Spese di giustizia - Pagamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione in favore dei difensori antistatari, beneficiari di decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto - Risposta a quesito prot. DAG 150779.U del 22.7.2026

provvedimento 22 luglio 2026

Massima:

I pagamenti disposti dalla P.A. in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., anche nei procedimenti di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), costituiscono compensi professionali dell’avvocato e, dunque,  redditi di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR, in quanto la distrazione delle spese genera un credito autonomo del professionista verso la parte soccombente.

In relazione a tali pagamenti, sussiste quindi l’obbligo per l’Amministrazione di verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 602/1973.


Ufficio competente

Quesito in merito all’applicazione della circolare “Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2025 numero 199” – Pagamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione in favore dei difensori antistatari, beneficiari di decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto. Rif. prot. DAG 109707.E del 26.5.2026

m_dg_dag.22/07/2026.0150779.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di Bari

Con il quesito indicato in oggetto, codesta Presidenza ha chiesto di conoscere se le disposizioni di cui all’art. 48‑bis, comma 1‑ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 trovino applicazione anche ai pagamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione in favore dei difensori antistatari, beneficiari di decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto.

Al riguardo, questa Direzione generale rappresenta quanto segue.

Come noto, l’art. 48‑bis, comma 1-ter, d.P.R. 602/1973 (introdotto dall’art. 1, comma 725, legge 30 dicembre 2025, n. 199, e successivamente modificato dall’art. 2-ter, comma 1, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88), prevede che le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di qualsiasi importo in favore di professionisti esercenti arti e professioni di cui all’art. 54 d.P.R. 917/1986 (TUIR), devono verificare se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro; in caso positivo, sono tenute a procedere al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e solo l’eventuale eccedenza rispetto a tale ammontare potrà essere corrisposta al beneficiario.

Quanto al provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, contenuto nella sentenza di condanna ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si osserva che questo fa sorgere in capo a quest’ultimo un diritto di credito autonomo e diretto nei confronti della parte soccombente, distinto dal rapporto che il medesimo difensore ha con la parte assistita vittoriosa.

Ne consegue che, nelle condanne con distrazione delle spese processuali, l’unico ed effettivo creditore delle somme liquidate in sentenza è il professionista distrattario, e non la parte assistita (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 21 maggio 2021, n. 14082; Cass. civ., Sez. III, sent. 12 novembre 2008, n. 27041).

Tale meccanismo comporta il mero trasferimento dell’onere economico del pagamento dall’assistito alla parte soccombente (nel caso in esame la pubblica amministrazione), senza incidere sulla natura della somma da pagare, per cui le spese di lite liquidate in sentenza costituiscono, a tutti gli effetti, compensi professionali dell’avvocato, rilevanti ai fini IRPEF quali redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR.

Tale impostazione trova ovviamente applicazione anche nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto. Pertanto, anche in tale ambito, qualora il Ministero della giustizia sia condannato al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, le somme corrisposte devono essere qualificate come compensi professionali dell’avvocato.

Alla luce di quanto precede, questa Direzione generale ritiene che le somme corrisposte dalla Pubblica Amministrazione al difensore antistatario della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., anche nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), costituiscono compensi professionali dell’avvocato e, dunque, redditi di lavoro autonomo dello stesso. Tali pagamenti rientrano quindi nell’ambito applicativo dell’art. 48‑bis, comma 1-ter, d.P.R. 602/1973 d.P.R., con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere alla verifica di regolarità fiscale prevista dalla norma.

Cordialità.

Roma, 22 luglio 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda