Contributo unificato - Da versare nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale o avvisi di addebito in materia previdenziale. Rif. prot. DAG n. 64356.E del 26.03.2025

provvedimento 22 luglio 2026

Nei giudizi di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di contributi previdenziali, di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali o avvisi di addebito concernenti contributi previdenziali, nonché di opposizione agli atti esecutivi sempre relativi alla materia previdenziale, il contributo unificato deve essere commisurato alla materia oggetto del procedimento; pertanto, sarà pari ad euro 43, secondo la previsione dell’art. 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115 del 2002, fatte salve le eventuali ipotesi di esenzione legate ai limiti reddituali di cui all’art.9, comma 1-bis, d.P.R. n.115 del 2002.


Ufficio competente

Quesito sul contributo unificato da versare nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale o avvisi di addebito in materia previdenziale Rif. prot. DAG n. 64356.E del 26.03.2025

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Al sig. Presidente della Corte di appello di Napoli

Con nota prot. n. 6399 del 26 marzo 2026, codesta Presidenza, con riferimento ad un quesito formulato dal Presidente del tribunale di Napoli, ha chiesto di chiarire quale sia l’importo del contributo unificato da versare “nei giudizi di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di contributi previdenziali, di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali o avvisi di addebito concernenti contributi previdenziali, nonché di opposizione agli atti esecutivi sempre relativi alla materia previdenziale”.

In particolare, codesto Ufficio ha chiesto se in tali giudizi per la determinazione del contributo unificato debba prevalere il criterio della materia ovvero quello relativo alla tipologia di giudizio di opposizione attivato.

Codesta Corte di appello ha svolto una ricognizione circa le modalità operative seguite dagli uffici del distretto all’esito della quale è emerso un comportamento non uniforme in quanto “una parte significativa degli uffici del distretto valorizza il criterio della materia previdenziale”, mentre alcuni uffici si attengono, per la determinazione del contributo unificato, “alla qualificazione del procedimento”, con la conseguenza che alle procedure aventi ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi viene applicato il contributo previsto dall’art. 13, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre al giudizio di opposizione all’esecuzione, in quanto ordinario giudizio di cognizione, viene applicato il contributo unificato in base al valore della domanda.

A parere di codesta Presidenza “il criterio della materia previdenziale è destinato a prevalere in tutte le ipotesi in cui la controversia, anche se formalmente veicolata mediante rimedi diversi o cumulativi, conduca all'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa contributiva o del diritto dell'ente alla riscossione del credito. Resta, invece, riservata una distinta valutazione alle sole fattispecie nelle quali il thema decidendum rimanga realmente confinato ai profili meramente formali degli atti della riscossione”.

Ciò posto, per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

Il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di lavoro, di pubblico impiego e di previdenza e assistenza obbligatoria è stato introdotto con il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.

La norma ha comunque previsto una residua area di esenzione soggettiva legata al reddito, poiché all'obbligo del pagamento del contributo unificato sono tenute solo "le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76" (art.9, comma 1-bis, d.P.R. n.115 del 2002); sono pertanto rimasti esentati dal pagamento del contributo unificato i titolari di redditi che non superino tale soglia.

Le modifiche introdotte dal legislatore del 2011 hanno inciso anche sull’articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958 che prevedeva una esenzione generalizzata per tutte le procedure relative alla materia lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria; tale esenzione si estendeva, infatti, anche alle procedure esecutive, sia immobiliari che mobiliari, nonché alle procedure volte al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

Come già precisato nella circolare DAG n. 5682.U dell’11.01.2023, sono ora soggette al pagamento del contributo unificato non solo le controversie in materia di lavoro, di pubblico impiego, di previdenza e di assistenza obbligatoria, ma anche le relative procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei predetti giudizi, nonché le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Dalla lettura delle norme fino ad ora richiamate, emerge che il legislatore del 2011 ha inteso introdurre un contributo unificato in relazione alla materia oggetto della controversia, vale a dire lavoro, pubblico impiego (art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002), previdenza e assistenza obbligatoria (art. 13, comma 1, lettera a) del citato d.P.R.) e tale criterio, a parere di questa Direzione generale, deve essere seguito indipendentemente dal tipo di procedura attivata.

A tale proposito, si rammenta che già nella richiamata circolare DAG n. 5682.U dell’11.01.2023, è stato evidenziato che il disposto dell’art.10, comma 6-bis[1],seconda parte, del d.P.R. n. 115/2002, prevede che “Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato, senza operare alcuna differenziazione tra la tipologia di procedura azionata”.

Inoltre, appare utile evidenziare che, come ricordato anche da codesto Presidente, nelle opposizioni in materia previdenziale non è possibile escludere, a priori, che il giudice svolga una verifica anche in merito alla debenza dell’obbligazione previdenziale e che quindi l’oggetto non sia anche propriamente previdenziale.

E infatti, è stato osservato che nell’opposizione alla cartella esattoriale di cui all’art. 24 del d.lgs. 46/1999, “l’oggetto del giudizio non è l’atto in sé, ma il credito dell’ente previdenziale fatto valere con la cartella e con l’avviso di addebito. Per questa ragione quella in esame è anche nota come «opposizione di merito»…l’esatta individuazione dell’oggetto dell’opposizione si lega alla natura da riconoscere alla stessa: è comune l’opinione che si tratta di un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale-contributivo…in tal modo l’opposizione a ruolo – ossia la questione inerente al merito – finisce per entrare nel processo anche in mancanza di una espressa domanda delle parti, ritenendosi implicitamente inclusa nella cognizione del giudice tutte le volte in cui sia stata avanzata dal debitore una qualsiasi opposizione esecutiva o un’azione postuma di accertamento negativo (Cass. N. 1558/2020; conf. N. 4048/2022)” [2].

D’altro canto, una diversa interpretazione farebbe venir meno il trattamento di favore che il legislatore ha inteso mantenere nella materia previdenziale e lavoristica intesa nel suo complesso, in quanto il contributo unificato per le cause ordinarie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115 del 2002), è pari ad euro 43, mentre l’importo del contributo sarebbe di gran lunga superiore per le procedure esecutive e per le opposizioni agli atti esecutivi benché relative alla medesima materia (art. 13, comma 2, del medesimo testo unico).

Inoltre, se è vero che il funzionario ha un potere di controllo rispetto alla domanda proposta e alla relativa dichiarazione di valore effettuata dalla parte, ai sensi dell’art.15 del d.P.R. n.115/2002, ciò non implica che sia tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito, proprie dell’autorità giudiziaria, per stabilire l'effettivo valore della causa e il corrispondente contributo da versare.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, questa Direzione generale ritiene che nei giudizi di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di contributi previdenziali, di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali o avvisi di addebito concernenti contributi previdenziali, nonché di opposizione agli atti esecutivi sempre relativi alla materia previdenziale, il contributo unificato debba essere commisurato alla materia oggetto del procedimento e quindi sarà pari ad euro 43, secondo la previsione dell’art. 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115 del 2002, fatte salve le eventuali ipotesi di esenzione legate ai limiti reddituali di cui all’art.9, comma 1-bis, d.P.R. n.115 del 2002.

Cordialmente

Roma, 22 luglio 2026

il Direttore generale
Sabrina Mostarda

[1] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, così modificato dall'art. 37, comma 6, lett. e), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[2] V. Scuola Superiore della magistratura, corso P223048 - Napoli, 29 giugno 2023 “Le opposizioni al recupero coattivo dei contributi previdenziali”.