emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;

 

visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista;

 

vista l’istanza del dott. Alessandro Clemente, nato a Napoli (Italia) il 2 dicembre 1994, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di journalist, conseguito nello stato del Massachusetts (Stati Uniti), ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 24 settembre 2018 all’esito di un percorso accademico di durata triennale;

 

rilevato che l’istante ha conseguito il titolo accademico Master of Arts presso il College of Arts, Media and Design della Northeastern University di Boston in data 17 dicembre 2022, all’esito di un percorso di studi di durata annuale;

 

rilevato che il dott. Clemente ha prodotto dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Boston in data 5 dicembre 2023 da cui risulta che lo stesso può esercitare la professione di giornalista nello stato del Massachusetts;

 

considerata l’attività professionale svolta dallo stesso professionista presso la testata The Christian Science Monitor;

 

considerato il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui risulta attestato il compimento, nonché della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del richiedente;

 

visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, espresso con nota prot. DAG n. 6853.E dell’11 gennaio 2024;

 

considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;

 

visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra citato,

 

decreta

 

Al dott. Alessandro Clemente, nato a Napoli (Italia) il 2 dicembre 1994, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di journalist, conseguito nello stato del Massachusetts (Stati Uniti) ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie:

  1. Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione
  2. Elementi  di  storia  del  giornalismo e della comunicazione di massa
  3. Elementi di storia moderna e contemporanea
  4. Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico;  norme  civili,  penali e  amministrative  concernenti  la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista
  5. Teoria e tecniche dell’informazione giornalistica
  6. Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo

 

In particolare, la prova scritta consiste nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, nonché sulla base dell’eventuale documentazione dallo stesso candidato fornita.

 

L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), sub 5) e sub 6) sopra indicate;

 

Il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.

 

La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.

 

Roma, 9 febbraio 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo