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Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;

 

vista l’istanza di Elsa Leticia Yasmin Cordoba, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 ottobre 1983, cittadina argentina, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di licenciada en trabajo social  conseguito in Argentina ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che la richiedente ha conseguito presso la Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales di Buenos Aires (Argentina) il titolo accademico licenciada en trabajo social in data 19 febbraio 2009 all’esito di un percorso accademico di durata quinquennale;

 

rilevato che l’istante risulta essere stata iscritta al Consejo Profesional Trabajo Social CABA con n° 5412 dal 26 agosto 2010 al 1^ gennaio 2017 quando la relativa matricola è stata sospesa;

 

preso atto che la sig.ra Cordoba ha prodotto dichiarazione di valore del Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires datata 6 gennaio 2017 che conferma il percorso accademico-professionale dalla stessa svolto in Argentina;

 

rilevato che la richiedente ha documentato lo svolgimento di ampia attività professionale in Argentina dal 2009 al 2014 nonchè il conseguimento della qualifica professionale di “operatore di comunità – animatore sociale” rilasciato presso la regione Marche nel 2018;

 

considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con nota prot. DAG n. 60879.E del 19 marzo 2024;

 

rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale della richiedente non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;

 

considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea rilasciata dalla questura di Ancona in data 24 gennaio 2020 con scadenza 24 gennaio 2020;

 

visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Elsa Leticia Yasmin Cordoba, nata a Buenos Aires (Argentina) il 4 ottobre 1983, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di licenciada en trabajo social conseguito in Argentina ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

 

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato allo svolgimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di 3 (tre) mesi sulle materie di seguito indicate:

  • legislazione sociale;
  • etica e deontologia professionale (con particolare riferimento al nuovo codice deontologico degli assistenti sociali, entrato in vigore l’1 giugno 2020).

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate.

 

La richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor.

 

Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni.

 

Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.

 

Roma, 3 aprile 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo