzione Generale, pur confermando la linea operativa indicata nelle precedenti risposte a quesito, culminate nelle indicazioni contenute nella circolare DAG prot. 38467.U del 22 febbraio 2021 in merito alla procedura da seguire per la chiusura delle partite di credito relative a pene pecuniarie convertite in sanzioni sostitutive regolarmente espiate, non può trascurare la peculiarità della situazione segnalata da codesto ufficio, originata dalla mancata trasmissione del verbale di fine espiazione della misura della libertà controllata da parte degli organi competenti.
In tal caso, al fine di fronteggiare il pericolo di blocco paventato e consentire l’avvio degli adempimenti successivi alla dichiarazione di estinzione della pena, si invita l’ufficio, contattate infruttuosamente -anche per le per le vie brevi- le Forze dell’Ordine aventi la vigilanza sul sottoposto, a procedere alla dichiarazione di estinzione della pena ove non risultino comunicate ragioni ostative, qualora sia spirato il termine di scadenza della misura conteggiato a decorrere dalla data indicata nel verbale di inizio, regolarmente acquisito dall’ufficio.
Pertanto, gli adempimenti amministrativi che competono agli uffici coinvolti, affinché - nel caso di omesso inoltro del verbale di fine espiazione pena da parte delle Forze dell’ordine all’ufficio di sorveglianza - possano provvedere alla chiusura della partita di credito, sono così sintetizzabili:
- sollecito, anche per le vie brevi, dell’inoltro del verbale di fine espiazione pena alle Forze dell’ordine competenti;
- in caso di mancata trasmissione del verbale di cui al punto che precede, predisposizione della dichiarazione dell’avvenuta estinzione della pena una volta spirato il relativo termine di scadenza conteggiato dalla data indicata del verbale di inizio di espiazione della misura prescritta, senza che risultino comunicati eventi interruttivi o situazioni ostative;
- comunicazione all’ufficio recupero crediti dell’avvenuta espiazione della sanzione sostitutiva; sarà cura di quest’ultimo ufficio procedere agli adempimenti concernenti il discarico della partita di credito.
Si inoltra per opportuna conoscenza all’Ispettorato Generale.
Cordialmente
Roma, 29 settembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda