emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999, come modificato con la decisione n. 2/2011 del Comitato Misto UE-Svizzera;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;

 

vista l’istanza di Andrea Antonio Alberto Piero Balestra, nato a Sorengo (Confederazione Elvetica) il 3 agosto 1986, cittadino svizzero, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere ambientale, conseguito nella Confederazione Elvetica, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che il richiedente ha conseguito un bachelor of science ETH in ingegneria ambientale presso il Politecnico Federale di Zurigo (Svizzera) in data 15 ottobre 2010, all’esito di un percorso di studi triennale, e un master of science ETH in ingegneria ambientale presso il medesimo Politecnico in data 31 agosto 2012, all’esito di un percorso di studi biennale;

 

preso atto che l’istante ha conseguito il certificate of advanced studies SUPSI in “direttore dei lavori nell’ambito dell’edilizia e del genio civile”, come attestato in data 17 giugno 2015;

 

rilevato che l’interessato è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di ingegnere nel Cantone Ticino (CH), come attestato dall’Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA) in data 31 agosto 2022, e che ha documentato ampia esperienza professionale;

 

acquisito il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con note prot. DAG n. 225550.E del 9 novembre 2023 e prot. DAG n. 300238.E del 9 febbraio 2024;

 

considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere iscritto nell’albo alla sezione A, settore civile-ambientale, e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Andrea Antonio Alberto Piero Balestra, nato a Sorengo (Confederazione Elvetica) il 3 agosto 1986, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere ambientale, conseguito nella Confederazione Elvetica ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile-ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione.

 

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

 

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
 

  • architettura tecnica e composizione architettonica (prova orale);
  • urbanistica e pianificazione territoriale (prova orale);
  • scienza delle costruzioni (prova scritta e orale);
  • tecnica delle costruzioni – ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova scritta e orale);
  • costruzioni di ponti (prova scritta e orale);
  • costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e orale).

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la medesima materia e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

 

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando copia autentica del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.

 

La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile-ambientale.

 

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia conforme del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.

 

Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.

 

Roma, 15 febbraio  2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo