emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;

 

vista l’istanza di Volha Petravets, nata a Svetlahorsk (Repubblica di Bielorussia) l’8 aprile 1995, cittadina bielorussa, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di inzhynber-budaunik, conseguito nella Repubblica di Bielorussia, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che la richiedente ha conseguito presso la Belaruski Dziarzhauny Universitet Transpartu di Gomel (Repubblica di Bielorussia) il Dyplom ab vysheishay adukatsyi in “pramyslovaye i gramadzianskaye budaunitztva” (Diploma di istruzione superiore con specializzazione in “edilizia industriale e civile”) in data 12 giugno 2017 all’esito di un percorso di studi di durata quinquennale che conferisce la qualifica di inzhynber-budaunik (ingegnere edile), come confermato da dichiarazione di valore della Ambasciata d’Italia a Minsk rilasciata in data 29 novembre 2021;

 

rilevato che l’istante ha, altresì conseguito presso la Belaruski Dziarzhauny Universitet Transpartu di Gomel (Repubblica di Bielorussia) il Dyplom Mahistra in “budaunitztva” (Diploma con specializzazione in “edilizia”) in data 28 dicembre 2018 all’esito di un percorso di studi di durata di 1,5 anni che conferisce il titolo di mahistr tehnichnykh (mahistr in scienze tecniche), come confermato da dichiarazione di valore della Ambasciata d’Italia a Minsk rilasciata in data 29 novembre 2021;

 

preso atto che la sig.ra Petravets ha documentato lo svolgimento di attività professionale nella Repubblica di Bielorussia dal 2017 al 2020 nonchè il conseguimento del Master universitario di II livello in “Building Information Modeling – BIM Specialist Coordinator Manager” presso l’Università di Pisa in data 7 novembre 2022;

 

visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 19688.E del 29 gennaio 2024;

 

considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore civile e ambientale, e quella di cui è in possesso il richiedente, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;

 

considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di La Spezia in data 20 ottobre 2022 con validità fino al 20 ottobre 2024;

 

visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Volha Petravets, nata a Svetlahorsk (Repubblica di Bielorussia) l’8 aprile 1995, cittadina bielorussa, è riconosciuto il titolo professionale di inzhynber-budaunik, conseguito nella Repubblica di Bielorussia, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

 

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento per un periodo di 4 (quattro) mesi sulla seguente materia:

 

  • Costruzione di ponti

 

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata.

 

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda allegando il presente decreto nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.

 

Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.

 

Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.

 

Roma, 9 febbraio 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo