emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;

 

vista l’istanza di Oleksii Khristoiev, nato a Kharkiv (Ucraina) in data 12 luglio 1984, cittadino ucraino, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Ucraina ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che il richiedente ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in ingegneria civile - costruzioni presso l’Università statale tecnica di costruzione e architettura di Kharkiv in data 7 luglio 2005 al compimento di un percorso di studi quadriennale, e un diploma di laurea magistrale in ingegneria civile (costruzioni industriali e civili) presso la medesima università in data 23 luglio 2006, al compimento di un percorso di studi di un anno;

 

preso atto che, come si evince dal relativo diploma supplement, il titolo sopra indicato conferisce il diritto di esercitare la professione;

 

rilevato che l’istante ha conseguito attestati di perfezionamento e aggiornamento professionale e ha documentato attività professionale;

 

visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 203712.E del 14 ottobre 2026;

 

ritenuto, in definitiva, che l’interessato abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale, senza necessità di applicare misure compensative;

 

preso atto che l’interessato possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cremona in data 11 ottobre 2024, con scadenza 8 settembre 2027;

 

decreta

 

a Oleksii Khristoiev, nato a Kharkiv (Ucraina) in data 12 luglio 1984, cittadino ucraino, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Ucraina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.

 

 

Roma, 20 ottobre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda