emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

 

visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 164, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di tecnologo alimentare;

 

vista l’istanza di Olena Baldini, nata a Odessa (Ucraina) il 10 dicembre 1973, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di “ingegnere tecnologo” conseguito in Ucraina, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei tecnologi alimentari e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico “Diploma di specialista - specialità tecnologia del pane, dei dolciumi, della pasta e dei concentrati alimentari” presso l’”Accademia statale di tecnologie alimentari di Odessa” in data 13 giugno 1996 e rilasciato in data 15 giugno 1996 a compimento di un corso di studi di durata quinquennale, ottenendo la qualifica di “ingegnere tecnologo”;

 

rilevato che, alla luce di una dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Kiev relativa ad un analogo precedente, si è accertato che in base all’ordinamento locale il titolo accademico conseguito dall’istante è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio della professione;

 

visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con note prot. DAG n. 19564.E del 27 gennaio 2024 e prot. DAG n. 21724.E del 30 gennaio 2024;

 

ritenuto che la sig.ra Baldini abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione all’albo dei tecnologi alimentari in Italia, per cui non si ritiene necessaria l’applicazione di misure compensative,

 

decreta

 

a Olena Baldini, nata a Odessa (Ucraina) il 10 dicembre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di “ingegnere tecnologo” conseguito in Ucraina, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei tecnologi alimentari e dell’esercizio della relativa professione in Italia.

 

Roma, 6 febbraio 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo