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Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;

 

vista l’istanza di Giulio Cavassa, nato a Torino in data 26 gennaio 1988, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che l’istante ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Torino il 16 aprile 2013, un diploma di grado en derecho il 23 aprile 2020 presso l’ Universidad Antonio de Nebrija di Madrid e un Màster Universitario en acceso a la abogacìa, in data 29 settembre 2021 presso la medesima Universidad;

 

preso atto che l’istante ha sostenuto la prueba de evaluaciòn para el acceso a la abogacìa nel 2022, come confermato in data 19 gennaio 2024 nell’ambito del caso IMI n. 591456 (in atti) dal Ministerio de Justicia spagnolo, che ha altresì indicato i diversi passaggi della formazione effettuata in Spagna dal dott. Cavassa;

 

rilevato che l’istante ha prodotto documentazione inerente il conseguimento del titolo di abogado rilasciato dal Ministerio de Justicia il 28 luglio 2022 e si è iscritto al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid il 18 gennaio 2023;

 

preso atto che, a fronte delle diverse richieste istruttorie effettuate, con nota del 18 gennaio 2024 (prot. DAG n. 12528.E del 18 gennaio 2024) è pervenuta la documentazione integrativa richiesta all’interessato, completa di autocertificazione con la quale il dott. Cavassa ha indicato luoghi, tempi e modalità dell’intero percorso effettuato (incluso il trabajo fin de master e le pràcticas externas);

 

considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

 

ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;

 

viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;

 

rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;

 

preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;

 

ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;

 

considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016, all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, tenuto conto delle conoscenze acquisite nel diritto italiano, una prova attitudinale consistente in due prove scritte ed una prova orale vertente su tre materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense, in considerazione del fatto che la prova riguarda materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;

 

visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, pervenuto con nota prot. DAG n. 33001.E del 13 febbraio 2024;

 

visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Giulio Cavassa, nato a Torino in data 26 gennaio 1988, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

  1. due prove scritte consistenti:
    1. nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo;
    2. nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo e, comunque, in materia diversa da quella prescelta dal candidato per la redazione dell'atto giudiziario.
  2. unica prova orale su quattro materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) tre fra le seguenti materie (a scelta del candidato, di cui almeno una materia di diritto sostanziale e una di diritto procedurale): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale.

 

Il richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando la copia autenticata del presente decreto.

 

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

 

La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.

 

Roma, 22 febbraio  2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo