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Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;

 

vista l’istanza di Eva Jakab, nata a Miercurea Ciuc (Romania) il 20 marzo 1972, cittadina romena, volta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di asistenta sociala conseguito in Romania ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali – sezione B e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che la richiedente ha conseguito presso la Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca di Cluj Napoca (Romania) il titolo accademico Diploma de Licentia in Asistenta Sociala nel luglio 2008 all’esito di un percorso accademico di durata triennale;


preso atto che la sig.ra Jakab ha, altresì documentato lo svolgimento di attività professionale dal 2016 al 2018 presso il “Consiglio della Provincia Harghita” in qualità di assistente sociale;

 

considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con nota prot. DAG n. 60879.E del 19 marzo 2024;

 

rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale del richiedente non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Eva Jakab, nata a Miercurea Ciuc (Romania) il 20 marzo 1972, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di asistenta sociala conseguito in Romania quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali - sezione B e per l’esercizio della relativa professione in Italia.

 

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi.

 

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del candidato, verterà sulle seguenti materie:

  • legislazione sociale;
  • etica e deontologia professionale (con particolare riguardo al nuovo codice deontologico entrato in vigore in data 1 giugno 2020).

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.

 

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione B.

 

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor.

 

Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.

 

Roma, 3 aprile 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo