Servizi di cancelleria - Conservazione dei fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione

provvedimento 25 giugno 2026

Con riguardo alla tenuta dei fascicoli degli incidente di esecuzione tutte quelli  definiti in Corte d’appello dovranno essere custoditi dalla stessa in autonoma raccolta senza procedere all’invio al giudice di primo grado per l’allegazione al fascicolo del merito.


Struttura di riferimento

Provvedimento 25 giugno 2026 - Conservazione dei fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione. Quesito - Rif. Prot. DAG n. 67074E del 30 marzo 2626

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

 

Al sig. Presidente della Corte d’appello
di Napoli

E.p.c.,

All’Ispettorato generale
Sede

Oggetto. Conservazione dei fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione. Quesito - Rif. Prot. DAG n. 67074E del 30 marzo 2626

Con nota prot. n. 6614 del 30 marzo 2026 codesta Corte, ha chiesto di chiarire “Se gli incidenti di esecuzione penale, definiti dalla Corte d'appello, vadano custoditi dalla medesima Corte oppure dal Tribunale che conserva il fascicolo processuale di merito”

Tale istanza scaturisce da una richiesta rivolta alla Presidenza della C.d.A. di Napoli dal Presidente del Tribunale partenopeo che segnalava la necessità di ricevere indicazioni al riguardo in considerazione delle differenti indicazioni ispettive sul punto.

In particolare, il Tribunale di Napoli, nella nota inviata alla Corte, ha evidenziato che all’esito dell’ispezione del 2005, nella relazione, a pag. 147 era stato oggetto di rilievo che “I fascicoli dell'esecuzione, alla definizione delle procedure, erano stati archiviati in autonoma raccolta anziché uniti agli atti processuali,” mentre in quella successiva, del periodo 01/10/2016-30/09/2021, era stato riconosciuto come corretta l’archiviazione di questi fascicoli distintamente[1].

Ciò posto, il Presidente del Tribunale di Napoli rilevata tale criticità e venuto a conoscenza delle differenti modalità di custodia dei fascicoli da parte degli altri Tribunali del distretto e della stessa Corte, ha chiesto di “sollevare quesito ministeriale circa la corretta modalità di conservazione dei fascicoli e al contempo al Capo dell’Ispettorato di fornire un'interpretazione autentica di quanto rilevato in relazione al medesimo oggetto nel corso delle due ispezioni, al fine di dirimere l'apparente contrasto”.

La Corte richiedente nella missiva trasmessa ha riepilogato le modalità operative adottate nel distretto, come da comunicazione ricevute dai sig.ri Presidenti dei relativi Tribunali in applicazione della circolare n. 25 del 14.04.2016 n. 0067455.U del DAG – Dir Gen Giust Civ - Uff. I. Gli esiti dell’interrogazione si sintetizzano come segue: 1) il dirigente amministrativo della Corte di Appello di Napoli ha comunicato che il fascicolo relativo all’incidente di esecuzione viene trattenuto in Corte quando trattasi di ordinanze che riconoscono la continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., mentre viene restituito al Tribunale negli altri casi; 2) in alcuni Tribunali del distretto i fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione penale vengono conservati in autonoma raccolta; 3) in un Tribunale i fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione definiti in sede vengono custoditi in unica raccolta, i fascicoli degli incidenti di esecuzione definiti dalla Corte di Appello e restituiti al Tribunale vengono custoditi unitamente al fascicolo processuale di merito.

Inoltre, concordando con la quasi totalità degli uffici giudiziari del distretto sulla necessità della conservazione separata dei fascicoli di merito rispetto a quelli degli incidenti di esecuzione, la Presidente della Corte istante ha reputato che la questione sottesa sia quella di stabilire, se oltre alle procedure di cui all’art. 671 c.p.p., la Corte debba trattenere o meno “anche gli altri incidenti di esecuzione che siano di sua competenza”.

La soluzione operativa prospettata in istanza è quella che i “fascicoli di esecuzione siano custoditi dalla Corte di appello” come già accade per quelli relativi all’art. 671 c.p.p. e a sostegno di ciò adduce che “nella materia dell'esecuzione la competenza dipende soltanto dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata per ultima in giudicato, non dalla circostanza che si tratta di giudice di primo o di secondo grado” e che, conseguentemente, “appare avere scarso senso il sistema per cui l'incidente di esecuzione venga conservato dal Tribunale in separata raccolta se definito dallo stesso Tribunale, oppure insieme con il fascicolo processuale, se definito dalla Corte d'appello e da questa restituita”.

In conclusione, come già sopra evidenziato la Corte non avendo ravvisato una prassi operativa unitaria nel proprio distretto ha ritenuto di proporre quesito al Ministero.

La creazione del fascicolo per un incidente di esecuzione e la successiva iscrizione nel registro Modello 32 costituiscono l'avvio del procedimento giurisdizionale davanti al Giudice dell'Esecuzione.

Nel Modello 32 la cancelleria annota i dati anagrafici del condannato, il difensore nominato, l'oggetto della richiesta, il magistrato designato, la data della camera di consiglio e, successivamente, l'esito del procedimento

L'art. 666 c.p.p. disciplina le forme del procedimento di esecuzione, il quale si svolge con un rito autonomo in camera di consiglio.

Il fascicolo dell'esecuzione nasce per raccogliere gli atti di questa fase (la nomina del difensore, la richiesta di parte, i titoli esecutivi su cui l’istanza si fonda, il decreto di fissazione udienza, i verbali di udienza e l'ordinanza finale del Giudice dell'Esecuzione).

 Inoltre, si rileva che il fascicolo dell’incidente di esecuzione è accessibile alle parti per l’esame e l’estrazione di copia degli atti specifici della fase esecutiva.

Può accadere che il giudice dell’esecuzione d’ufficio, come previsto dall’art. 186 disp. att. c.p.p., disponga l’acquisizione d’ufficio delle sentenze o decreti irrevocabili o che richieda, sempre tramite cancelleria, specifici atti del fascicolo di merito ai fini della valutazione delle istanze in materia esecutiva, ma i due incartamenti processuali (merito ed esecuzione) restano separati.

Lo stesso difensore, ex lege, deve avere una nomina per la fase esecutiva specifica ed ulteriore rispetto a quella della fase di cognizione.

Pertanto la previsione di un’autonoma iscrizione su un registro diverso, quale appunto il modello 32, nonché la circostanza sottolineata dalla Corte di appello che, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 665 c.p.p., nella materia dell'esecuzione la competenza dipende soltanto dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata per ultima in giudicato, non dalla circostanza che si tratta di giudice di primo o di secondo grado induce a reputare corretta, a parere di questa Direzione generale, la soluzione operativa prospettata dalla Corte.

In estrema sintesi tutte le tipologie di fascicoli degli incidenti esecuzione definiti in Corte d’appello dovranno essere custoditi dalla stessa in autonoma raccolta senza procedere all’invio al giudice di primo grado per le ragioni sopra esposte.

Si rimette la presente nota anche all’Ispettorato per la comunicazione della soluzione prospettata, chiedendo allo stesso Ispettorato ove di diverso avviso di comunicare a questa Direzione il proprio diverso intendimento.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialità

Roma, 25 giugno 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda

[1] a pag. 258 della relazione ispettiva si legge “I fascicoli sono custoditi separatamente dal fascicolo principale come previsto”.